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Giurisprudenza

Operazioni in futures e delega ad operare sul deposito-titoli

20 Dicembre 2021

Giuseppe Spataro

Cassazione Civile, Sez. I, 10 dicembre 2020, n. 28188 – Pres. De Chiara, Rel. Caiazzo

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in oggetto, la Cassazione è intervenuta in materia di efficacia delle operazioni di investimento effettuate con futures Mib30.

Inizialmente, la pretesa attorea si basava sul fatto che le deleghe rilasciate non riguardavano l’operatività in strumenti finanziari, lamentando altresì come la Banca convenuta avesse commesso delle gravi violazioni delle disposizioni emesse dalla Consob in tema di ordini di vendita allo scoperto.

La Corte di Appello di Napoli respinse però quanto sostenuto ribadendo come – in primo grado – si fosse correttamente valutato la natura giuridica ed economica del contratto “futures” con Mib30 e rilevando come le operazioni realizzate fossero da ricomprendersi tra i poteri a tal scopo delegati.

Ciò che però veniva lamentato dal ricorrente era che la Corte territoriale – avendo concentrato esclusivamente la propria motivazione sulla “rischiosità” dell’operazione – abbia del tutto omesso di esaminare la censura effettivamente articolata e consistente, appunto, nel rilievo che i futures, non essendo titoli, non erano da ricomprendersi nella delega rilasciata.

Nel caso de quo, infatti, l’argomentazione che, secondo il ricorrente, sarebbe stata svolta nella discussione orale era volta ad evidenziare la natura dei “futures” e la conseguente impossibilità di definirli “titoli”.

Respingendo il ricorso, la Suprema Corte di Cassazione ha però affermato come tale argomentazione sia da ritenersi troppo generica – e dunque insufficiente a giustificare la pretesa di nullità della sentenza impugnata – in quanto lo stesso ricorrente non ha precisato cosa intenda esattamente per “titoli” o cosa si intendesse per “titoli” nella delega e per quale ragione, conseguentemente, i futures non debbano essere ricompresi in tale categoria.

Pertanto, tale motivo è da considerarsi infondato in quanto il giudice di secondo grado ha preso in considerazione la censura ed ha concluso, tuttavia, per la sua infondatezza avendo ritenuto che anche i “futures” rientrassero tra le operazioni di deposito-titoli consentite dalla delega in questione.

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