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Giurisprudenza

Recesso della banca dal conto corrente e motivazione

31 Agosto 2026

Giulio Barbani, avvocato del Foro di Venezia

ABF Milano, 9 marzo 2026, n. 2035 – Pres. Tina, Rel. Felicetti

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 2035 del 09 marzo 2026 (Pres. Tina, Rel. Felicetti), si è pronunciato in merito ai doveri di buona fede e correttezza della banca nel recesso dal rapporto di conto corrente. 

In particolare, la società ricorrente, ente del terzo settore regolarmente iscritto al RUNTS, si lamentava della condotta della banca resistente, la quale aveva esercitato il recesso unilaterale dal rapporto in essere tra le parti. 

Riferiva sul punto che la comunicazione del recesso sarebbe intervenuta in assenza di alcuna motivazione, neppure dopo un’ulteriore richiesta di chiarimenti, appena in seguito a un reclamo da lei presentato e accolto dall’ufficio reclami della banca.

Il ricorso è stato rigettato dal Collegio meneghino in quanto, nel caso di specie, è stato accertato che l’esercizio del diritto di recesso c.d. ad nutum nei contratti a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1855 c.c. è libero e, di per sé, insindacabile dal momento che non possono essere sindacate nel merito le scelte economiche delle parti.

La giurisprudenza dell’ABF “esclude che l’art. 1855 c.c. sia compatibile con un onere di motivazione del recesso in capo alla banca: infatti, esigere che la banca giustifichi l’esercizio del suo diritto a sciogliersi dal vincolo contrattuale significherebbe snaturare l’istituto in esame, tramutandolo in un recesso per giusta causa (da ultimo Collegio di Milano, decisione n. 8496/2025; Collegio di Milano, decisione n. 7594/2022; Collegio di Roma, decisione n. 6164/2022; Collegio di Bari, decisione n. 3153/2022; Collegio di Bologna, decisione n. 18120/2020)“.

La condotta della banca, al più, può essere valutata alla luce della clausola generale di buona fede e correttezza. Diversamente dall’opinione della ricorrente, però, la violazione del principio di buona fede non può essere desunta dall’assenza di motivazione.

Il Collegio, pertanto, ha rigettato la domanda volta ad accertare la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esercizio del recesso.

Ha, conseguentemente, rigettato anche la domanda risarcitoria in quanto “la domanda di indennizzo o di risarcimento deve essere valutata in conformità ai criteri di allegazione specifica, prova del danno e dimostrabilità del nesso causale, essendo esclusa la possibilità di liquidare somme in via meramente equitativa in assenza di elementi idonei a fondare la responsabilità dell’intermediario o a dimostrare, quantomeno, l’esistenza di un pregiudizio apprezzabile (cfr. ex multis Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/2017)“.

Il ricorrente, dunque, deve avanzare con il ricorso solo quelle domande già avanzate con il reclamo e disattese dalla banca in quella sede, salvo sempre l’onere di dimostrarle.

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