Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 23 ottobre 2026, si è pronunciato sulla legittimità del congelamento di un conto corrente di una cittadina russa, da parte di una banca, motivato dall’osservanza alle sanzioni internazionali conseguenti al conflitto russo-ucraino.
La controversia trae origine dal ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da una cliente nei confronti di due istituti di credito per ottenere l’immediata riattivazione dei propri rapporti bancari indebitamente sospesi; le banche avevano giustificato il blocco cautelare invocando gli obblighi di compliance antiriciclaggio e sanzionatoria previsti dal D. Lgs. 231/2007 ed ipotizzando presunte triangolazioni finanziarie con entità inserite nelle liste restrittive dell’Unione Europea.
Nello specifico, il presunto schema di triangolazione prospettato dagli istituti di credito coinvolgeva direttamente una pluralità di banche estere e canali di pagamento.
In fatto, la ricostruzione dell’operatività finanziaria fornita dagli intermediari e vagliata dal giudice si articolava nei seguenti passaggi:
- la banca russa d’origine: i proventi dell’attività imprenditoriale dell’ex marito della ricorrente venivano inizialmente accreditati su un conto corrente a lui intestato presso una banca russa, istituto di credito russo soggetto alle misure restrittive dell’Unione Europea
- l’intermediario uzbeko: a causa dei blocchi e delle restrizioni operative sui trasferimenti bancari diretti dalla Federazione Russa verso i Paesi UE, l’ex marito trasferiva le provviste dalla banca russa ad un ulteriore conto corrente a sé intestato in Uzbekistan presso la banca uzbeka
- i canali di inoltro verso l’Italia: dalla banca uzbeka, l’ex marito eseguiva periodici trasferimenti finanziari (162 accrediti complessivi) destinati al mantenimento dei due figli conviventi con la madre a Milano, avvalendosi di circuiti P2P e carte di pagamento.
Gli istituti di credito italiani avevano qualificato questo passaggio intermedio (Russia-Uzbekistan-Italia) come una triangolazione di fondi finalizzata ad aggirare i divieti stabiliti dai Regolamenti (UE) n. 269/2014 e n. 833/2014
Il Tribunale di Milano ha tuttavia accolto la domanda cautelare, riscontrando la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
Nello specifico, in ordine all’insussistenza dei presupposti per la misura interdittiva, il Tribunale ha chiarito che l’esercizio del potere sanzionatorio da parte degli intermediari presuppone la riconducibilità della fattispecie alle norme unionali, evidenziando i seguenti elementi e rilievi dirimenti:
- né la cliente né l’ex marito risultavano inseriti negli elenchi dei soggetti designati di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014
- la banca russa non figurava nell’Allegato I del Reg. n. 269/2014 né nell’Allegato XIX del Reg. n. 833/2014, bensì nell’Allegato XII del Regolamento (UE) n. 833/2014, il quale vieta unicamente acquisti di valori mobiliari o prestazione di servizi d’investimento ex art. 5 par. 2, condotte del tutto estranee ed inapplicabili alle rimesse familiari
- la cliente era titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo (con conseguente inapplicabilità del divieto di deposito ex art. 5-ter par. 3 del Regolamento (UE) n. 833/2014) e le somme, una volta accreditate per i bisogni primari della famiglia, erano entrate definitivamente nel suo patrimonio ed uscite dal controllo del disponente
- l’insussistenza del potere degli intermediari bancari di disporre il blocco cautelare sine die delle provviste in assenza di un provvedimento dell’autorità competente o di un’espressa previsione normativa.
Dunque, in riferimento alla valutazione del pregiudizio imminente ed irreparabile, il collegio ha evidenziato che la lesione di diritti primari della persona non può ridursi a mero danno patrimoniale pecuniario: l’impossibilità di accedere ai propri mezzi di sussistenza e di provvedere al mantenimento della famiglia determina uno scarto intollerabile tra danno subito e ristoro risarcitorio ex post (Cass. Civ., Sez. I, n. 12652/2020; Cass. Civ., Sez. III, n. 21830/2021).
In definitiva, le misure restrittive europee non autorizzano un congelamento indiscriminato o preventivo dei conti da parte delle banche, rimanendo illegittima la sospensione dei rapporti in mancanza di una coincidenza con i soggetti sanzionati o con le condotte espressamente vietate.
Pertanto, il Giudice ha ordinato agli istituti di credito la riattivazione immediata e lo sblocco integrale di tutti i conti correnti e delle carte di pagamento.

