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Giurisprudenza

Operatore qualificato: definizione e limiti di tutela nei servizi di investimento

23 Giugno 2022

Cassazione Civile, Sez. I, 22 giugno 2022, n. 20179 – Pres. De Chiara, Rel. Amatore

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 20179 del 22 giugno 2022, la Cassazione si è espressa sulla definizione di operatore qualificato e dei relativi limiti alla sua tutela nei servizi di investimento.

Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all’art. 31, comma 2, Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (applicabile “rationis temporis”), sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull’investitore l’onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario.

Di conseguenza, evidenzia la Cassazione, dal punto di vista probatorio l’esistenza dell’autodichiarazione è sufficiente ad essere valutata come prova presuntiva del carattere di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, incombendo su quest’ultima l’onere di allegare e provare le peculiari circostanze dalle quali possa emergere che l’intermediario conosceva, o avrebbe potuto conoscere con l’ordinaria diligenza, la mancanza di competenze ed esperienze pregresse in capo all’investitore.

Definizione di operatore qualificato

La natura di operatore qualificato deriva dalla contemporanea presenza di due requisiti:

  • uno di natura sostanziale, ossia l’esistenza di specifiche competenze ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto (società o persona giuridica);
  • l’altro, di carattere formale, relativo alla formale dichiarazione sottoscritta dal soggetto di possedere le competenze e l’esperienza richieste.

Tali requisiti esonerano l’intermediario dall’obbligo di compiere ulteriori verifiche, in assenza di elementi che facciano presumere il contrario e che emergano dalla documentazione già in suo possesso.

Resta, pertanto, a carico di chi deduca detta discordanza l’onere di provare circostanze determinate dalle quali sia desumibile la mancanza dei requisiti sopraindicati e la conoscenza da parte dell’intermediario delle circostanze o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi oggettivi.

La natura della dichiarazione

La dichiarazione di operatore qualificato, rilasciata dal rappresentante legale di una società, deve essere qualificata come dichiarazione “di scienza” o di “giudizio” e non di “volontà”.

Infatti, tale dichiarazione è preliminare alla conclusione del contratto e, la sua funzione, è quella di determinare quelli che sono gli obblighi formali dell’intermediario finanziario nel rapporto con il cliente in ragione della competenza ed esperienza dell’investitore.

Concludendo, per la dimostrazione dell’appartenenza della società investitrice alla categoria di operatore qualificato l’intermediario dovrà semplicemente produrre in giudizio la già citata dichiarazione autoreferenziale ai sensi dell’art. 31 Regolamento Consob 11522/98.

 

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