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Giurisprudenza

Pegno: il dovere della banca di custodia e conservazione del bene

7 Marzo 2023

Cassazione Civile, Sez. I, 06 marzo 2023, n. 6549 – Pres. Valitutti, Rel. Fidanzia

Con Ordinanza n. 6549 del 6 marzo 2023, la Corte di Cassazione si è espressa sul dovere di custodia e conservazione del bene nel contratto di pegno da parte della banca nel caso di rischio di perdita o deterioramento del bene pignorato.

In particolare, evidenzia la Cassazione, viola l’obbligo di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 cod. civ., il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all’eventuale liquidazione del medesimo.

Sul punto, la Cassazione, in primo luogo, ha affermato che il canone generale della buona fede oggettiva non può non imporre al creditore garantito di prendere in considerazione ed esaminare il tema di un’eventuale vendita anticipata del bene preso in garanzia, laddove il rischio di un suo deterioramento venga sensibilmente a manifestarsi in modo oggettivo, derivando proprio dalla clausola generale di buona fede oggettiva il dovere di necessaria salvaguardia dell’interesse altrui, nel limite in cui non venga a pregiudicare il proprio interesse oggettivo.

La Cassazione ha, altresì, evidenziato che il canone della buona fede viene ad incidere sui termini del rapporto contrattuale di pegno attraverso la costruzione contenutistica del dovere di custodia e conservazione del bene da parte della banca che la norma dell’art. 2790 cod. civ. assegna al creditore garantito in cui il rischio di perdita o deterioramento del bene pignorato risulti oggettivamente e sensibilmente apprezzabile.

In proposito, è stato quindi ricordato che la giurisprudenza della Corte ha, in particolare, chiarito che la custodia del creditore, che risulta prescritta da questa disposizione si sostanzia nell’obbligo di mantenere la cosa nel medesimo stato e modo di essere in cui si trovava al momento costitutivo dell’obbligo, con la conseguente necessità di adottare tutte le misure al riguardo idonee in relazione alle circostanze concrete del caso, della relativa perdita e deterioramento il creditore pignoratizio rispondendo secondo le regole generali.

Integrando il dovere di custodia posto a carico del creditore garantito (nel caso la banca) dall’art. 2790 cod. civ. un obbligo di protezione della posizione del titolare del bene pignorato (sia esso il debitore o il terzo datore di pegno), che sia funzionale al sostanziale mantenimento di un valore economico corrispondente a quello originario, è connaturata alla prescrizione del dovere di conservazione – così come pure coerente con il canone della buona fede – l’assunzione, da parte del creditore garantito, di un ruolo attivo, e propositivo di una cooperazione con il titolare del bene pignorato ai fini di una tempestiva ed efficiente liquidazione del bene che mostri un sensibile rischio di deterioramento.

In conclusione, l’obbligo di custodia che grava sul creditore è connaturato ad un obbligo di “attivazione giuridica”, che impone allo stesso creditore garantito, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, di procedere alla liquidazione del medesimo.

Sul punto, sottolinea la Cassazione, nel caso in cui il creditore pignoratizio (nel caso la banca) sia a conoscenza di informazioni suscettibili di determinare il sensibile deterioramento (o addirittura la completa erosione) del valore economico del bene in garanzia – è evidente che, ove siano pignorate le azioni di una società, tra tali informazioni rientrino a pieno titolo le notizie sull’imminente dissesto finanziario della società emittente – lo stesso è obbligato a fornirle immediatamente al debitore e a procedere alla tempestiva ed efficiente liquidazione dei bene dato in pegno.

Va, altresì, osservato che i doveri che, nel precedente sopra citato, questa Corte ha individuato come facenti capo al creditore pignoratizio fanno riferimento alla situazione più frequente (art. 2786 comma 10 cod. civ.) in cui i beni pignorati siano consegnati dal debitore allo stesso creditore.

Ne consegue che ove il custode ed il creditore pignoratizio siano a conoscenza di informazioni suscettibili di determinare il sensibile deterioramento (o addirittura la completa erosione) del valore economico del bene in garanzia, entrambi i soggetti rispondono in solido dei danni sofferti dal debitore, il primo, per non aver mantenuto il bene al valore economico corrispondente a quello originario, il secondo, per non aver attivato lo strumento conservativo della vendita anticipata ex art. 2795 cod. civ..


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