WEBINAR / 10 Luglio
La digitalizzazione dei contratti e delle firme


Problematiche attuali e casistiche rilevanti

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/06


WEBINAR / 10 Luglio
La digitalizzazione dei contratti e delle firme
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Per la revocatoria ordinaria della banca è sufficiente la semplice ragione del credito

21 Giugno 2011

Cassazione Civile, sez. II, 6 giugno 2011, n. 12235

Con la sentenza n. 12235 del 6 giugno 2011, la sezione II della Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’azione revocatoria ordinaria da parte di una banca.

Nel caso di specie, in particolare, oggetto di revocatoria era stato l’atto di donazione con cui il correntista, con saldo passivo del conto corrente, aveva trasferito al figlio la proprietà dell’unico immobile di cui erano intestatari lo stesso correntista e la moglie, garante nei confronti della banca.

La Corte, riprendendo il proprio orientamento consolidato, ha riaffermato il principio secondo cui, ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie.


WEBINAR / 10 Luglio
La digitalizzazione dei contratti e delle firme


Problematiche attuali e casistiche rilevanti

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/06


WEBINAR / 26 Giugno
Gestione di informazioni privilegiate: il nuovo regime MAR


Le novità del Listing Act e i nuovi standard europei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 06/06

Iscriviti alla nostra Newsletter