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Attualità

Spunti dal Convegno del 7 luglio sulle clausole claims made

22 Luglio 2016

Valentina Barba, Dottoranda di ricerca in diritto privato presso l’Università statale di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Il giorno 7 luglio 2016 presso il Centro Congressi del Palazzo delle Stelline si è svolto il convegno “Clausole claims made. Punti di approdo dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, 6 maggio 2016, n. 9140”.

A dare il via ai lavori della sessione mattutina è stata la relazione del prof. Paoloefisio Corrias, il quale, dopo una breve introduzione, ha ricordato come l’utilizzo delle clausole claims made avvenga generalmente all’interno delle polizze assicurative per la responsabilità professionale (segnatamente medica), quantunque non manchino altre ipotesi di utilizzo nelle polizze per danno ambientale e in quelle relative alla circolazione di prodotti difettosi. Queste fattispecie di responsabilità sono, infatti, caratterizzate dal possibile verificarsi dei c.d. sinistri longtail, ovverossia ipotesi in cui intercorre un notevole lasso di tempo tra l’evento lesivo ed il prodursi delle conseguenze dannose. In questi casi, la deroga al modello codicistico, basato sullo schema di loss occurence, attraverso l’inserimento nella polizza di una clausola claims made, costituisce un indubbio vantaggio per le imprese assicuratrici, le quali hanno modo di compiere una più precisa valutazione del rischio assunto; inoltre possono aversi vantaggi anche per l’assicurato sul piano probatorio. Non si è mancato, tuttavia, di evidenziare i possibili effetti negativi per l’assicurato derivanti dall’adozione di tale modello, considerato che un’eccessiva compressione temporale della garanzia, soprattutto in caso di adozione di clausole impure, potrebbe rendere la copertura assicurativa nei fatti inutilizzabile. Infine, il prof. Corrias ha analizzato il tema della differenza semantica tra i concetti di “sinistro”, da intendersi come l’evento materiale futuro ed incerto dal cui verificarsi potrebbero scaturire degli effetti negativi, e di “rischio”, inteso come le effettive conseguenze dannose, delineate nella richiesta risarcitoria avanzata dal terzo.

Successivamente, la prof.ssa Albina Candian si è soffermata sulla distinzione tra clausole claims made pure ed impure, e sulla compatibilità con l’art. 1917 c.c.: in particolare, le prime si caratterizzano per il fatto di coprire tutte le richieste risarcitorie pervenute all’assicurato durante il periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dal momento in cui si è verificato il sinistro le cui conseguenze dannose sono oggetto della richiesta risarcitoria. Le clausole claims made impure (o miste), invece, prevedono, analogamente alla fattispecie pure, la copertura di tutte le richieste risarcitorie presentate nel corso di validità della polizza, purché, però, derivino da sinistri avvenuti nello stesso periodo oppure non oltre un certo numero di anni ad esso precedente. Nell’evidenziare le difficoltà esistenti nel ricondurre le clausole claims made all’interno del modello codicistico, la prof.ssa Candian ha descritto le soluzioni a cui sono pervenuti altri ordinamenti europei; specificamente, quello francese che, con l’art. 124 del Code des Assurance, lascia alle parti la possibilità di scegliere tra modello loss occurence e claims made; quello spagnolo, che, con l’art. 73 della Ley de Contrato de Seguro, introduce alcune cautele sulla possibilità di adozione del modello claims made; ed infine quello tedesco che, in assenza di una disciplina espressa, ammette la possibilità del controllo di meritevolezza di tale clausola.

Dopo un breve intermezzo di Q&A, i lavori sono ripresi con la relazione del prof. Massimo Franzoni, che ha esaminato il tema della natura giuridica delle clausole claims made, ovverossia se siano qualificabili come clausole di determinazione dell’oggetto del contratto oppure di limitazione della responsabilità. La scelta per l’una o l’altra opzione, lungi dall’essere un problema meramente teorico, comporta la possibilità di applicare la disciplina prevista dall’art. 1341 c.c. per le clausole vessatorie. Si sono infine analizzati i possibili profili di nullità della clausola claims made per contrasto con l’art. 2965 c.c., nonché per mancanza di alea, andando poi ad esaminare il tema della meritevolezza della clausola e dei rimedi reali previsti dall’art. 1419 c.c..

La sessione mattutina si è infine conclusa con la relazione del prof. Attilio Guarneri, il quale ha svolto un’approfondita esegesi di alcuni passaggi della pronuncia atta a evidenziarne le incertezze applicative. In particolare, le critiche si sono concentrate sui possibili rischi derivanti dal controllo, alla luce della clausola generale di meritevolezza degli interessi, delle clausole claims made. Date, infatti, le molte incertezze interpretative circa il contenuto e i limiti di tale clausola generale, si è sottolineato come sussista il rischio concreto di una lesione del principio di certezza del diritto e come tale prospettiva non sia affatto auspicabile, soprattutto tenute in considerazione la diffusione e la rilevanza sociale delle polizze con clausole a richiesta fatta.

La sessione pomeridiana, sempre coordinata dal Prof. Corrias, si è caratterizzata invece per una maggiore attenzione circa le ripercussioni pratiche che la sentenza della Suprema Corte avrà nel mercato assicurativo; i lavori sono dunque ripresi con l’intervento dell’avv. Fabio Manori, il quale ha approfondito il tema del rapporto tra clausole claims made e assicurazioni obbligatorie per la responsabilità professionale. Partendo da un obiter dictum della pronuncia commentata, l’avv. Manori ha illustrato quali sono le problematiche che il modello tradizionale loss occurrence solleva con riferimento all’assicurazione obbligatoria – con particolare riferimento alla persistenza dell’idoneità del massimale con il trascorrere del tempo nonché con i rischi di cessazione dell’attività e di insolvenza dell’impresa assicuratrice – ed ha evidenziato come, con particolari accorgimenti –ad esempio l’inserimento nel contratto di un’opzione per l’ultrattività della copertura – il modello claims made possa essere efficacemente inserito nelle polizze di RCA.

Nel prosieguo, si è svolto l’intervento dell’avv. Cristina Pagni, diretto ad evidenziare quanto la clausola claims made non abbia un modello univoco nella pratica, ma che anzi presenti una varietà di tipologie, largamente modulabili. A questo proposito, ha dunque fornito un dettagliato catalogo delle clausole claims made maggiormente utilizzate dalle imprese assicuratrici, con particolare riguardo al tema del rapporto tra buchi di copertura e successione temporale di polizze; tra le molte, l’analisi si è soffermata sulle c.d. clausole ereditarie, che estendono la copertura assicurativa agli eredi del professionista; la c.d. deeming clause, che estende la copertura assicurativa a richieste di risarcimento del danno pervenute all’assicurato dopo la scadenza della polizza, purché però siano conseguenza di “circostanze” anteriori già denunciate durante il periodo di validità della polizza; e la c.d. continuous clause, che estende la copertura assicurativa a richieste di risarcimento già note prima della conclusione della polizza, ma in buona fede taciute dall’assicurato, a condizione che vi sia, al momento della omessa dichiarazione, un’idonea copertura assicurativa, in continuità di polizza con la stessa compagnia.

La sessione si è infine conclusa con l’intervento programmato del dott. Massimo Mazzola, il quale ha fornito interessanti spunti sulle problematiche relative al rapporto tra delimitazione temporale del rischio assicurato e l’inserimento nella polizza del c.d. reporting requirement; in particolare, l’analisi si è concentrata sulle caratteristiche di due tipologie di clausole claims made: la c.d. claims made and notified, che obbliga l’assicurato a notificare la richiesta risarcitoria del terzo entro l’annualità di polizza, e la c.d. pure claims made, in base al quale l’obbligo di notifica deve essere assolto as soon as possible.

 

Prossimi appuntamenti i convegni del 20 ottobre 2016 su “Sanzioni e procedimento sanzionatorio Consob e Banca d’Italia” e del 26 ottobre 2016 su “Il mutuo bancario dopo il recepimento della “Direttiva Mutui””. Per maggiori info si vedano le pagine dedicate raggiungibili ai link indicati tra i contenuti correlati.

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