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Attualità

Pignorabilità delle polizze vita: quando opera il limite?

3 Febbraio 2023

Laura Pelucchi, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo affronta il tema del divieto di pignorabilità delle polizze vita, sancito nel nostro ordinamento dall’art. 1923 cc.


Con il presente approfondimento si vuole analizzare la dibattuta ed articolata questione dei limiti alla pignorabilità delle polizze vita.

Prima di entrare nel merito di quello che è l’attuale scenario di riferimento appare necessario, o quanto meno utile, un breve inquadramento della più ampia tematica delle polizze assicurative sulla vita.

La disciplina delle polizze assicurative sulla vita trova il proprio principale fondamento nel codice civile (artt. da 1919 a 1927) prima ancora che nelle leggi speciali e nel codice delle assicurazioni private.

Per quanto di interesse ai fini della presente analisi, viene in rilievo innanzitutto il particolare regime stabilito dal legislatore con riferimento proprio alla possibilità per il creditore di aggredire questo particolare strumento. Fondamentale in questo senso è l’art. 1923 del codice civile ove, al comma 1, si afferma espressamente che: “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, con la successiva precisazione, al comma 2, che “sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione all’imputazione e alla riduzione delle donazioni”.

L’ordinamento codicistico del 1942, con tale disposizione, ha quindi introdotto un regime eccezionale per i contratti di assicurazione sulla vita. Tale eccezione sostanzialmente consisteva – e consiste – nel fatto che, nel caso in cui il contraente stipuli un contratto di assicurazione sulla vita, le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. E’ opportuno specificare che la norma sancisce l’impignorabilità delle somme che l’assicuratore deve all’assicurato al momento della cessazione del rapporto a titolo di indennità assicurativa, pertanto, non rientrano nella previsione dell’art. 1923 c.c. quelle somme che l’assicuratore deve corrispondere in base ad un differente titolo.

Appare quindi evidente come per espressa previsione legislativa viene introdotta una deroga decisiva al principio di carattere generale, di cui all’art. 2740 c.c., in virtù della quale un soggetto risponde nei confronti dei creditori con tutto il suo patrimonio.

La finalità di tale privilegio trova il proprio fondamento nella funzione essenzialmente previdenziale di questo particolare strumento: con le polizze vita si persegue il fine di accumulare capitale a scopi previdenziali, così da garantire all’assicurato e/o alla sua famiglia una rendita, ovviando così al rischio dell’evento morte o sopravvenienza ad una certa, data gravante su tali soggetti.

Per comprendere però appieno l’esatta portata del limite di pignorabilità delle polizze vita, la disciplina va inquadrata in una realtà storica, europea e italiana, che ha visto una significativa evoluzione non solo degli ambiti di applicazione, ma soprattutto dei connotati principali e delle strutture di questi particolari sistemi contrattuali. Da un concetto di polizza vita di carattere puramente codicistico, e quindi fortemente tradizionale, infatti, l’ordinamento, l’economia e la finanza si sono notevolmente evolute dando origine a prodotti assicurativi significativamente diversi da quelli di partenza.

Se nel codice del 1942 il contratto di assicurazione sulla vita era concepito come un contratto relativamente lineare, nel codice delle assicurazioni e nella descrizione dei rami vita, i fenomeni sono divenuti sempre più complessi e diversificati.

In particolare, si è assistito alla nascita e all’affermazione di tutta una serie di prodotti che seppure denominati dagli operatori di settore “polizze” nel concreto presentano caratteristiche tipiche di schemi contrattuali significativamente diversi dalle assicurazioni sulla vita.

Le caratteristiche a cui si fa riferimento intervengono sotto svariati profili e possono attenere alle modalità di versamento del premio assicurativo in un’unica soluzione (a differenza di quanto avviene per le polizze tipicamente previdenziali ove questo avviene in maniera periodica e parcellizzata), così come alla durata (limitata negli anni) o alla possibilità di riscatto anche anticipato.

Nell’alveo di questi strumenti un ruolo decisivo hanno inoltre assunto le polizze c.d. unit linked (L. 742/1986, Allegato A, ramo III) e index linked ( D.lgs. 209/2005, art. 2), che prevedono formule legate all’andamento di fondi riservati in cui, sostanzialmente, l’ammontare dei premi e del capitale (o rendita) varia, rispettivamente, in base ai titoli di borsa (azioni, obbligazioni, derivati ecc.) o a indici e valori di riferimento (Es. Tasso Euribor, il prezzo dell’oro ecc.).

Tali vincoli, in base ai quali queste particolari polizze sono state definite linked incidono fortemente sulla redditività delle stesse e comportano il rischio che questa potrebbe azzerarsi completamente in situazioni patologiche, andando così a snaturare quella che è la funzione previdenziale dell’assicurazione sulla vita, poiché il beneficiario nulla riceverebbe in questa situazione.

Il lavoro degli interpreti e della giurisprudenza si è dovuto quindi focalizzare in prima battuta sull’interpretazione del concetto di polizza vita e sui suoi contenuti sostanziali.

E’ evidente come la questione presenti importantissimi risvolti pratici dal momento che, qualora tali contratti dovessero perdere la qualifica di “assicurazione sulla vita” ai sensi dell’art. 1919 c.c., non troverebbe applicazione il divieto di pignorabilità delle polizze vita previsto dall’art. 1923, comma 1, c.c., con il conseguente diritto del creditore di pignorare gli importi eventualmente maturati.

Proprio queste considerazioni hanno contribuito all’insorgere del lungo dibattito interpretativo che ha portato la giurisprudenza e la dottrina a stabilire la necessità di procedere con una valutazione della causa in concreto del singolo contratto, in modo da attribuire allo stesso, al di là del suo nomen iuris, la funzione assicurativa o quella finanziaria, a seconda, rispettivamente, della presenza (non irrilevante), o dell’assenza, di una serie di elementi (Corte di Cassazione 6319/19).

In particolare la suprema Corte ha affermato che «nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa “finanziaria”, la parte qualificata come “assicurativa” deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico” rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l’entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all’ammontare del premio versato dal contraente, all’orizzonte temporale ed alla tipologia dell’investimento».

Ne deriva che, al fine di individuare gli esatti confini del divieto di pignorabilità delle polizze vita previsto dall’art. 1923, comma 1, c.c., è necessario verificare nel concreto, caso per caso, il contenuto del contratto per accertare la presenza o meno dei requisiti tipici dei contratti di assicurazione sulla vita ex art. 1919 c.c. e ss..

Con riferimento a tale contenuto “tipico” sono stati individuate cinque fondamentali caratteristiche (Cass. n. 6061/2012, 8412/2015 e n. 6319/19):

  • lo scopo previdenziale e non indennitario, ossia la circostanza che il contratto sia teso a soccorrere l’assicurato in seguito al momento della sopravvivenza;
  • l’alea, inteso quale rischio che l’assicuratore corre qualora l’assicurato sopravviva al termine della durata contrattuale, dovendo, solo in tale ipotesi, pagare il capitale (o la rendita);
  • il c.d. rischio demografico, ovvero la circostanza che l’importo del premio venga determinato in base all’età anagrafica dell’assicurato;
  • il pagamento obbligatorio e periodico dei premi;
  • la durata prolungata.

Per completezza, va precisato che tale concezione non è perfettamente in linea con quanto delineato a livello sovranazionale. Infatti, già nel 2012, la Corte di Giustizia Europea aveva avuto modo di affermare che i contratti “unit linked” sono per il diritto europeo contratti assicurativi sulla vita, perché previsti come tali dalla Direttiva 2002/83/CE. L’orientamento è stato di recente ribadito sempre dalla Corte di Giustizia, la quale ha precisato che «le consulenze finanziarie relative all’investimento di capitale erogate nell’ambito di una intermediazione assicurativa afferente alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2002/92 CE sull’intermediazione assicurativa e non in quella della Direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari » (Corte di Giustizia, 31 maggio 2018, C-542/16).

A tal proposito è stato comunque sottolineato come una siffatta connotazione non necessariamente deve rilevare anche con riferimento a quegli ordinamenti nazionali, come quello italiano, in cui è prevista, per le polizze vita, una disciplina che attiene a profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto di armonizzazione europea (art. 1923 c.c.).

Le categorie concettuali elaborate nel diritto UE sono, infatti, autonome e riferibili allo specifico ambito applicativo a cui si riferiscono, e non entrano sic et simpliciter nel diritto interno. Tra l’altro, la qualificazione offerta dalla normativa europea è inserita in un contesto ben preciso, ossia la distribuzione di tali prodotti sul mercato.

Se, perciò, può ammettersi che la nozione di “contratto di assicurazione” adottata dalle direttive sia idonea a includere i prodotti misti assicurativo-finanziari, ciò non può e non deve necessariamente condurre all’impiego della medesima nozione ai fini dell’applicazione delle disposizioni della normativa nazionale che riguardano fattispecie rilevanti solo per l’ordinamento, come, appunto, quella di contratto di assicurazione sulla vita, ai fini della protezione dell’assicurato dalle aggressioni dei creditori. Una polizza sulla vita, infatti, beneficia di una disciplina di favore, come quella dell’impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente “prodotto assicurativo”, ma perché adempie ad una particolare funzione che ne giustifica l’esenzione.

Alla luce di queste precisazioni, appare evidente come non possa attribuirsi a contratti privi di questa concreta funzione il beneficio della non pignorabilità delle polizze vita.

Individuati i requisiti per poter ricondurre uno schema contrattuale alla tipologia prevista dagli articoli 1919 cc e ss non si può prescindere dallo svolgere alcune ulteriori considerazioni su quelli che sono comunque i limiti esatti al divieto previsto dall’art. 1923 cc.

In particolare, se appare pacifica l’impignorabilità delle somme giacenti, occorre verificare quali sono le considerazioni da svolgere in merito agli accrediti che il debitore fa confluire nella Polizza vita.

Sul punto, viene, in prima battuta in rilievo il disposto di cui all’art. 1923 cc, comma 2, che, come detto, stabilisce che: “Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni”

Ne deriva che il creditore ha tutto il diritto di pignorare l’importo dei premi pagati dall’assicurato all’assicuratore qualora un Giudice civile, prima del pignoramento, accolga la sua azione revocatoria (ordinaria e fallimentare) o le azioni di collazione, di imputazione e di riduzione delle donazioni in materia di successioni ereditarie.

L’importo corrispondente all’accredito periodicamente pagato potrà, in caso di espressa richiesta in tal senso, essere considerato inefficace:

  • nei confronti dei creditori che agiscono in revocatoria ordinaria o fallimentare, qualora dimostrino al Giudice che il proprio debitore abbia effettuato il pagamento dei premi o degli accrediti al sol scopo di eludere il pagamento del debito o, in ogni caso, nella consapevolezza di ridurre il proprio patrimonio ai danni dello stesso creditore;
  • nei confronti degli eredi del beneficiario che agiscono in riduzione, collazione e imputazione, qualora il pagamento dei premi o degli accrediti costituisca una donazione che non è stata correttamente computato nell’asse ereditario del defunto

Pertanto, dopo l’accoglimento di una delle predette azioni, il creditore potrà pignorare l’importo corrispondete dei premi che il Giudice, nel precedente giudizio civile, ha dichiarato pagato dal debitore in violazione delle ragioni del credito del creditore o della quota di eredità spettante ai propri eredi.

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