Il contributo si sofferma sull’evoluzione della giurisprudenza di legittimità relativamente alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto corrente, questione rilevante sia nei giudizi di revocatoria fallimentare, che in quelli civili di ripetizione d’indebito oggettivo.
Pochi temi del diritto bancario e concorsuale hanno conosciuto, negli ultimi diciotto mesi, un’evoluzione tanto significativa quanto quella relativa alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto corrente. Non si tratta di una questione meramente dogmatica: dalla qualificazione di un versamento discende, a seconda del contesto processuale, se quella somma sia revocabile in sede di crisi liquidatoria oppure se sia decorsa la prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito e, soprattutto, su chi gravi l’onere di provarlo.
Il 2026 ha segnato una vera e propria inversione di rotta della Prima Sezione civile della Cassazione rispetto all’orientamento inaugurato nel 2019, con effetti pratici immediati sulla strategia processuale sia in sede di revocatoria fallimentare, sia in sede di ripetizione d’indebito bancario. Conviene quindi ripercorrere separatamente i due ambiti in cui la distinzione rileva, perché – pur muovendo da una medesima nozione di base – hanno seguito percorsi giurisprudenziali autonomi e presentano oggi assetti probatori diversi.
1. La distinzione origina dalla funzione economica del versamento accreditato sul conto corrente bancario
Nella rimessa ripristinatoria il versamento affluisce su un conto che, al momento dell’operazione, è attivo oppure passivo ma nell’ambito del fido concesso (conto affidato e non sconfinato). In questo caso il cliente non sta pagando un debito esigibile verso la banca, ma sta semplicemente ricostituendo disponibilità di cui può nuovamente servirsi. Non vi è quindi un pagamento tecnico.
Nella rimessa solutoria il versamento affluisce su un conto scoperto (privo di affidamento) o sconfinato oltre il fido concesso. In questo caso la banca vanta un credito liquido ed esigibile, e il versamento del cliente estingue (in tutto o in parte) tale debito.
Le definizioni sono pacifiche, ma è ancora oggi oggetto di contrasto se, e in quale misura, questa distinzione debba orientare sia la revocabilità liquidatoria delle rimesse sia l’individuazione del dies a quo della prescrizione nell’azione di ripetizione d’indebito.
2. Primo ambito: la revocatoria fallimentare (art. 166, comma 3, lett. b, CCII; già art. 67, comma 3, lett. b, l. fall.)
2.1 L’assetto anteriforma e la riforma del 2005-2006
Prima delle riforme del 2005-2006 la distinzione era il criterio-cardine: erano revocabili solo le rimesse solutorie, in quanto veri pagamenti, mentre le rimesse ripristinatorie erano irrevocabili in radice.
La riforma ha introdotto il criterio della riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria quale presupposto ulteriore, aprendo un dibattito ventennale su come i due criteri (natura della rimessa; consistenza e durevolezza della riduzione) si combinassero tra loro.
Con la nota sentenza Cass., Sez. I, 9 gennaio 2019, n. 277, la Suprema Corte aveva affermato che, nel nuovo assetto normativo, il termine «rimesse» utilizzato dal legislatore prescinderebbe dalla natura dell’atto, sicché l’unico parametro rilevante sarebbe quello – unitario – della consistenza e durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria, a prescindere dal fatto che il conto fosse scoperto o semplicemente passivo entro il fido.
Tale impostazione, che aveva trovato seguito in diverse pronunce successive (Cass. n. 23095/2023 e Cass. n. 34494/2023), presentava il vantaggio della linearità, ma comportava conseguenze pratiche significative sul piano probatorio: l’onere di allegare e provare la consistenza e la durevolezza della riduzione – l’intero impianto della domanda – finiva per gravare sulla procedura attrice.
2.2 Il mutamento d’opinione del 2026 e le sentenze nn. 5847, 5848 e 5849
Con l’ordinanza interlocutoria n. 28010/2025 (e le coeve nn. 28008 e 28011/2025), la Prima Sezione aveva rimesso la questione alla pubblica udienza, ravvisando una rilevanza nomofilattica tale da giustificare una rimeditazione dell’orientamento del 2019. All’esito, con tre sentenze conformi pubblicate il 15 marzo 2026 (Cass., Sez. I, nn. 5847, 5848 e 5849), la Corte ha operato una rivisitazione, ponendosi in continuità con il più risalente indirizzo di Cass. n. 20834/2010.
Il principio di diritto affermato è il seguente: in tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, comma 3, lett. b, l. fall. presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia afferente a conto scoperto – non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa – e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria, quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria.
Il termine «rimessa» ha natura neutra: indica un semplice accredito, ma non dice, da solo, se vi sia stato un pagamento. Per saperlo occorre verificare lo stato del conto al momento dell’operazione: se il conto è attivo o passivo entro il fido, la funzione è ripristinatoria; se il conto è scoperto o sconfinato, la funzione è solutoria.
La norma di esenzione (art. 67, comma 3, lett. b), l. fall. configura un fatto impeditivo, non un’autonoma fattispecie di revocabilità: ciò significa che il presupposto della domanda resta la natura solutoria della rimessa (ad onere della curatela), mentre l’assenza di una riduzione consistente e durevole è eccezione in senso proprio, sulla quale grava l’onere probatorio del convenuto, cioè della banca.
Il tema resta distinto da quello della quantificazione della pretesa restitutoria, tuttora regolato dal criterio del massimo scoperto ex art. 70, comma 3, l. fall. – oggi art. 171, comma 3, CCII – che fissa il limite massimo dell’importo restituibile.
Rispetto al regime successivo alla pronuncia del 2019 – in cui l’intero impianto probatorio (compresa la dimostrazione della consistenza e durevolezza della riduzione) gravava sostanzialmente sulla curatela – il nuovo orientamento alleggerisce la posizione della procedura concorsuale, che deve esclusivamente allegare e provare che la rimessa afferiva a un conto scoperto o sconfinato, e aggrava quella della banca convenuta, che deve dimostrare l’esenzione.
3. Cenni sulla ripetizione d’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Sul tema dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. vanno segnalate due pronunce recenti emesse nel 2026. La prima è la n. 852 del 15 gennaio 2026, secondo cui il correntista può agire in ripetizione anche a conto ancora aperto per i versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto rettificato dalle poste illegittime, non a rimborsi; la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, inoltre, continua a dipendere dall’esistenza di un affidamento. La seconda, sulla stessa linea, è l’ordinanza n. 9418 del 14 aprile 2026: finché il conto è aperto opera la sola rettifica del saldo; se il conto viene chiuso in corso di causa, venuta meno l’indisponibilità dei singoli crediti, la banca deve restituire le somme illegittimamente incamerate ex art. 1823 c.c. Entrambe si pongono nel solco di Cass. n. 13586/2024.
Il quadro di riferimento resta quello segnato dalle SS.UU. n. 24418/2010 sul dies a quo (dal singolo versamento per le rimesse solutorie, su conto scoperto o extrafido; dalla chiusura del rapporto per le ripristinatorie) e dalle SS.UU. n. 15895/2019 sull’eccezione di prescrizione della banca, che può essere sollevata genericamente. Sull’onere della prova, l’orientamento recente – ribadito anche nell’ordinanza n. 6684/2024 – addossa al correntista la prova dell’esistenza dell’apertura di credito per qualificare le rimesse come ripristinatorie.
4. Considerazioni conclusive
Alla luce di quanto precede, alcune indicazioni pratiche, da valutare naturalmente caso per caso.
- In sede di revocatoria fallimentare (per curatele, commissari straordinari o banche convenute) è opportuno rivedere sin da ora gli atti introduttivi e le comparse di costituzione redatti secondo l’assetto probatorio post-2019: la curatela che agisca oggi può limitare l’allegazione – e dunque la prova – alla sola natura solutoria della rimessa (stato del conto al momento del versamento), riservando alla banca l’onere di dimostrare l’assenza di riduzione consistente e durevole.
- Per i giudizi già pendenti, instaurati nella vigenza del vecchio orientamento, può essere utile valutare memorie integrative che tengano conto del mutato riparto, specie se il thema probandum non è stato ancora cristallizzato.
- Attenzione al doppio binario: i due orientamenti (fallimentare e indebito) restano formalmente distinti e non vanno sovrapposti in giudizio, pur muovendo dalla medesima nozione di rimessa solutoria/ripristinatoria; un richiamo indistinto rischia di essere tecnicamente impreciso e di indebolire, anziché rafforzare, l’argomentazione difensiva.
- Prudenza sul consolidamento del revirement del 2026: trattandosi di tre pronunce di sezione semplice e non di un intervento delle Sezioni Unite, è consigliabile monitorare gli sviluppi nei prossimi mesi prima di fondare scelte processuali irreversibili esclusivamente su tale indirizzo, per quanto allo stato rappresenti il diritto vivente sul punto.

