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Giurisprudenza

A seguito della sentenza Lexitor non ha rilevanza la distinzione tra costi up front e recurring agli effetti dell’art. 125-sexies TUB

11 Novembre 2020

Giuseppe Colombo

Tribunale di Torino, 21 marzo 2020 – G.U. Astuni

Di cosa si parla in questo articolo

Dopo la sentenza Lexitor, per il caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore la distinzione tra oneri up front e recurring ha perso rilevanza giuridica, agli effetti dell’art. 125-sexies TUB, visto che entrambe le categorie sono oggi comprese nel “costo totale del credito” e quindi rimborsabili per la frazione pertinente alla “restante durata del contratto”.

Il consumatore che eserciti un’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 125-sexies TUB è onerato (e già era onerato prima della sentenza Lexitor) di allegare e provare: 1) che il finanziamento rientra nel campo di applicazione del credito ai consumatori; 2) l’esercizio della facoltà di rimborso anticipato del prestito; 3) l’addebito da parte della banca di spese a qualsiasi titolo, diverse da quelle notarili (escluse dall’art. 121 lett. e)). In ragione della sentenza Lexitor, il consumatore non è più onerato di allegare e provare la natura recurring dei costi di cui chiede il rimborso pro rata oppure la violazione da parte dell’intermediario del dovere di trasparenza (art. 35 cod. consumo), con conseguente assimilazione, ai fini del rimborso, del costo opaco o indicato in modo generico o ambiguo a un onere recurring, poiché tale categoria – come quella complementare di onere up front – è divenuta inutile alla luce della nuova interpretazione dell’art. 16 par. 1 dir. 2008/48 e conseguentemente dell’art. 125-sexies TUB.

Le clausole contrattuali che limitino, in caso di estinzione anticipata, il rimborso dei “costi dovuti per la vita residua del contratto” con esclusione di oneri up front, sono affette da nullità per violazione dell’art. 125-sexies TUB.

Ai sensi dell’art. 16 par. 1 dir. 2008/48/CE e dell’art. 125-sexies TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente l’ammontare dei premi assicurativi non goduti, secondo la formula prevista in contratto o in difetto secondo un criterio pro rata temporis. Ciò in quanto la ratio della direttiva, e della norma di diritto interno, è quella di attribuire al consumatore, che estingua il finanziamento concessogli, la facoltà di liberarsi dell’obbligazione, versando al finanziatore la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, evitandogli il disagio e l’onere economico-finanziario di versare l’intero e poi agire per il recupero della differenza.

Il diritto del consumatore di vedere restituto l’ammontare dei premi assicurativi non goduti non può essere pregiudicato dall’art. 22 comma 15-quater del d.l. 179/12. In primo luogo, il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell’impresa assicuratrice, quale obbligato principale. In secondo luogo, l’art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 2008/48/CE, deve interpretarsi, fin dove è possibile, “alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo da essa perseguito”, e quindi nel senso anzidetto di un obbligo concorrente del finanziatore.

 

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