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Giurisprudenza

Risoluzione del contratto di fornitura e caducazione del collegato contratto di finanziamento

28 Ottobre 2015

Davide Camasi, dottorando presso Leiden Law School

Cassazione Civile, Sez. III, 30 settembre 2015, n. 19522

Di cosa si parla in questo articolo

Con il provvedimento in esame la Corte di Cassazione (Pres. Russo), sottolinea la sussistenza di un collegamento negoziale tra un contratto di fornitura e un contratto di finanziamento sottostante (configurabile quale credito al consumo). Pertanto, il Supremo Collegio pone in rilievo come la risoluzione della vendita a causa di inadempimento ad opera del venditore cagioni altresì il venir meno del citato contratto di finanziamento.

In particolare, viene evidenziato come la presenza di una unitaria causa economica sottesa alla pluralità di contratti previamente richiamati consenta “di qualificare in termini di collegamento negoziale la fattispecie […] a prescindere dall’esistenza dell’accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore” (richiamando espressamente il testo della sentenza della medesima Corte n. 20477 del 29 Settembre 2014).

In aggiunta, viene espresso come il collegamento negoziale in questione debba essere ritenuto a carattere funzionale, in quanto “contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente”. Sempre richiamandosi alla medesima pronunzia, la Suprema Corte nega altresì la mera occasionalità del collegamento in analisi, ponendo in luce come il nesso tra i negozi in esame sia “dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trova la propria causa nell’altro sicché è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie”.

Nei passaggi conclusivi della propria motivazione la Corte pone infine in luce come, a latere della previa pronuncia citata, molteplici sono i precedenti di legittimità che hanno riconosciuto, in caso di accertato collegamento negoziale (analogamente alla fattispecie analizzata), il diritto di richiedere la risoluzione del contratto di finanziamento a seguito della risoluzione del contratto di compravendita collegato. La mera divergenza concernente la fonte che cagiona la genesi di tale collegamento (legale ai sensi degli artt. 121 ss. del T.U.B. nel caso in analisi, libera estrinsecazione della volontà della parti nei precedenti distinti dalla pronuncia n. 20477/14) non può ostare a trarre effetti sia espressamente previsti dalla medesima legge che produce tale collegamento sia consentiti dalla normativa contrattuale in materia di contratti collegati.

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