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Giurisprudenza

Processo esecutivo con più creditori e caducazione del titolo del creditore procedente: il punto delle Sezioni Unite

17 Febbraio 2014

Cassazione Civile, Sez. Un., 07 gennaio 2014, n. 61

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 61 del 7 gennaio 2014, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione (Presidente L.A. Rovelli, Relatore A. Spirito) hanno affermato il principio secondo cui, nel processo di esecuzione forzata al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’in­tervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti com­piuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità.

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