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La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

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Giurisprudenza

Riorganizzazioni UE ed elusione fiscale

23 Novembre 2011

Foggia SA, C-126/10, sent. 10 novembre 2011

La Corte di Giustizia ha chiarito che l’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un’operazione di fusione tra due società di uno stesso gruppo, può costituire una presunzione che tale operazione non è stata effettuata per «valide ragioni economiche» ai sensi di tale disposizione il fatto che, al momento dell’operazione di fusione, la società incorporata non esercita alcuna attività, non detiene alcuna partecipazione finanziaria e si limita a trasferire alla società incorporante solo perdite fiscali di importo elevato e di origine indeterminata, anche se tale operazione ha un effetto positivo in termini di economia di costi strutturali per tale gruppo.

Spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce dell’insieme delle circostanze che caratterizzano la controversia di cui è investito, nell’ambito di detta controversia sussistano gli elementi costitutivi della presunzione di frode o di evasione fiscali ai sensi di detta disposizione.


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