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Attualità

Pubblicata in extremis la Circolare sulla definizione agevolata delle irregolarità formali

16 Maggio 2019

Giuseppe Pintaudi, Avvocato, BonelliErede

Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la Circolare n. 11/E a commento della disposizione di cui all’art. 9 del decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119 (Definizione delle irregolarità formali).

Tale norma consente, mediante il pagamento di 200 euro per periodo di imposta, a tutti i contribuenti indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, di regolarizzare infrazioni, inosservanze o omissioni di natura formale, commesse in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta. Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Come specificato dalla Circolare, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze sanabili sono solo quelle di natura formale, commesse entro il 24 ottobre 2018. In estrema sintesi si tratta di quelle violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile o sulla liquidazione dei tributi (in quel caso verrebbero annoverate tra le violazioni “sostanziali”) ma che, tuttavia, sono potenzialmente suscettibili di ostacolare l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria (mancando quest’ultimo requisito le stesse costituirebbero violazioni “meramente formali” non punibili ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 472/1997).

Le violazioni sanabili

L’Agenzia delle Entrate fornisce un elenco esemplificativo delle violazioni che rientrano nel perimetro della definizione agevolata. Tra queste ricordiamo:

  • l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione (articolo 8, comma 3-bis, D.Lgs 471/1997);
  • i casi di violazione del principio di competenza sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (art. 1, comma 4. D.Lgs 471/1997);
  • la violazione dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati);
  • la violazione dell’art. 11, comma 4, D.Lgs. 471/1997 (omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat);
  • la violazione dell’art. 9 D.Lgs 471/1997 (irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili);
  • l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies dello stesso decreto;
  • la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (art. 7-bis D.Lgs n. 24171997);
  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (cfr. l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);

Tra le violazioni formali sanabili relative all’imposta sul valore aggiunto rientrano:

  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (l’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018 (articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2 del d.lgs. n. 471 del 1997).

Le violazioni escluse dal perimetro applicativo della norma

Non rientrano, invece, tra le violazioni sanabili:

  • le violazioni sostanziali, ossia che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile o sul pagamento del tributo;
  • le violazioni in comparti impositivi diversi da quelli specificamente indicati nella norma (ad esempio imposte di successione, donazione e registro);
  • le violazioni divenute definitive alla data di conversione della Legge (19 dicembre 2018);
  • le violazioni contestate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui al D.L. 167/1990;
  • le violazioni relative al monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE.

A differenza di quanto affermato dalla stessa Agenzia relativamente alla possibilità di definire la violazione di cui all’art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 nel corso del forum del CNDCEC (mancata integrazione delle fatture irregolari o non emesse dal cedente), la Circolare non consente di definire tale tipo di violazione.

La tesi dell’Agenzia delle Entrate, che trova fondamento in alcune sentenze di legittimità, è da ricercarsi nel fatto che nonostante il responsabile del debito d’imposta sia il cedente (il cessionario è unicamente destinatario di una sanzione pari al cento per cento dell’IVA relativa all’acquisto non regolarizzato) al cessionario è comunque richiesto, nel caso di definizione spontanea e per non incorrere nella irrogazione delle sanzioni, il pagamento dell’IVA.

Ciò comporterebbe, secondo l’Amministrazione finanziaria, un collegamento diretto tra il cessionario e l’obbligo di pagamento del tributo che non consentirebbe di ricondurre detta violazione tra quelle alle quali si applica la definizione di cui all’articolo 9.

Non è inoltre possibile definire l’indicazione di componenti negativi indeducibili come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti (la cui sanzione è prevista dall’art. 8, comma 2, D.L. 16/2012).

Adempimenti dei contribuenti

Come precisato nella norma, la definizione agevolata è subordinata a una duplice condizione:

  1. versamento delle somme dovute;
  2. alla rimozione, quando possibile, delle irregolarità o omissioni.

Ai fini del versamento il contribuente è tenuto al versamento, tramite f24 (codice tributo PF99), dell’importo di 200 euro per ciascun periodo di imposta. Il versamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 maggio 2019 o in due rate di pari importo che scadono il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

Non è possibile operare la compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997, mentre nel caso in cui il versamento si riferisca a violazioni poste in essere da società incorporate o fuse, nel modello di pagamento unificato sarà necessario riportare i dati identificativi della società incorporata o fusa, mentre la partita IVA e il codice fiscale sono quelli della società incorporante o risultante dalla fusione.

Quanto alla rimozione delle irregolarità, l’art. 9, comma 3, prevede che la stessa vada effettuata entro il 2 marzo 2020. Tuttavia nel caso il contribuente non abbia potuto rimuovere l’irregolarità entro tale data per un giustificato motivo, potrà fruire di un ulteriore periodo di trenta giorni dalla ricezione di un apposito invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre l’Agenzia ha specificato che la mancata rimozione di alcune irregolarità non pregiudica il perfezionamento della definizione con riferimento alle violazioni correttamente regolarizzate per il medesimo periodo di imposta.

In ultimo si ricorda che la rimozione non andrà effettuata quando non necessaria o non possibile. Rientra, ad esempio, in tale ipotesi la violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi d’imposta di riferimento.

La regolarizzazione delle violazioni formali in presenza di pvc o di controversia tributaria pendente

Da ultimo l’Agenzia ha affrontato il caso della concorrenza di più opzioni di definizione agevolata per il contribuente chiarendo che le violazioni formali potranno essere definite ai sensi dell’art. 9 anche se incluse in un avviso di accertamento, impugnato dal contribuente, insieme ad altre violazioni sostanziali. In questo caso il contribuente potrà, ad esempio, sanare ai sensi dell’art. 9 le violazioni formali e successivamente definire la controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 (D.L. 119/1018).

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