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Giurisprudenza

Obblighi di verifica della banca relativamente al mandato di pagamento da parte del curatore fallimentare

30 Novembre 2016

Livia Franco

Tribunale di Rimini, 29 agosto 2016, n. 1089

Di cosa si parla in questo articolo

È responsabile la Banca che compie operazioni richieste dal curatore, ove non verifichi che il mandato di pagamento provenga dalla persona fisica del giudice delegato

 

Accertata la falsificazione di un mandato di pagamento a opera di un curatore fallimentare (che, nel caso di specie, aveva chiesto alla Banca l’emissione di un assegno circolare in favore di una s.r.l. unipersonale della quale lo stesso era amministratore di fatto), il Tribunale di Rimini ha condannato la Banca a corrispondere alla Curatela la somma da questi incassata, come pure i danni di cui all’art. 1224 c.c.

Il Giudice ha infatti ritenuto che – nell’ambito del contratto di deposito bancario – il soggetto tenuto a predisporne gli accorgimenti relativi all’esecuzione del contratto è il depositario (il quale ha a disposizione una struttura organizzativa, di mezzi e di persone, specificamente deputata alla esecuzione di tali adempimenti per la realizzazione delle obbligazioni previste nel contratto, di natura strumentale e complementare rispetto all’obbligo di custodia e restituzione del denaro affidato), e non il depositante. Ora, nel caso del deposito sul conto corrente intestato alla società prescritto dall’art. 34 l. fall., l’istituto di credito deve essere posto nelle condizioni di verificare direttamente che l’ordine di prelievo provenga effettivamente dal giudice delegato, astenendosi dall’effettuarlo nel caso in cui tale verifica non abbia esito positivo a non sia udibile. La disciplina di cui all’art. 34 l. fall. è pure integrata dalla circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 28 novembre 1942: che impone al giudice delegato e al cancelliere di depositare le proprie firme presso l’ufficio postale o l’istituto di credito dove è stato eseguito il deposito delle somme e all’intestatario del mandato di pagamento di presentare all’istituto di credito la lettera raccomandata (già inviata dal cancelliere a seguito dell’emissione del mandato di pagamento da parte del giudice delegato all’istituto di credito) per il ritiro della somma.

Da tale normativa discende, prosegue il Tribunale di Rimini, il dovere della Banca, nei confronti del depositante qualificato (curatela fallimentare), di verificare che la sottoscrizione provenga effettivamente dal giudice delegato, espletando un’attenta comparazione tra la sottoscrizione del documento (assegno o altro) e la firma depositata. Ove la Banca assuma tale incarico in violazione di detti doveri, posti a garanzia della corretta esecuzione del contratto, la stessa fa propria l’alea del contratto di deposito (: la possibilità che non vi sia una effettiva corrispondenza tra l’ordine apparentemente contenuto nel documento cartaceo e il reale provvedimento del giudice delegato), così essendo tenuta a rifondere alla curatela depositante le somme illegittimamente distratte.

Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto sussistere la responsabilità contrattuale della Banca in quanto la stessa: non ha chiesto il deposito delle firme del cancelliere e del giudice delegato al fine di verificare con un esame attento, benché a vista, le eventuali difformità delle sottoscrizioni; non ha verificato l’apparente provenienza del documento cartaceo dalla persona fisica del giudice delegato; non ha preteso che il curatore fallimentare, quale intestatario del mandato di pagamento, si presentasse presso l’istituto di credito con la lettera raccomandata per il ritiro della somma; non ha provveduto a comunicare l’operazione di ritiro delle somme alla Cancelleria dell’ufficio fallimentare, così impedendo l’interruzione dell’indebita sottrazione del denaro. In altre parole, l’istituto di credito ha accettato il rischio di eseguire operazioni al di fuori dei parametri di cautela e di diligenza richiesti dalla natura dell’incarico.

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