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Attualità

Solvency II: alcuni spunti organizzativi sulla Funzione Attuariale

22 Marzo 2017

Alessandro Castelli, Chief Internal Audit Corporate Manager

Di cosa si parla in questo articolo

1. Introduzione

Le nuove disposizioni di secondo Pilastro introdotte dalla disciplina Solvency II stanno imponendo significative modifiche organizzative per le imprese, segnatamente sotto il profilo dell’architettura e della conseguente collocazione delle Funzioni Fondamentali, con specifico riguardo alla Funzione Attuariale.

Il quadro di Solvency II conferisce infatti a questa nuova Funzione un’inedita visibilità aziendale e nuove e importanti responsabilità.

Come per altri aspetti, anche la disciplina di questa Funzione deve essere riscostruita attraverso molteplici riferimenti normativi, cui pare utile accennare brevemente: oltre a Solvency II (art. 48), ll Regolamento (UE) 35/2015 (Capo IX, Sezione 2, articolo 272), le Linee Guida EIOPA in materia di governance, l’articolo 30-sexies, comma 1, lettera g) del CAP, le recenti lettere al mercato pubblicate da IVASS (15 aprile 2014 e 28 luglio 2015), nonché gli ultimi Regolamenti IVASS nn. 18/2016, 53/2016 e il più recente 33 del dicembre 2016.

Tale complesso insieme di disposizioni è stato oggetto, in questi primi mesi di esperienza applicativa, di diverse opinioni e commenti da parte del mercato che hanno fatto emergere ulteriori dettagli “operativi” ancora da chiarire.

2. Una delle quattro Funzioni Fondamentali

Uno degli aspetti più importanti sanciti dal nuovo quadro normativo è dato dall’obbligatorietà di istituire, all’interno delle imprese Assicurative, la Funzione Attuariale e l’equiparazione della stessa[1] alle altre tre funzioni di controllo, in particolare alla funzione di revisione interna, alla funzione di verifica della conformità ed alla funzione di gestione dei rischi. Pertanto alla Funzione Attuariale, considerata per l’effetto una Funzione essenziale e importante, devono essere garantiti i necessari poteri, le risorse e l’indipendenza funzionale dalle aree o unità operative[2].

E’ importante sottolineare come questo aspetto stia creando numerose problematiche organizzative all’interno delle imprese, con particolare riguardo alla necessità di rivedere i propri organigrammi individuando la migliore collocazione organizzativa per la Funzione, in linea con le richiamate previsioni.

3. Collocazione organizzativa della Funzione

Nonostante il grado di dettaglio delle disposizioni brevemente accennate, , guardando al mercato di riferimento è ancora difficile trovare una linea comune nel collocamento della Funzione Attuariale all’interno delle strutture di governo societario, delle imprese assicurative, con specifico riferimento al sistema dei controlli interni.

Infatti, si osservano nel settore (i) talune imprese che hanno strutturato la Funzione Attuariale quale funzione autonoma e, organizzativamente, a diretto riporto e alle dipendenze dell’organo amministrativo (analogamente a quanto accade per le altre funzioni di controllo); (ii) altre imprese, invece, che hanno inserito tale Funzione all’interno di strutture di controllo già esistenti (segnatamente, la Funzione di Risk Management), (iii) altre ancora che, pur garantendone l’indipendenza attraverso presidi strutturali, hanno mantenuto la Funzione Attuariale all’interno delle Aree Attuariali, di tipo operativo, già esistenti e, infine, (iv) imprese che, con opportune disposizioni organizzative al fine di garantirne l’indipendenza, hanno inserito la Funzione a diretto riporto dei Responsabili delle Aree operative “finance”.

Pare ragionevole sostenere, ad avviso di chi scrive, che la soluzione più gradita all’Autorità di vigilanza possa essere la prima, ovvero la costituzione di una Funzione Attuariale, indipendente dalle Aree operative ea a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione così come, peraltro, risulta interpretabile dalle disposizioni regolamentari in vigore.

4. Attività in carico alla Funzione Attuariale

Anche esaminando le varie disposizione normative nazionali e internazionali, per quello che riguarda le attività in carico alla Funzione Attuariale, l’attuale quadro lascia aperti alcuni interrogativi, ad esempio per quanto attiene all’eventuale assegnazione alla Funzione delle attività relative alla gestione e valutazione delle riserve tecniche.

Infatti i dettami normativi danno spazio a diverse interpretazioni , e anche in questo caso il mercato si è mosso diversamente, in particolare: chi ha interpretato il dettame normativo con la volontà di assegnare alla Funzione Attuariale il “coordinamento” della gestione delle riserve tecniche inteso come gestione operativa e, quindi, anche dei relativi calcoli (ovviamente con la definizione di appositi presidi che portino, comunque, alla separatezza delle due responsabilità seppur all’interno della stessa Funzione) e chi, invece, ha colto l’opportunità per separare l’area operativa che gestisce e produce i calcoli, da quella che, invece, deve controllare e coordinare.

5. Conclusioni

Volendo trarre le conclusioni di quanto sopra descritto è indubbio che tutto il mercato assicurativo e gli addetti ai lavori aspettino anche una nuova e “riassuntiva” disposizione regolamentare (l’occasione potrebbe essere l’aggiornamento del Regolamento ISVAP 20/2008, contenente le disposizioni del “sistema dei controlli interni”) che possa chiarire e disciplinare nel dettaglio anche gli aspetti di tipo organizzativo, ancora aperti, sulla Funzione Attuariale intesa come funzione di controllo.

 


[1] V. art. 30, co. 2, CAP:” 2. Il sistema di governo societario comprende almeno:

e) l’istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.”

[2] Cfr. art. 8 del Regolamento IVASS 33/2016: “(…) Con riguardo alla sezione “B.1 Informazioni generali sul sistema di governance”, la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate dall’articolo 294 degli Atti delegati, comprende anche le modalità attraverso le quali:

a) sono garantiti alle funzioni fondamentali i necessari poteri, le risorse e l’indipendenza funzionale dalle aree o unità operative;

b) è realizzato il coordinamento tra gli organi di amministrazione e controllo e le funzioni di gestione del rischio, di conformità, di revisione interna ed attuariale;

c) le funzioni fondamentali informano e supportano gli organi di amministrazione e controllo”.

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