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Giurisprudenza

Obblighi di riscontro della banca in materia di privacy

5 Aprile 2023

Cassazione Civile, Sez. I, 04 aprile 2023, n. 9313 – Pres. Genovese, Rel. Amatore

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 9313 del 4 aprile 2023, la Cassazione si è pronunciata in merito agli obblighi, in materia di privacy, che sussistono in capo alla banca nel riscontrare il soggetto che richieda di quali dati sensibili l’istituto sia in possesso.

Di seguito il principio di diritto espresso dalla Cassazione in materia di privacy e obblighi per la banca.

In materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell’obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati sensibili è il destinatario dell’istanza di accesso e non invece l’istante, dovendo il primo sempre riscontrare l’istanza dell’interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l’ostensione.

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda in materia di privacy proposta nei confronti della banca volta  a  far  accertare  l’inadempimento  di quest’ultima all’obbligo di riscontrare l’istanza di accesso ai dati personali

Sul punto, evidenzia la Cassazione, risulta, circostanza non controversa (e comunque accertata anche nella sentenza impugnata) che la banca non aveva riscontrato la predetta istanza di accesso agli atti, non consentendo dunque al richiedente di conoscere l’eventuale possesso dei suoi dati personali e di verificare la legittimità, secondo la normativa privacy, della procedura di raccolta degli stessi.

L’art. 12 del Reg. UE n. 679/2016 onera il soggetto destinatario della richiesta di accesso agli atti di fornire al richiedente informazioni in ordine all’esistenza dei dati personali, e ciò solo per effetto dell’istanza di accesso presentata dall’interessato.

Va infatti chiarito che, sulla base della normativa sopra richiamata, la banca avrebbe dovuto fornire una risposta all’istanza in materia di privacy dell’interessato, anche qualora il riscontro stesso avesse avuto un esito negativo.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è il destinatario dell’istanza di accesso ai dati a dover essere considerato onerato dell’obbligo di fornire risposta in ordine al possesso o meno dei predetti dati personali e non può invece ritenersi l’istante onerato della prova di tale circostanza fattuale.

Orbene, dal tenore letterale dalla norma da ultimo citata emerge dunque chiaramente che il destinatario della richiesta di accesso ai dati deve sempre riscontrare l’istanza dell’interessato, anche in termini negativi, non potendosi trincerare dietro ad un non liquet.

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