Nella pronuncia in esame la Cassazione si occupa del c.d. mutuo di scopo, il quale si caratterizza per essere preordinato alla realizzazione di una determinata finalità, che è tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un’utilizzazione vincolata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la destinazione delle somme mutuate esclusivamente per raggiungere una determinata finalità entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, il quale viene così ampliato rispetto alla sua normale consistenza.
Da tali considerazioni, la Suprema Corte ne fa discendere che: “in tutti i casi in cui sia dedotta l’esistenza di un mutuo di scopo è sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata incida sulla causa del contratto, finendo per coinvolgere direttamente anche l’interesse dell’istituto finanziatore, mentre non è indispensabile che questo interesse sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche con la previsione di un tasso di interesse agevolato”.
In applicazione del predetto principio la Corte ritiene che la nullità del mutuo di scopo per mancanza di causa sussista solo se la destinazione delle somme mutuate non viene rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamento.