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Giurisprudenza

Responsabilità della banca nell’esecuzione di bonifici errati

7 Agosto 2025

Giosuè Ansideri, Dottorando in Diritto e Tutela, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, 16 aprile 2025, n. 3913 – Pres. P. Sirena, Rel. G.D. Mosco

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 3913 del 16 aprile 2025 (Pres. Sirena, Rel. G. Mosco), si è pronunciato sulla responsabilità della banca derivante dalla violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di collaborazione informativa, nel caso di errore sul destinatario di un bonifico bancario. 

Il Collegio ha rilevato che: «La condotta negligente tenuta dall’intermediario sia in relazione agli obblighi di adeguata verifica della clientela, sia in relazione a quelli di collaborazione informativa lo espone alle relative conseguenze risarcitorie». Merita essere segnalato che, alla luce della più recente impostazione del Collegio, la violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di adeguata verifica della clientela assume rilievo «anche al fine (privatistico) di proteggere chi utilizza un servizio bancario (di pagamento, nel caso di specie) da possibili invasioni lesive in occasione di tale contatto sociale qualificato con l’operatore professionale»

Il Collegio, precisa, poi, che «ai fini della determinazione della responsabilità risarcitoria dell’intermediario occorre ponderare l’incidenza causale del suo inadempimento rispetto al pregiudizio complessivamente subito dal cliente», sottolineando che «Sotto questo profilo va ricordato che in fattispecie analoghe la “fittizia intestazione del conto di accredito” è stata considerata circostanza idonea a determinare un sensibile aggravamento del pregiudizio subito dal cliente». 

Nel caso di specie, una società chiedeva il rimborso di un bonifico erroneamente inviato a un beneficiario sbagliato e delle spese legali sostenute. Pur riconoscendo l’errore nell’IBAN inserito dal suo rappresentante, la società riteneva l’intermediario responsabile per non aver fornito tempestivamente i dati del beneficiario e per la negligenza nell’identificazione del titolare del conto, violando così la normativa antiriciclaggio. La responsabilità dell’intermediario viene fondata sulla condotta contraria all’art. 24, comma 2, terzo periodo, del d.lgs n. 11/2010 e sulla violazione degli obblighi di adeguata verifica di cui al d.lgs. 231/2007.

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