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Credito revolving: nuovi orientamenti Banca d’Italia e impatti operativi
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Giurisprudenza

Obbligazioni Lehman Brothers e violazione doveri di informativa

14 Luglio 2014

Tribunale di Bari, 31 marzo 2014

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in epigrafe, il giudicante, in composizione monocratica, risolve il contratto quadro stipulato tra l’intermediario finanziario e i clienti ad esso affidatisi, ricorrenti ex art. 702 bis cpc.

Viene accertato, infatti, facendo fede la consulenza tecnico-contabile ottenuta ex art. 696 bis cpc, che, prima dell’ordine scritto di acquisto dei titoli obbligazionari corporate emessi da Lehman Brothers – prima del noto collasso finanziario – la Banca non aveva né consegnato agli investitori il “Documento sui rischi”, né, parimenti, accertato il profilo di rischio dei clienti, con la doverosa acquisizione delle informazioni funzionali alla corretta prestazione dei servizi, così come rispettivamente richiesto dagli artt. 28, co. 1, lett b. e 21, lett b), di cui al Regolamento Consob n. 11522/98.

 

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