www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Polizze unit linked: per lo scopo previdenziale rileva il rischio demografico

3 Maggio 2024

Cassazione Civile, Sez. I, 09 aprile 2024, n. 9418 – Pres. Marulli, Rel. Perrino

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 9418 del 09 aprile 2024, la prima sezione della Cassazione civile (Pres. Marulli, Rel. Perrino), ha confermato l’orientamento (Cass. n. 3785/2024) secondo per cui, nelle polizze vita unit linked, è lo scopo previdenziale che ne giustifica la natura assicurativa.

La polizza sulla vita beneficia infatti della disciplina di favore di cui all’art. 1923 c.c., e quindi dell’impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a far fronte ai bisogni della tarda età.

Quel che occorre verificare, dunque, è la sussistenza della funzione previdenziale.

La natura previdenziale non è presente soltanto nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita del ramo I, che soddisfano il bisogno dell’assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza.

La natura previdenziale della polizza può riscontrarsi anche nelle polizze unit linked, nelle quali l’entità della somma dovuta dall’assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell’evento attinente alla vita umana.

Secondo le loro caratteristiche, relative per lo più alle garanzie di restituzione dei premi riconosciute all’assicurato, le polizze unit-linked si distinguono in:

  • polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all’assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
  • polizze partial guaranteed unit linked, che riconoscono all’assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
  • polizze unit linked cd. pure, laddove la somma dovuta dall’assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l’obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento.

Nelle polizze guaranteed o partial guaranteed, quindi, l’assicuratore assume, con diverse gradazioni, un rischio demografico, posto che al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana viene sempre riconosciuta all’assicurato la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, e questo anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato.

Solo nelle polizze unit linked “pure” il rischio di investimento è totalmente a carico dell’assicurato: in caso di azzeramento del valore delle quote, infatti, nulla è dovuto da parte dell’assicuratore.

Il Codice della assicurazioni private ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed: così facendo, il legislatore ha espressamente assunto come requisito qualificante l’idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell’assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all’assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.

Ciò che rileva è l’allocazione del cd. rischio demografico, ovvero dell’evento legato alla durata della vita umana.

Se il rischio d’investimento grava totalmente sull’assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell’intero capitale, il cd. rischio demografico, anche se apparentemente presente, in concreto non sussistente, perché non è garantito all’assicurato il riconoscimento di una somma minima di denaro, pur ridotta rispetto all’ammontare dei premi versati, completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento; oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria.

L’evento legato alla durata della vita umana figura in un simile scenario come mero parametro temporale funzionale ad individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, essendo soltanto apparente l’assunzione del rischio.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 21 giugno
Il pignoramento presso terzi alla luce del decreto n. 19/2024

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 07/06


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 07/05

Iscriviti alla nostra Newsletter