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Giurisprudenza

Nullità selettiva nei contratti di investimento: i primi orientamenti dopo le Sezioni Unite

29 Gennaio 2020

Corte d’Appello di Lecce, 30 dicembre 2019, n. 582 – Pres. Rel. Genoviva; ACF, 8 gennaio 2020, n. 2127 – Pres. Barbuzzi, Rel. Guizzi

Di cosa si parla in questo articolo

Corte d’Appello di Lecce, 30 dicembre 2019, n. 582

a) l’uso c.d. selettivo da parte dell’investitore dell’azione di nullità proposta ai sensi del citato art 23 D.Lgs. n. 58/1998 è sì ammissibile, ma, come affermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2019, n. 28314, nei limiti del fondamentale canone della buona fede contrattuale di cui all’art 1375 cc , nel senso che, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, l’intermediario potrà opporre l’eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini derivati dalla conclusione del contratto, con le ulteriori precisazioni che trattasi di eccezione non in senso stretto, ma soggetta unicamente all’onere di specifica allegazione, e che, ove il petitum sia pari o inferiore ai vantaggi economici conseguiti dall’investitore relativamente agli ordini non coinvolti nell’azione, l’effetto impeditivo della domanda restitutoria sarà integrale, mentre sarà soltanto parziale ove gli investimenti esclusi dall’azione abbiano prodotto risultati positivi di entità inferiore al pregiudizio patito;

b) l’eccezione di buona fede può essere sollevata dall’intermediario anche in relazione a operazioni che non siano state precedute dalla conclusione di un contratto quadro;

c) appare inoltre fondata l’opinione di quella parte della giurisprudenza di merito secondo cui la nullità in questione, in quanto posta esclusivamente a tutela dell’investitore, è pur sempre suscettibile di essere dallo stesso sanata attraverso atti formali e espliciti ovvero attraverso fatti univoci che chiaramente rivelino una sua volontà abdicativa del rimedio invalidatorio, in presenza di ripetuti e sistematici acquisti e cessioni di titoli attraverso l’intermediario, ricavandone benefici tramite l’incesso delle cedole e delle plusvalenze realizzate.

 

ACF, 8 gennaio 2020, n. 2127

a) i principi affermati dalle Sezioni Unite con 4 novembre 2019 n. 28314 sono applicabili anche nel caso di apocrifia della firma del cliente sul contratto quadro;

b) la Cassazione ha chiarito che se è vero, per un verso, che il cliente ben può selezionare, tra i diversi investimenti compiuti a valere sul contratto quadro riconosciuto nullo, solo quelli per sé pregiudizievoli al fine di farli dichiarare tamquam non essent, pur tuttavia – in ossequio ai «principi di solidarietà e uguaglianza sostanziale, di derivazione costituzionale», i quali operano «come strumenti di riequilibrio effettivo endocontrattuale quando l’azione di nullità, utilizzata, come nella specie, in forma selettiva, determini esclusivamente un sacrificio economico sproporzionato nell’altra parte» – l’intermediario deve considerarsi titolare di «un’eccezione qualificabile come di buona fede idonea a paralizzare gli effetti restitutori dell’azione di nullità selettiva». Un’eccezione, questa, opponibile nei «limiti del petitum azionato, come conseguenza dell’azione di nullità, ove gli investimenti, relativi agli ordini non coinvolti dall’azione, abbiano prodotto vantaggi economici per l’investitore».

 

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