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Giurisprudenza

RC Auto e risarcimento diretto: sul litisconsorzio necessario

17 Febbraio 2023

Cassazione Civile, Sez. III, 16 febbraio 2023, n. 4994 – Pres. Travaglino, Rel. Vincenti

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 4994 del 16 febbraio 2023, la Corte di Cassazione si è espressa sul tema del litisconsorzio necessario con riferimento alla procedura di risarcimento diretto nell’RC Auto.

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del citato decreto.

Sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383, comma terzo, c.p.c.

Giova ricordare come tale conclusione, necessaria a seguito di una mancata presa di posizione sul punto da parte del legislatore, trovi la propria principale giustificazione nella necessità di estendere analogicamente al caso di specie l’art. 144, comma 3, CAP, secondo il quale “Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”.

In ragione dell’identità sostanziale di ratio sottesa alle due ipotesi, infatti, la partecipazione del responsabile civile al giudizio è giustificata dalla necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.).

Analogamente al caso di cui all’art. 144 CAP, dunque, anche l’azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto, presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno; tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum – non potrà non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.

Peraltro, la configurabilità di un litisconsorzio necessario rispetto al responsabile civile anche nella procedura ex art. 149 CAP, è anzitutto confermata dal comma sesto della medesima disposizione, nella parte in cui prevede che “l’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”; “tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato”.

Infine, non è ostativa di tale soluzione neanche l’interpretazione letterale dell’art. 149, comma 1, CAP. La proponibilità della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato alla sola impresa di assicurazione del veicolo dallo stesso utilizzato, infatti, non preclude l’azionabilità della stessa anche nei confronti del responsabile civile.

Tale formulazione – stante la finalità di rafforzamento di tutela della posizione del danneggiato dal sinistro riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale all’istituto (Corte Cost., sent. n. 180/2019) – è preclusiva dell’azionabilità della richiesta nei soli confronti dell’assicurazione del danneggiante (fermo restando la successiva possibilità di intervento in giudizio con conseguente estromissione dell’impresa assicuratrice del danneggiato); in ciò, dunque, risiederebbe la semplificazione e la garanzia di una più immediata tutela risarcitoria della parte danneggiata dal sinistro, rispetto alla procedura di cui all’art. 144, CAP.

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