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Giurisprudenza

Saldo zero e onere probatorio nei rapporti di conto corrente

29 Luglio 2025

Giulio Barbani, avvocato del Foro di Venezia

Cassazione Civile, Sez. I, 21 maggio 2025, n. 13667 – Pres. E. Scoditti, Rel. F.V.A. Rolfi

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13667 del 21 maggio 2025 (Pres. E. Scoditti, Rel. F.V.A. Rolfi), è tornata a pronunciarsi sulla teoria del c.d. saldo zero e del relativo onere probatorio gravante sulle parti in caso di domanda di pagamento del saldo negativo di conto corrente proposta dalla banca.

In particolare, nel caso di specie, l’opponente ingiunto, soccombente in primo e secondo grado, lamentava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 1823 ss. c.c. perché la sentenza non aveva rigettato la domanda di pagamento della banca pur a fronte della mancata produzione di tutti gli estratti conti a far data dall’apertura del rapporto e non aveva fatto applicazione della teoria del c.d. saldo zero.

Detto motivo è stato accolto.

Infatti, ad avviso della Corte, «laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, [il correntista], se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale; in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all’esito del ricalcolo».

In definitiva, la Corte sul tema ha ribadito quanto già affermato con l’ordinanza n. 11735 del 2 maggio 2024, vale a dire che la teoria del c.d. saldo zero, per essere invocata, deve essere supportata da adeguato corredo documentale e, soprattutto, che sarà utilizzabile anche a favore della controparte secondo il meccanismo di acquisizione processuale.

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