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Credito revolving: nuovi orientamenti Banca d’Italia e impatti operativi
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Giurisprudenza

Pegno di titoli non ancora emessi: il diritto alla prelazione sorge solo con l’individuazione

3 Ottobre 2012

Cassazione Civile, Sez. Un., 02 ottobre 2012, n. 16725

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 16725 del 02 ottobre 2012) hanno affermato il principio secondo cui il pegno di credito all’acquisto e alla consegna di titoli non ancora emessi ha natura di pegno di credito futuro, che fino a quando non si verifica la consegna ha effetti obbligatori e non attribuisce prelazione, che sorge solo dopo la specificazione o la consegna. Infatti, a differenza del pegno di credito alla consegna di denaro o di altra cosa fungibile (art. 2803 c.c.) già esistenti al momento della convenzione, i titoli di Stato, in regime di materializzazione, non sono ancora esistenti fino a quando non viene formato il documento che li incorpora e pertanto, fino a che non viene effettuata l’individuazione, non può sussistere la prelazione.


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