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Approfondimenti

Quotazione PMI: disposizioni attuative della disciplina relativa al credito d’imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2018

2 Luglio 2018

Massimiliano Altomare e Luca Bertolo, Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci

Di cosa si parla in questo articolo
PMI

Premessa

L’articolo 1, comma 89 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”)[1] ha previsto per le Piccole e Medie Imprese (“PMI”) che a decorrere dal 1 gennaio 2018 “iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo” il riconoscimento “nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione” di un credito d’imposta, fino ad un importo massimo di 500.000 euro, “del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità”.

L’agevolazione fiscale in esame, concessa alle condizioni più oltre descritte, si colloca nel solco di precedenti interventi (quali, ad esempio, le agevolazioni fiscali collegate agli investimenti effettuati nei Piani individuali di risparmio[2] (PIR) ovvero nelle start up o PMI innovative[3]), mirati, direttamente o indirettamente, a stimolare la crescita delle PMI attraverso la raccolta di nuovi capitali.

In data 18 giugno 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“Decreto”)[4], a cui il comma 91 della Legge di Bilancio 2018 aveva demandato la definizione delle modalità e dei criteri per il riconoscimento della nuova misura agevolativa.

Soggetti beneficiari

Per espressa previsione normativa il credito d’imposta in esame è riconosciuto esclusivamente alle PMI così come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003[5]. Si tratta, in buona sostanza, delle imprese che presentano un numero di occupati, in termini di unità lavorative-anno inferiore a 250, e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In proposito, ci si limita ad evidenziare che per la verifica della sussistenza dei predetti parametri dimensionali la Commissione europea ha precisato che occorre tenere altresì conto di eventuali rapporti associativi o di collegamento[6] esistenti in capo all’impresa beneficiaria dell’agevolazione.

A circoscrivere ulteriormente l’ambito soggettivo è intervenuto l’art. 3 del Decreto precisando che possono beneficiare dell’agevolazione in esame solo le PMI che:

  1. sono costituite e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese al momento della richiesta di fruizione dell’agevolazione;
  2. afferiscono agli stessi settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento della Commissione europea 2014/651/UE (di seguito anche “Regolamento di esenzione”), ivi compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
  3. sostengono costi di consulenza a partire dal 1° gennaio 2018 con il fine di ottenere l’ammissione alla quotazione entro il 31 dicembre 2020;
  4. presentano la domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;
  5. ottengono l’ammissione alla stessa con delibera adottata dal gestore del mercato entro il 31 dicembre 2020;
  6. non hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in apposito conto bloccato, gli aiuti individuati dalla Commissione europea come incompatibili o illegali;
  7. sono in regola con la restituzione delle somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  8. non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà”[7].

Si tratta, quindi, di condizioni soggettive ovvero circostanze fattuali che dovranno necessariamente essere verificate in capo alla PMI ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in esame.

Condizioni per il riconoscimento del credito d’imposta

Ammissione alla quotazione

Come anticipato in premessa il riconoscimento del credito d’imposta in parola è subordinato all’effettiva ammissione alla quotazione – entro il 31 dicembre 2020 – in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione (“MTFs” ovvero Multilateral Trading Facilities) di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, a seguito di una procedura iniziata a decorrere dal 1° gennaio 2018. In ambito nazionale, rilevano, pertanto, mercati quali, ad esempio, il Mercato Telematico Azionario (MTA), il segmento “STAR” dell’MTA, ma soprattutto, visti i limiti dimensionali caratterizzanti le PMI, l’AIM (Alternative Investment Market) Italia[8]. Per una definizione dei mercati target il Decreto rimanda[9] alle disposizioni normative del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (“TUF”)[10] secondo cui s’intendei) per mercato regolamentato un “sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi”; ii) per MTF un “sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III”.

Con riguardo alle modalità operative di realizzazione della quotazione, la normativa primaria e il Decreto non specificano nulla al riguardo pertanto la stessa parrebbe potersi realizzare mediante collocamento sul mercato di azioni di nuova emissione (Offerta pubblica di sottoscrizione), aumentando così il capitale sociale, o mediante rilascio sul mercato di azioni societarie preesistenti (Offerta pubblica di vendita) ovvero mediante combinazione di entrambe le predette modalità.

Costi agevolabili

Passando ad analizzare i “costi di consulenza” agevolabili, vale la pena ribadire preliminarmente che per il riconoscimento del credito d’imposta in esame tali costi dovranno essere sostenuti dalle PMI, così come identificate in precedenza, a partire dal 1° gennaio 2018 con il fine di ottenere l’ammissione alla quotazione entro il 31 dicembre 2020. In merito alla tipologia di costi agevolabili[11], la normativa primaria non fornisce alcuna indicazione al riguardo, sono quindi fondamentali le indicazioni fornite dal Decreto che all’art. 4 elenca quali rilevanti i costi relativi alle attività:

  1. finalizzate all’inizio del processo di quotazione, quali, tra le altre, l’implementazione e l’adeguamento del controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto alla stessa in tutte le fasi del processo;
  2. fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
  3. necessarie per collocare presso gli investitori le azioni quotate;
  4. finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi comprese quelle di due diligence finanziaria;
  5. di assistenza alla società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche[12];
  6. riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti la procedura di quotazione (si pensi, tra le altre, alle attività relative alla definizione dell’offerta, alla disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, alla due diligence legale o fiscale e agli aspetti legati al governo dell’impresa);
  7. di comunicazione volte ad aumentare la visibilità della società e dell’operazione, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Le disposizioni attuative aggiungono inoltre che le predette attività devono essere di carattere straordinario e devono essere prestate da soggetti esterni all’impresa. Restano pertanto esclusi i costi relativi a servizi continuativi o periodici sostenuti nell’ambito di attività ordinarie dell’impresa quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Sono inoltre esclusi anche i costi relativi a consulenze prestate da soggetti giuridici collegati all’impresa beneficiaria così come definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003[13].

Risultano altresì rilevanti le precisazioni del Decreto secondo cui i predetti costi possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa (cd. costi fissi di advisory) oppure parzialmente proporzionale al successo dell’operazione (cd. success fees). Da ultimo, si segnala che l’effettività e il sostenimento di tali costi, deve risultare da un’attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nell’apposito registro ovvero ancora da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Aspetti operativi

Procedura di concessione del credito d’imposta

Il riconoscimento del credito d’imposta è ulteriormente subordinato ad una serie di adempimenti operativi. In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 6 del Decreto ai fini della concessione dell’agevolazione le PMI dovranno presentare telematicamente[14] – nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno della quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo – un’apposita istanza[15], redatta secondo lo schema di cui all’allegato A del medesimo Decreto, contenente:

  1. gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
  2. l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4;
  3. la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
  4. l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  5. la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011.

Successivamente alla presentazione di tale istanza, la direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero (“Organo deputato alla concessione del credito d’imposta”), previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta dal Decreto:

  • determina, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate[16] per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, la percentuale massima del credito d’imposta;
  • comunica alle PMI, entro i trenta giorni successivi al termine ultimo previsto per l’invio delle istanze di cui al comma 1 dell’art. 6, vale a dire entro il 30 aprile dell’anno successivo alla data di ammissione alla quotazione, il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante. A tal ultimo proposito si rammenta che per espressa previsione normativa il credito d’imposta può essere riconosciuto fino a un importo massimo di euro 500.000.

Modalità per la fruizione del credito d’imposta

Ai sensi dell’articolo 1, comma 90, della Legge di Bilancio 2018, il credito d’imposta in esame è utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la PMI è stata ammessa alla quotazione esclusivamente in compensazione “orizzontale”[17] ex art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 senza, tra l’altro, sottostare ai limiti di utilizzabilità previsti dall’articolo 1, comma 53 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (limite annuale di utilizzazione pari a 250.000 euro) e dall’articolo 34 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (limite massimo per la compensabilità pari a 700.000 euro). Tale credito d’imposta dovrà, inoltre, essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione dello stesso e in quelle dei periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Nello specifico si evidenzia che le istruzioni alla compilazione del Modello Redditi SC 2018 prevedono l’utilizzo di un codice ad hoc[18] denominato “credito per le piccole e medie imprese ammesse a quotazione ex art. 1, comma 89, L. 205/2017”. Si rammenta, inoltre, che per espressa previsione normativa il credito d’imposta in esame non concorre alla formazione del reddito (IRES), né del relativo valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e, inoltre, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 61 del D.P.R. n. 917 del TUIR, né di quella connessa alla deducibilità delle spese di cui all’articolo 109, comma 5 del medesimo TUIR[19].

Revoca e procedura di recupero

Da ultimo, si evidenzia che le disposizioni attuative disciplinano dettagliatamente anche le modalità di controllo dell’utilizzo del credito d’imposta e, in caso di indebita fruizione, di recupero dello stesso.

Più in particolare il Decreto prevede l’attivazione di un flusso informativo in base al quale:

  • l’Organo deputato alla concessione del credito d’imposta, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione dello stesso alla società, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle PMI beneficiarie del credito, specificando l’importo spettante a ciascuna di esse;
  • l’Agenzia delle entrate trasmette all’Organo deputato alla concessione del credito d’imposta, l’elenco delle società che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi;
  • qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, la stessa ne dà comunicazione all’Organo deputato alla concessione del credito d’imposta, che previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Ovviamente, il recupero del credito d’imposta, con applicazione di sanzioni e interessi, è previsto anche nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti dal Decreto o la non veridicità degli elementi contenuti nell’istanza di cui all’art. 6 comma 2 del medesimo Decreto.

 

 

 


[1] In G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017.

[2] Cfr. art. 1, commi da 100 a 114, Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

[3] Cfr. art. 29 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179.

[4] Cfr. Decreto 23 aprile 2018, in G.U. n. 139 del 18 giugno 2018.

[5] Si segnala che la definizione di PMI contenuta nella raccomandazione CE in rassegna è stata oggetto di una recente consultazione pubblica (https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_it) promossa dalla Commissione europea e volta a indagare la necessità di una sua parziale revisione al fine di garantirne l’adeguatezza e l’efficacia anche nell’attuale stato di congiuntura economica.

[6] Per una definizione dei rapporti associativi e di collegamento rilevanti a tali fini e per approfondimenti sugli impatti di tali rapporti sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali delle PMI si vedano rispettivamente l’art. 3, § 2 – 3 e l’art. 6 § 2 – 4 della raccomandazione CE in commento.

[7] Cfr. art. 2, comma 18 del Regolamento di esenzione.

[8] Al riguardo, si segnala che mentre i registri ESMA redatti in base alle disposizioni dell’articolo 19 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e le note informative di Borsa italiana sono concordi nell’attribuire all’AIM natura di MTF, di recente l’Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare n.3/E del 26 febbraio 2018, § 7), commentando la disciplina fiscale riservata ai PIR, parrebbe annoverarlo tra i mercati regolamentati.

[9] Cfr. art. 2, comma 1, lett.f) e g) del Decreto.

[10] Per la definizione di “mercato regolamentato” e “sistemi multilaterali di negoziazione” si vedano rispettivamente l’art. 1, comma 1, lett. w-ter) e comma 5 – octies, lett. a) del D.lgs 24 febbraio 1998.

[11] In passato, l’Assonime identificava quali costi di quotazione, tra gli altri, le commissioni per il collocamento delle azioni, le spese legali e di consulenza per la certificazione dei dati contabili e previsionali e per la predisposizione del prospetto informativo, le spese di pubblicità e marketing e di presentazione agli analisti; in tal senso si veda Assonime, Approfondimenti n. 6 del 2009, “Deducibilità delle spese sostenute per la quotazione”.

[12] Così come definite dall’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento UE 596/2014/UE.

[13] Cfr. Nota 6.

[14] All’indirizzo di posta elettronica certificata: dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it.

[15] Nelle more di emanazione del Decreto, il Dipartimento delle Finanze aveva annunciato la preventiva presentazione di apposita istanza ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in esame in occasione del Webinar del 22 febbraio 2018 precisando che “Essendo previsti dei limiti di spesa annui, le imprese dovranno presentare una istanza ai fini della fruizione del credito d’imposta. Indipendentemente dalla durata della procedura, la domanda ai fini della quantificazione del credito spettante dovrà essere presentata a quotazione avvenuta”.

[16] Il comma 90 della Legge di Bilancio 2018, vincola la spesa pubblica riferita all’agevolazione in esame al “limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021”.

[17] Tramite modello F24 da presentarsi esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e, presumibilmente, attraverso l’utilizzo di uno specifico codice tributo di prossima istituzione.

[18] Codice “E7” – QUADRO RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese.

[19] Come noto, l’art. 61, comma 1 del TUIR definisce il c.d. pro rata reddituale di deducibilità degli interessi passivi in base al quale tali interessi passivi, se inerenti,“sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”. Ai sensi dell’art. 109 comma 5 dello stesso Testo Unico, invece, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi sono deducibili “se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. Il secondo periodo stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi, qualora si riferiscano indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili “per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”.

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