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Giurisprudenza

Sinistro a unità antifrode e inammissibilità del ricorso all’Arbitro Assicurativo

8 Luglio 2026

Davide Toccoli, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università Ca’ Foscari Venezia

Arbitro assicurativo, 1° giugno 2026, n. 420 – Pres. Brescia Morra, Rel. Stella

Di cosa si parla in questo articolo

Con decisione n. 420 del 1° giugno 2026 (Pres. Brescia Morra, Rel. Stella), l’Arbitro Assicurativo si è pronunciato su un diniego di indennizzo opposto dall’assicuratore in ragione del deferimento del sinistro all’unità antifrode dell’impresa e sulla conseguente inammissibilità del ricorso alla procedura arbitrale.

Sul punto, l’Arbitro ha affermato che non vi deve essere un automatismo (sub specie di necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso) tra l’assegnazione di un sinistro alle “aree speciali” e la decisione finale del Collegio, la quale deve essere rimessa ad una valutazione complessiva che tenga conto di quanto emerso nel corso del procedimento.

La controversia sottoposta allo scrutinio dell’Arbitro ha tratto origine da una richiesta di indennizzo formulata dall’assicurato in conseguenza di un sinistro coperto da una polizza infortuni sottoscritta con l’impresa resistente. L’assicuratore, tuttavia, eccepiva che il sinistro, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, si sarebbe verificato in occasione dello svolgimento di attività sportiva professionistica, con conseguente operatività della clausola di esclusione della copertura. Stante tale ricostruzione alternativa dei fatti, l’impresa assegnava il sinistro alla propria struttura antifrode.

Il Collegio ha rilevato che l’assegnazione di un sinistro alle “aree speciali” da parte dell’impresa non comporta ipso facto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo la decisione finale l’esito di una valutazione complessiva di tutto quanto dedotto e controdedotto dalle parti. Ciò posto, ha altresì osservato che, a tutela del principio del contradditorio, siffatta rimessione alle “aree speciali” deve essere supportata da una, ancorché minima, argomentazione, pur nel rispetto delle esigenze difensive delle imprese.

Sicché, rilevata l’assenza di una specifica motivazione nelle controdeduzioni e nelle controrepliche, l’Arbitro ha chiesto una comunicazione integrativa sul punto all’impresa, la quale ha quindi fornito al Collegio, in via riservata e confidenziale, informazioni puntuali in merito alle anomalie riscontrate nel corso dell’istruttoria del sinistro.

Ritenute le indicazioni fornite dall’impresa idonee a giustificare il deferimento del sinistro all’area speciale antifrode, e considerato che l’Arbitro non può esprimersi in merito alla fraudolenza di un sinistro, non disponendo di strumenti idonei ad effettuare il relativo accertamento (che andrà rimesso eventualmente all’Autorità giudiziaria), il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso.

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