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Giurisprudenza

Rimesse solutorie: da individuarsi sul saldo rettificato o sul “saldo banca”?

23 Ottobre 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 16 ottobre 2026, n. 27053 – Pres. Scoditti, Re. Campese

Di cosa si parla in questo articolo

La Prima Sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 27053 del 16 ottobre 2026, si è espressa sulla prescrizione di un’azione di ripetizione d’indebito correlata ad alcuni addebiti su conto corrente bancario, pronunciandosi in particolare sulla natura e l’individuazione delle rimesse solutorie, ovvero se vadano individuate sul saldo “rettificato” del conto corrente (cioè epurato dalle competenze addebitate illegittimamente) o sul c.d. “saldo banca”.

La controversia trae origine dall’azione promossa da una società correntista per accertare la nullità delle clausole di rinvio agli usi su piazza e dell’anatocismo trimestrale relative al conto corrente intrattenuto con una banca, con conseguente domanda di ripetizione dell’indebito.

In primo grado, il Tribunale dichiarava la nullità del contratto di conto corrente nella parte in cui aveva previsto, per la determinazione degli interessi, il rinvio alla clausola “usi su piazza”, rideterminando conseguentemente i rapporti di dare-avere fra le parti, e condannando la banca al pagamento di un ingente importo; in sede di gravame, tuttavia, la Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione e riduceva l’importo della condanna.

La decurtazione operata dai giudici d’appello derivava dall’accoglimento dell’eccezione di prescrizione decennale ex art. 2033 C.c., calcolata sul saldo bancario originario e dal riconoscimento della validità di tassi ultralegali indicati in moduli prodromici di fido.

A fronte del ridimensionamento della pretesa restitutoria, veniva proposto ricorso per cassazione dal cessionario del credito e dai soci della società estinta: in particolare, il cessionario del credito impugnava la sentenza per ottenere il ripristino dell’importo accertato in primo grado, previa eliminazione degli addebiti nulli sul saldo rettificato.

Al contempo, i soci proponevano ricorso quali successori dell’ente cancellato dal registro delle imprese, per far valere i medesimi diritti di credito trasferiti in sede di liquidazione.

Natura delle rimesse e decorso della prescrizione sul saldo rettificato

La correlazione tra prescrizione decennale, natura delle rimesse e saldo rettificato risponde ad un rigoroso nesso logico-giuridico nell’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.

Invero, il termine da cui inizia a decorrere il dies a quo della prescrizione decennale decorre soltanto dal momento in cui il versamento del correntista corrisponda ad un effettivo pagamento a favore della banca: nei conti affidati, le rimesse eseguite entro i limiti del fido hanno natura ripristinatoria e non costituiscono pagamenti, mentre i versamenti effettuati oltre il limite dell’affidamento (extra-fido) assumono natura solutoria ed erogano un pagamento autonomamente ripetibile (Cass. Sez. Un., n. 24418/2010).

L’accertamento di tale natura richiede quindi di stabilire se lo sconfinamento sia reale o soltanto apparente.

Se l’individuazione delle rimesse venisse condotta sul c.d. “saldo banca” contabile, la prescrizione dipenderebbe da uno scoperto artificialmente generato dalle medesime clausole nulle applicate dalla banca (Cass. Sez. I, n. 9141/2020).

La Corte, ripercorrendo i diversi orientamenti in merito al “saldo banca” ed al “saldo rettificato”, aderisce all’arresto di cui alla pronuncia 9141/2020, che aveva sottolineato:

  • da un lato la netta separazione tra l’azione di ripetizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca
  • per altro verso, che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori: così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell’art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.

Pertanto, si impone di procedere preliminarmente alla depurazione del conto dagli addebiti illegittimi, ricostruendo l’effettivo andamento del rapporto tramite il saldo rettificato (Cass. Sez. I, n. 7721/2023): soltanto all’esito di tale operazione risulta infatti possibile verificare se il versamento abbia azzerato uno scoperto reale ovvero ripristinato la provvista accreditata (Cass. Sez. I, n. 19182/2026).

In riferimento al caso di specie, la decisione di merito è incorsa quindi per la Corte in un palese errore nell’applicare la prescrizione sulle annotazioni del saldo banca originario.

Azione di ripetizione in costanza di rapporto

La Corte, richiamando i precedenti di legittimità in materia, riafferma che il correntista può agire durante lo svolgimento del rapporto per la rettifica del saldo e la ripetizione dei versamenti solutori eseguiti in eccedenza rispetto al fido: l’art. 1852 c.c. non preclude l’eliminazione degli addebiti nulli prima della chiusura del conto (Cass. Sez. I, n. 4214/2024).

In relazione alla prospettazione dei ricorrenti, la doglianza muoveva dall’errato assunto secondo cui non si potrebbe mai configurare un pagamento in senso tecnico durante lo svolgimento del conto corrente.

Tuttavia, il Giudice di legittimità ha disatteso tale impostazione, confermando che l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 C.c. è pienamente esercitabile anche in costanza di rapporto, purché la singola rimessa presenti natura solutoria (Cass. Sez. Un., n. 24418/2010).

Se la rimessa è solutoria, il pagamento indebito si perfeziona immediatamente e da quel momento decorre la prescrizione decennale ex art. 2935 c.c. (Cass. Sez. I, n. 19182/2026); diversamente, per i versamenti ripristinatori, non essendovi stato un pagamento, il correntista non può agire per la ripetizione, ma ha la facoltà di agire a conto aperto per l’accertamento della nullità e la rettifica del saldo, al fine di recuperare la disponibilità del fido illegittimamente decurtato (Cass. Sez. Un., n. 24418/2010).

Sotto il profilo del nesso con l’art. 1852 c.c., la decisione chiarisce che la norma attribuisce al correntista la facoltà di disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito: invero, tale disposizione regola la disponibilità delle giacenze attive e si palesa del tutto estranea al thema decidendum dell’azione di ripetizione dell’indebito, la quale attiene alla restituzione di somme indebitamente addebitate dalla banca e non al prelievo del saldo positivo.

L’imputazione dei pagamenti agli interessi

In relazione alla pattuizione degli interessi ed alla loro imputazione ex art. 1194 c.c., la Corte ricorda che la regola dell’imputazione prioritaria del pagamento effettuato agli interessi presuppone un credito liquido ed esigibile ex art. 1282 c.c. (Cass. Sez. I, n. 10941/2016).

Conseguentemente, l’art. 1194 c.c. non trova applicazione per le annotazioni su conto affidato contenute entro i limiti del fido, operando soltanto in presenza di versamenti solutori eseguiti su scoperti extra-fido (Cass. Sez. I, n. 3858/2021).

Capitalizzazione interessi ante delibera CICR 

La Corte d’appello, secondo i ricorrenti in Cassazione, avrebbe recepito una ricostruzione contabile fondata sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi senza verificare l’esistenza di una valida convenzione fra banca e correntista successiva alla delibera CIRCR del 2000.

La Corte ricorda che, in relazione al regime della capitalizzazione trimestrale nei contratti di conto correnti stipulati anteriormente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o la comunicazione degli estratti conto non valgono quale accordo di adeguamento idoneo a far ritenere legittima tale capitalizzazione successivamente al giugno 2000, essendo necessaria, invece, una specifica convenzione scritta, perché non opera il meccanismo sostitutivo di cui all’art. 1339 cod. civ. (cfr. Cass. n. 33336/2025).

Tuttavia, poiché tale questione non era stata sollevata dalla società in sede di appello, mediante impugnazione incidentale, la doglianza sollevata in Cassazione è stata ritenuta dalla Corte inammissibile, essendosi formato il giudicato interno.

Legittimazione processuale del cessionario e dei soci

Con riguardo alle questioni pregiudiziali di rito, la Corte ricorda che la legittimazione ad impugnare del cessionario del credito richiede la prova della cessione mediante la produzione dell’atto traslativo munito di data certa ex art. 2704 c.c. (Cass. Sez. Un., n. 11535/2026).

Diversamente, la proposizione del ricorso da parte dei soci della società estinta esige la rigorosa dimostrazione della cancellazione dal registro delle imprese e della qualità di successori ex art. 372 c.p.c. (Cass. Sez. I, n. 30166/2025).

In riferimento al caso di specie, mentre il cessionario ha depositato idonea documentazione attestante il trasferimento del diritto, i soci non hanno offerto la prova dell’avvenuta estinzione dell’ente (Cass. Sez. Un., n. 6070/2013). Conseguentemente, il ricorso proposto dai soci si palesa inammissibile per difetto di legittimazione, rimanendo ammissibile la sola impugnazione de il cessionario.

Le massime, in sintesi

  • In tema di conto corrente bancario, l’individuazione delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione decennale ex artt. 2033 e 2935 c.c. deve avvenire sul saldo rettificato previa eliminazione delle competenze illegittime e non sul saldo contabile originario (c.d. “saldo banca”)
  • Il correntista può agire durante lo svolgimento del rapporto di conto corrente per l’accertamento della nullità delle clausole illegittime, la rettifica del saldo e la ripetizione dei versamenti solutori eseguiti oltre il limite dell’affidamento
  • La regola dell’imputazione prioritaria del pagamento effettuato agli interessi presuppone un credito liquido ed esigibile ex art. 1282 c.c.: l’art. 1194 c.c. non trova quindi applicazione per le annotazioni su conto affidato contenute entro i limiti del fido, operando soltanto in presenza di versamenti solutori eseguiti su scoperti extra-fido
  • In relazione al regime della capitalizzazione trimestrale nei contratti di conto correnti stipulati anteriormente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o la comunicazione degli estratti conto non valgono quale accordo di adeguamento idoneo a far ritenere legittima tale capitalizzazione successivamente al giugno 2000, essendo necessaria, invece, una specifica convenzione scritta, perché non opera il meccanismo sostitutivo di cui all’art. 1339 c.c.
  • La produzione in sede di legittimità dell’atto di cessione del credito munito di data certa stabilisce la legittimazione ad impugnare in capo al cessionario in sostituzione della cedente non costituita
  • La proposizione del ricorso per cassazione da parte dei soci di una società cancellata richiede la rigorosa prova documentale della cancellazione e della qualità di successori ex art. 372 c.p.c., a pena di inammissibilità.
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