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Giurisprudenza

Segnalazioni nei SIC a carico di garanti dei debiti di società

3 Giugno 2026

Felice Visconti, dottorando di ricerca in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

ABF Roma, 23 febbraio 2026, nn. 1642 e 1793 – Pres. Sirena, Rel. Vardi

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Roma dell’Arbitro bancario finanziario, con le due recenti decisioni nn. 1642 e 1793 del 23 febbraio 2026 (Pres. Sirena; Rel. Vardi), si è pronunciato in materia di segnalazioni nei Sistemi di informazione creditizia (cd. SIC) a carico di persone fisiche garanti per debiti di società

In primo luogo, l’Arbitro ha rilevato che, in casi di questo tipo, la qualificazione soggettiva del ricorrente (i.e., stabilire se sia consumatore o professionista) va effettuata dal Collegio alla luce dei “collegamenti funzionali” intercorrenti tra la persona fisica garante e la società obbligata in via principale, guardando a cariche amministrative della prima o all’entità della sua partecipazione al capitale sociale (in tal senso è richiamata ABF, Coll. coord. n. 5368 del 2016).

Sulla base di ciò, nella controversia decisa con la pronuncia n. 1624/2026, si è riconosciuto che il ricorrente non potesse essere considerato un consumatore, sussistendo il predetto collegamento funzionale tra la garanzia prestata in favore della banca resistente e la posizione del ricorrente, titolare del 100% del capitale ed amministratore unico della società. 

Il Collegio di Roma, nella pronuncia n. 1642/2026, ha altresì statuito che, trattandosi di segnalazioni il cui debito sottostante è accessorio rispetto al debito principale garantito, a sua volta oggetto di segnalazione nei SIC, si instaura un rapporto di dipendenza della segnalazione a carico del garante rispetto a quella a carico della società debitrice principale.

Ne è conseguito che, essendo stata accertata a monte l’illegittimità della segnalazione della società, allora a valle va ordinata la cancellazione della segnalazione della “posizione “a garanzia” rispetto a una segnalazione a sofferenza di cui si è disposta la cancellazione”.

In aggiunta a ciò, in materia di presupposti procedurali per la segnalazione e, in particolare, dell’obbligo di preavviso alle persone fisiche ai sensi dell’art. 5, co. 6°, Cod. deontologia e buona condotta per i SIC, il Collegio di Roma, con la decisione n. 1793/2026, ha ribadito due importanti principi:

  • l’obbligo di preavviso di iscrizione nei SIC sussiste per ogni persona fisica, sia essa consumatore o meno (in questo senso ABF, Coll. coord. n. 4632 del 2023)
  • i garanti persone fisiche hanno diritto al preavviso anche quando i debitori principali sono persone giuridiche (conformi ABF Torino n. 15979 del 2022; ABF Roma n. 8622 del 2019; ABF Roma n. 2420 del 2020). 

Nella fattispecie decisa dal Collegio romano con la decisione n. 1793/2026, si è fatta poi applicazione di alcune regole consolidate in materia. Spetta all’intermediario provare che il cliente è stato reso edotto dell’imminente segnalazione.

Nel caso di specie, parte resistente ha dato prova di aver tentato di comunicare al cliente, tramite raccomandata, il preavviso di registrazione ed è risultato dimostrato, per via presuntiva, che l’irreperibilità del cliente è stata causata dalla mancata comunicazione della variazione del proprio recapito da parte di quest’ultimo (circostanza che abilita il ricorso alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 C.c.: conforme ABF Napoli n. 22122 del 2020).

Di conseguenza, il Collegio ha confermato la legittimità delle (sole) iscrizioni successive al predetto preavviso (sulla rilevanza del momento del preavviso quale discrimine tra segnalazioni legittime e quelle illegitime è richiamato il principio sancito in ABF Coll. coord. n. 4632/2023: “La comunicazione contenente il preavviso di segnalazione nei SIC, pervenuta successivamente alla data della prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione da parte dell’interessato, attesa la funzione del preavviso. Resta ferma l’illegittimità delle segnalazioni precedenti al preavviso, che vanno quindi cancellate”). 

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