La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14269 del 28 maggio 2025 (Pres. E. Scoditti, Rel. R. Caiazzo), è tornata sul tema della determinazione del saldo di conto corrente nel caso in cui, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista, si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, e del riparto dell’onere della prova fra correntista e banca.
La Corte ribadisce il principio per cui «la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa» e per cui «in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi» (c.d. principio del saldo zero).
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Potenza, dal momento che quest’ultima aveva «apoditticamente asserito che la documentazione acquisita – e dunque utilizzabile per l’applicazione del principio relativo al cd. “saldo zero” – relativa alle scritture contabili e ai mastrini fosse inattendibile, senza tuttavia tener conto del fatto che tale valutazione non avrebbe comunque potuto precludere la ricostruzione del conto».
Nel caso in esame, il correntista chiedeva la restituzione di somme indebitamente addebitate in conto, pur non disponendo dell’intera serie di estratti conto, ma producendo scritture contabili e mastrini.
La Corte d’Appello aveva respinto la domanda, reputando inattendibile la documentazione prodotta e ritenendo non superato l’onere probatorio.
La Suprema Corte ha cassato la decisione, rilevando che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare il principio giurisprudenziale secondo cui, in mancanza di estratti conto, il saldo iniziale del primo periodo documentato, relativamente al rapporto di conto corrente, va considerato pari a zero, salva la prova contraria.
Nella fattispecie, era stata acquisita documentazione contabile che permetteva comunque una ricostruzione, da cui l’erroneità della valutazione d’inattendibilità in sé, in assenza di specifica motivazione.
La pronuncia conferma un orientamento consolidato (Cass. 11543/2019; 23852/2020; 11735/2024) e richiama l’attenzione sull’onere motivazionale gravante sul giudice nell’escludere la valenza probatoria di documentazione contabile, valorizzando così il ruolo del principio del “saldo zero” nella tutela del diritto alla ripetizione dell’indebito bancario.