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Giurisprudenza

Processo Veneto Banca: ammesse le parti civili

29 Gennaio 2018

Avv. Vincenzo Cusumano, Ph.D student, Università degli Studi di Padova

GUP di Roma, 16 gennaio 2018

Di cosa si parla in questo articolo

Il caso

Con Ordinanza del 16.1.2018 il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Roma – dott. Ferri – ha ammesso la costituzione degli investitori come parte civile nel processo penale a carico degli ex amministratori.

Gli ex amministratori di Veneto Banca sono accusati dei reati di aggiotaggio (art. 2627 c.c.) e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Il provvedimento si pone come particolarmente innovativo infatti non constano nel panorama giurisprudenziale recente altri provvedimenti di ammissione come parte civile del reato di cui all’art. 2638 c.c. (Ostacolo alle Autorità di Vigilanza).

Le difese degli imputati hanno chiesto l’esclusione delle parti civili per il reato di cui all’art. 2638 c.c. sulla scorta del fatto che l’interesse protetto dalla norma fosse il regolare funzionamento delle pubbliche autorità di vigilanza e che quindi gli unici soggetti legittimati a costituirsi fossero Consob e Banca d’Italia.

Le difese delle parti civili hanno invece sostenuto che vi fosse un nesso di causalità evidente tra la condotta di ostacolo alle Autorità e il danno subito dagli azionisti.

Il G.U.P., accogliendo la richiesta delle parti civili, ha ammesso la costituzione degli azionisti per tutti i capi di imputazione contestati.

In particolare si legge nell’ordinanza: “è certamente ravvisabile un meccanismo di derivazione causale nella produzione del danno, in ragione del doloso ostacolo alla vigilanza” , e ancora “la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che sotituiscono effetti normali dell’illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Cass. Sez. II del 14.05.2010 n. 23046), che nel caso di specie appare ravvisabile visto che si procede per una serie di condotte illecite che nel loro complesso avrebbero avuto come conseguenza quella di diffondere all’esterno l’apparenza di una solidità patrimoniale dell’istituto diversa rispetto a quella effettiva e idonea a trarre in inganno i risparmiatori e gli investitori […]”

La questione

Pare opportuno soffermarsi sulla nota distinzione tra persona offesa da reato e danneggiato: il primo titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, il secondo tutelato dal principio generale del neminem laedere estrinsecato negli art. 2043 e 2059 c.c..

Ciò che dal punto di vista penalistico viene identificato come reato, per quanto attiene l’azione civile – anche se esercitata nel processo penale – costituisce un fatto illecito.

Infatti le norme penali sostanziali e procedurali che ammettono l’esercizio dell’azione civile nel processo penale – l’art. 185 c.p. e 74 c.p.p. – si riferiscono esplicitamente a un danno civilisticamente inteso seppur generato da una condotta di reato.

E’ di tutta evidenza quindi che la clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. renda risarcibili anche i danni generati da reato, e che gli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. siano esclusivamente norme che permettono l’esercizio dell’azione civile per responsabilità extracontrattuale – che già si sarebbe potuta esercitare in sede propria – anche in sede penale.

Ciò posto l’azione per il risarcimento del danno in sede penale spetta a chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo del reato (cfr. Cass. 13.1.2015, n 4380, rv. 262371; Cass. 4.11.2004, n. 7259, rv. 231210).

Gli elementi che quindi giustificano la costituzione di parte civile sono: la produzione di un danno ingiusto nella sfera giuridica e la derivazione eziologica di questo dalla condotta degli imputati. A nulla rilevando il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Il danno nel caso di specie è costituito dall’ingente perdita patrimoniale subita dagli investitori a seguito della decisione di investire in azioni BPVi e di non disinvestire. La condotta degli imputati, così come descritta nel capo di imputazione, consiste nell’aver occultato con mezzi fraudolenti, o comunque nell’aver taciuto, alle autorità di vigilanza circostanze che avrebbero condotto la stessa autorità a prendere urgenti e immediati provvedimenti nei confronti di BPVi.

L’intempestività dell’intervento delle Autorità di Vigilanza, causata dalle condotte descritta nel capo di imputazione, ha determinato la decisione degli azionisti di investire o non investire e il conseguente danno.

Infatti ai sensi dell’art. 41 c.p. (norma generale valevole in ambito penale e in ambito civile) ogni condizione è causa dell’evento con esclusione solo di quelle condotte che hanno determinato il prodursi dell’evento passando per fattori del tutto anomali o eccezionali.

Il concetto di eccezionalità va identificato secondo il criterio della causalità umana così come descritto dalla Cassazione come “percorso causale completamente atipico, anomalo ed eccezionale” (Cass. 4912/2010 e Cass 44093/2012). Pertanto la condotta è causa dell’evento quando, oltre ad essere condizione necessaria di questo, lo stesso evento costituisce uno sviluppo non eccezionale della condotta stessa, tramite una valutazione ex ante.

Anche il riferimento all’immediatezza del danno risulta non accettabile, essendo, ormai da tempo, la giurisprudenza (civile e penale) giunta a riconoscere responsabilità anche per i danni mediati e indiretti che costituiscono effetto non eccezionale dell’illecito (cfr. Cassazione penale, sez. V, 21/12/2016, n. 4701; Sez. II, 14 maggio 2010, n. 23046; Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 11295; Sez. II, 13 gennaio 2015, n. 4380).

D’altra parte, anche dottrina e giurisprudenza civile, hanno escluso l’interpretazione strettamente letterale dell’art. 1223 c.c. che limitava la risarcibilità del danno alle conseguenze immediate e dirette della condotta. È ormai assolutamente assodato che il concetto di conseguenza diretta e immediata sia stato sostituito dal concetto di conseguenza normale secondo un giudizio di prognosi postuma ex ante svolto al momento della condotta. Andranno quindi escluse sole quelle conseguenze eccezionali o straordinarie, quindi assolutamente eccentriche rispetto all’id quod plerumque accidit.

La giuriprudenza

Come detto, non constano sentenze che abbiano ammesso la costituzione di parte civile nel processo penale per il reato di cui all’art. 2638 c.c.. Si rinvengono però sentenze nel senso opposto, tra cui G.i.p., Tribunale di Milano, ordinanza 11.6.2010; Tribunale di Siena, ordinanza 26.9.2013, che fanno leva sul bene giuridico protetto dalla norma.

In tema di nesso di causalità si segnala: “In tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito (o da inadempimento, nell’ipotesi di responsabilità contrattuale) il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cd. regolarità causale. “(Cass. Civile, sez. III, 04/07/2006, n. 15274);

“Osserva questa Corte che, a parte la dibattuta questione se la norma di cui all’art. 1223 c.c. regoli il nesso di causalità giuridica, mentre il nesso di causalità materiale sia regolato esclusivamente dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., con conseguente distinzione tra causalità di fatto (contenuta nella struttura dell’illecito ed avente come referenti le predette norme penali) e causalità giuridica (contenuta nella struttura della valutazione del danno, di cui agli artt. 2056 – 1223 c.c.), sta di fatto che per giurisprudenza pacifica il criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dal fatto illecito (o dall’inadempimento in tema di responsabilità contrattuale), deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, in modo da comprendere nel risarcimento i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale” (Cass. Cassazione civile, sez. III, 21/12/2001, n. 16163);

“in tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito (o da inadempimento, nell’ipotesi di responsabilità contrattuale) il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cd. regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell’obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l’evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiono del tutto inverosimili (combinazione della teoria della “condicio sine qua non” con la teoria della “causalità adeguata”)” (Cassazione civile, sez. III, 09/05/2000, n. 5913)

Si veda inoltre – nel senso appena esposto – Cass. 6.3.1997, n. 2009; Cass. 10.11.1993, n. 11087; Cass. 11.1.1989, n. 65; Cass. 18.7.1987, n. 6325; Cass. 20.5.1986, n. 3353; Cass. 16.6.1984, n. 3609.

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