WEBINAR / 29 Gennaio
Dati personali: nozione e trattamento in ambito bancario

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/01


WEBINAR / 29 Gennaio
Dati personali: nozione e trattamento in ambito bancario
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Patto successorio, fideiussione e solidarietà dei coeredi

23 Gennaio 2026

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione civile, Sez. III, 06 gennaio 2026, n. 292 – Pres. P.A.P. Condello, Rel. A. Pellecchia

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 292 del 06 gennaio 2026 (Pres. Condello, Rel. Pellecchia), ha sancito la validità della clausola che prevede la solidarietà ed indivisibilità della fideiussione anche nei confronti degli eredi del garante, in quanto non riconducibile ad un patto successorio.

In particolare, il caso vedeva l’erede del fideiussore di una società poi fallita opporsi al decreto ingiuntivo con cui la banca agiva nei confronti della debitrice principale e del garante.

In particolare, la opponente riferiva di essere coerede del garante insieme al fratello e deduceva, pertanto, di essere obbligata nei limiti della propria quota, eccependo altresì la nullità – per violazione del divieto di patto successorio ex art. 458 c.c. della clausola contenuta nell’atto di fideiussione secondo cui “Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa”.

La Corte ha respinto le doglianze della ricorrente, rilevando come sia rimasta isolata in giurisprudenza la tesi per cui la suddetta clausola configurerebbe un patto successorio e come, invece, sia ormai consolidato il principio ai sensi del quale “colui che contrae un’obbligazione può convenire che i suoi eredi siano solidalmente obbligati per il debito contratto, in quanto ogni debitore può porre ai suoi beni i carichi che più vi aggradano, salvo agli eredi la facoltà di sottrarsi a quel vincolo rinunciando all’eredità o accettandola con beneficio di inventario” (si v. già Cass. civ., sez. III, 25 novembre 1988, n. 6345).

Più precisamente, secondo i giudici di legittimità, la clausola in esame, inserita nella fideiussione, non è tale da incidere sulla delazione ereditaria», sicché «non è riconducibile, concettualmente, ad un patto successorio istitutivo, come negozio mortis causa, inteso come patto de residuo e si praemoriar, che ha la funzione di regolare pattiziamente una futura successione”. Essa, invece, “ha funzione di garanzia, costituendo un patto con il quale il garante promette un rafforzamento della specifica garanzia posta in favore di un credito”.

Pertanto, prosegue la Corte, “le parti non perseguono lo scopo di dare un determinato assetto alla successione futura di uno dei due stipulanti (i.e. il garante), poiché quella pattuizione non risponde ad un interesse successorio di una della due parti (i.e. il creditore garantito)”.

Infatti, il creditore che riceve la fideiussione “non ha alcun interesse alla regolazione della successione del garante, ma è piuttosto portatore di un interesse individuale e specifico, che è quello di avere una garanzia rafforzata nel presente, quale interesse che però presenta anche una proiezione prospettica”.

La Corte, poi, affronta il problema degli effetti sfavorevoli che la pattuizione intervenuta tra garante e creditore spiega verso soggetti terzi all’accordo, ossia gli eredi del garante, e del potenziale contrasto col principio della relatività degli effetti del contratto di cui all’art. 1372 c.c.

Invero, secondo i giudici di legittimità, il paventato problema è solo apparente dal momento che agli eredi è pur sempre rimessa la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, attraverso la rinuncia all’eredità o l’accettazione della stessa con il beneficio d’inventario.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 10 Febbraio
Attuazione CCD 2 per banche e intermediari del credito


Estensione dell’ambito applicativo e riflessi operativi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/01


WEBINAR / 29 Gennaio
Dati personali: nozione e trattamento in ambito bancario

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/01

Iscriviti alla nostra Newsletter