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Attualità

Recepimento PAD: le novità delle modifiche alle disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia

27 Giugno 2019

Roberta Scotti, Atrigna & Partners

Di cosa si parla in questo articolo
PAD

Con provvedimento del 18 giugno 2019 (cfr. contenuti correlati), Banca d’Italia ha apportato ulteriori modifiche alle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” al fine di dare attuazione alla direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, c.d. PAD) e al capo II-ter, titolo VI, del Testo Unico Bancario in materia di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori.

Le modifiche in oggetto, alle quali gli intermediari devono adeguarsi entro il 1° gennaio 2020, costituiscono uno degli ultimi tasselli relativi all’attuazione della PAD.

Il recepimento di tale direttiva è risultato in verità frammentato, anche in relazione ai diversi obiettivi che con essa il legislatore europeo si è posto. Occorre altresì ricordare che sulla disciplina dei conti di pagamento per consumatori è intervenuta anche la Direttiva sui servizi di pagamento (cd. PSD2), creando l’esigenza, in capo agli operatori, di una manutenzione pressoché costante della relativa documentazione contrattuale, precontrattuale e periodica.

La PAD ha trovato recepimento nell’ordinamento domestico con il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37, il quale ha, a sua volta, modificato il Testo Unico Bancario, introducendo, nell’ambito del titolo VI dedicato alla “trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, la disciplina dedicata a (i) trasparenza e comparabilità delle spese, (ii) trasferimento dei servizi connessi al conto di pagamento e (iii) conto di base.

Per quanto riguarda il tema della (c.d. “portabilità”), come precisato da Banca d’Italia con comunicazione del 22 giugno 2017 nessuna normativa secondaria si è resa necessaria per l’entrata in vigore delle relative disposizioni del Testo Unico Bancario riguardanti il trasferimento dei servizi di pagamento su richiesta del consumatore; le predette disposizioni, che hanno sostituito quelle già previste dalla normativa domestica[1], pur riprendendone in gran parte i contenuti, sono divenute efficaci il 13 giugno 2017.

L’attuazione della disciplina sul conto di base è avvenuta sostanzialmente con il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) del 3 maggio 2018, n. 70, in vigore dal 20 giugno 2018, che ha determinato numero e tipologia di servizi inclusi nel canone annuale omnicomprensivo e individuato le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di base è offerto senza spese. Anche in questo caso, la normativa di recepimento ed attuazione ha sostituito la disciplina già esistente nell’ordinamento nazionale[2].

Nell’ambito della trasparenza e comparabilità delle spese si sono aperti in realtà tre filoni di intervento aventi la finalità, nelle intenzioni del legislatore europeo, di rafforzare la tutela del consumatore attraverso la confrontabilità delle condizioni, principalmente economiche, relative ai conti di pagamento e riguardanti:

  • la terminologia standardizzata europea;
  • le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche;
  • i siti web per il confronto delle spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento.

In merito alla terminologia standardizzata riguardante i “servizi più rappresentativi” nell’Unione, individuati dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e oggetto del Regolamento delegato (UE) 2018/32, nella comunicazione del 27 aprile 2018[3] Banca d’Italia ha riprodotto l’elenco determinato dal Regolamento UE indicato e ha richiamato i prestatori dei servizi di pagamento all’utilizzo della predetta terminologia nei contratti, nella documentazione precontrattuale e periodica entro la fine di gennaio dell’anno in corso. L’autorità di vigilanza ha precisato che le modifiche terminologiche “non comportano, in ogni caso, variazioni su profili sostanziali per il consumatore (non vi è nessuna incidenza su tassi, prezzi e altre condizioni economiche o normative)”; in considerazione del lessico tecnico-giuridico già in uso presso gli intermediari, le modifiche ora ricordate non stanno portando, di fatto, ad interventi lessicali rivoluzionari.

L’attuazione della disciplina PAD riguardantele informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche costituisce proprio l’oggetto del provvedimento pubblicato il 18 giugno scorso. Manca quindi all’appello, in termini di regolamentazione secondaria, la disciplina dei siti web, in relazione a cui il MEF ha posto in consultazione[4], nel corso del 2018, una bozza di decreto, a tutt’oggi non ancora emanato.

Venendo dunque agli interventi di cui al Provvedimento del 18 giugno scorso, Banca d’Italia ha preso necessariamente le mosse dall’introduzione di due documenti, aventi contenuto e struttura standardizzata non modificabile dagli Stati membri, con i quali fornire ai consumatori alcune informazioni sia nella fase antecedente alla stipula del contratto sia durante l’esecuzione del rapporto contrattuale: si tratta del “Fee Information Document” (FID), di cui al Regolamento (UE) 2018/34, e del “Statement of fees”, di cui al Regolamento (UE) 2018/33, denominati rispettivamente “Documento informativo sulle spese” e “Riepilogo delle spese”, per quanto per brevità spesso indicati con gli acronimi inglesi.

Il Documento informativo sulle spese è configurato come un documento non personalizzato che riporta le spese corrispondenti a ciascun servizio tra quelli più rappresentativi collegati ad un conto di pagamento così come indicati dalla PAD.

Il Riepilogo delle spese riporta il totale delle spese sostenute e degli interessi versati e maturati, nonché il riepilogo dettagliato delle spese sostenute per ciascun servizio collegato al conto di pagamento e il dettaglio degli interessi addebitati in conto (in caso di sconfinamento in assenza di fido) ed accreditati, con i rispettivi tassi.

Appare quanto mai opportuno riportare quanto precisato da Banca d’Italia in merito al fatto che, al pari di tutta la disciplina di attuazione della PAD, l’obbligo di predisporre i nuovi documenti non si applica, nell’alveo dei conti di pagamento offerti a consumatori, ai conti che consentono solo l’esecuzione/ricezione di operazioni di pagamento (ma non il deposito o il prelievo di fondi), né ai quelli che non consentono l’esecuzione di operazioni di pagamento ma solo il deposito e/o il prelievo di fondi.

Analogamente a quanto avvenuto in ordine alla trasferibilità dei conti di pagamento e al conto di base, l’introduzione dei predetti documenti ha dovuto tenere conto di una disciplina domestica da tempo esistente: nel caso in argomento, la scelta compiuta dal regolatore è stata di affiancare i nuovi FID e SOF ai “vecchi” fogli informativi e documenti di sintesi per la fase antecedente alla stipula del contratto e, rispettivamente, agli estratti conto e ai DDS periodici per le comunicazioni ricorrenti[5].

Si evidenzia in proposito come sia mutato, rispetto a quanto prospettato in avvio della consultazione, l’obiettivo di coordinamento regolamentare finalizzato ad evitare lasovrapposizione di informazioni contenute in una pluralità di documenti aventi la medesima funzione. Sono stati infatti contenuti al minimo gli interventi sulla documentazione precontrattuale e periodica prevista dalla disciplina nazionale in considerazione del fatto che “sono in corso valutazioni su una possibile razionalizzazione dell’impianto della disciplina di trasparenza” profilandosi la prospettiva di un più ampio intervento sulla relativa documentazione, come apertamente espresso dalla Banca d’Italia nel Resoconto della consultazione[6].

Interventi di raccordo si ravvisano nelle modifiche all’estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre: esso non riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare e fa rinvio, per queste informazioni, al SOF, ove è stato eliminato l’invito al consumatore a verificare l’esistenza di servizi più adatti alle sue esigenze, in quanto entrambi questi elementi sono riportati nel Riepilogo delle spese.

In tale fase, un elemento di novità si individua nell’eliminazione dell’ISC (Indicatore Sintetico di Costo), o più precisamente, nell’eliminazione della denominazione ISC sostituita da ICC (Indicatore dei Costi Complessivi) e nella nuova collocazione di tale indicatore nel FID, chiaramente soltanto per i conti di pagamento disciplinati dalla PAD. L’ISC è stato altresì rimosso dall’estratto conto annuale (relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre) dei conti correnti per consumatori, in quanto ora incluso nel SOF.

Come dichiarato da Banca d’Italia, l’attuazione della PAD in ambito di documentazione precontrattuale e periodica rappresenta dunque un passaggio dovuto prima della auspicata razionalizzazione di sistema, che dovrebbe quanto meno eliminare le ridondanze createsi sugli strumenti di pubblicità e di informazione precontrattuale in ragione della coesistenza di normativa nazionale ed europea.



[1] Articolo 2 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33).

[2] Il conto corrente di base è stato introdotto nell’ordinamento italiano dal Decreto Legge 201/2011, convertito con modifiche dalla Legge 214/2011 e reso operativo da una convenzione tra MEF, Banca d’Italia, ABI, Poste e AIIP stipulata nel 2012 e modificata nel 2014.

[3] Si veda la comunicazione di Banca d’Italia del 27 aprile 2018 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/PAD_elenco_italiano.pdf

[4] http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazione_siti_web.html

[5] Vedasi principalmente le modifiche alla sezione IV, paragrafo 3.2 e il nuovo paragrafo 4.1.1-bis, della Sezione VI delle disposizioni di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.

[6] https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/modif-disp-trasparenza/Resoconto_consultazione.pdf

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