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Giurisprudenza

La procura conferita dall’investitore al terzo ad agire con l’intermediario va redatta per iscritto a pena di nullità

22 Dicembre 2015

Cassazione Civile, Sez. III, 15 dicembre 2015, n. 25212

Con sentenza n. 25212 del 15 dicembre 2015 la Cassazione ha affermato il principio secondo cui, se il contratto quadro, per espressa previsione normativa – art. 23 D.L.gs. del 1998 n. 58 – deve esser stipulato per iscritto, a pena di nullità, la stessa forma deve rivestire la procura che l’investitore conferisce ad terzo ad agire in suo nome e in sua vece con l’intermediario in quanto, essendo un negozio incidente sui requisiti essenziali del contratto a forma vincolata, a pena di nullità a protezione dell’investitore – il cui nome deve esser attestato negli ordini (art. 60. l, lett. a) del Regolamento Consob n. 11522 del 1998) – e che perciò non ammette equipollenti o ratifiche, vale il principio della forma per relationem.


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