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Giurisprudenza

Operatività RC Auto in aree private

25 Luglio 2022

Cassazione Penale, Sez. IV, 22 luglio 2022, n. 29016 – Pres. Ferranti, Rel. Dawan

Di cosa si parla in questo articolo

Con Sentenza n. 29016 del 22 luglio 2022, la Corte di Cassazione Penale si è espressa in materia di operatività dell’RC auto per un incidente avvenuto all’interno di un’area privata.

In particolare, evidenzia la Cassazione, la natura privata del luogo dove si è verificato un incidente da circolazione di veicoli, non può essere considerata di per sé incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini dell’esperibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore.

Infatti, continua la Cassazione, ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabili ratione temporis), l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore di colui che ha causato il danno, spetta al danneggiato nel caso in cui l’incidente si sia concretizzato in un’area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, perché aperta ad un numero indeterminato di persone, per le quali sia previsto un accesso giuridicamente lecito, anche se appartenenti ad una o più categorie specifiche e anche se l’accesso venga effettuato per finalità peculiari e in particolari condizioni.

Ai fini dell’applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), infatti, è indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione, rilevando unicamente l’uso pubblico della stessa, così come sopra determinato.

In ragione del combinato disposto degli artt. 1 e 18 della L. n. 990/1969, pertanto, l’azione diretta spettante al danneggiato nei confronti dell’assicuratore del danneggiante è prevista per tutti quei casi in cui l’incidente avvenga su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, ossia quelle aree che, ancorché di proprietà privata, siano accessibili ad una molteplicità indifferenziata di persone.

Sul punto rileva che sia riconosciuta la facoltà di accesso all’area da parte di soggetti differenti dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l’accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni (come, ad esempio un cantiere o l’accesso all’area commerciale di un’azienda).

Tali conclusioni, evidenzia la Cassazione sono in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, secondo il quale l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972 – relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tema di assicurazione RC auto e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità – deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso, senza la possibilità escludere dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria i danni prodottisi durante la guida di autoveicoli su strade e terreni non «idonei alla circolazione», a prescindere dalla circostanza per cui detti suoli siano o meno «comunemente utilizzati».

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