Con il provvedimento in esame, il Supremo Collegio ha sottolineato come, in presenza di una garanzia qualificabile come polizza fideiussoria correlata all’integrale soddisfacimento dell’obbligazione principale, non sussista il termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. per quanto concerne l’azione del creditore nei confronti del garante personale. Non risulta, di guisa, necessario proporre istanza entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (ridotti a due mesi qualora il fideiussore espressamente limiti la propria garanzia allo stesso termine dell’obbligazione principale).
In particolare, la Corte di Cassazione ha accolto uno dei plurimi motivi presentati dal ricorrente nel caso in oggetto, in cui veniva lamentata, inter alia, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1957, 1362, 1363 e 1371 c.c. ad opera del giudice di seconde cure di Roma, che, interpretando erroneamente, a parere del ricorrente, plurime disposizioni contrattuali delle polizze in analisi non aveva evidenziato la sussistenza di una deroga convenzionale all’articolo 1957 c.c.. Tra le clausole sottolineate dal ricorrente, la Suprema Corte ha richiamato espressamente il testo dell’articolo 5, all’interno del quale veniva posto in luce come “[i]l contraente, per essere liberato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia deve consegnare alla società a) l’esemplare della polizza restituitagli dall’assicurato oppure una dichiarazione rilasciata dall’assicurato che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata”.
La Cassazione, ricollegandosi alle pronunce 16758/2002 e 16233/2005, ha quindi rilevato come, nell’ipotesi in cui la durata della polizza fideiussoria sia correlata “non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento” (come nell’ipotesi in esame), l’azione creditoria non trovi limite nel termine di decadenza previsto ai sensi dell’articolo 1957 c.c., non risultando soggetta all’applicazione del medesimo.