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Attualità

Nota della CONSOB in tema di adempimento degli obblighi di position reporting delle operazioni di derivati su merci, quote di emissioni e relativi derivati

27 Novembre 2017

Dott. Filippo Giacumbo, DLA Piper

Di cosa si parla in questo articolo

La Direttiva 2014/65 UE (“MiFID II”) ha introdotto un nuovo regime per quanto concerne la comunicazione alle autorità di vigilanza dell’assunzione di posizioni in derivati su merci, quote di emissioni e relativi derivati connessi (Position reporting). Gli obblighi di Position reporting si applicano: (i) alle imprese di investimento; (ii) ai gestori del mercato; (iii) ai mercati regolamentati; (iv) ai prestatori di servizi di comunicazione dati; ed (v) alle imprese di paesi terzi che offrono servizi o esercitano attività di investimento tramite lo stabilimento di una succursale nell’area UE.

Nell’ambito di applicazione di tale obbligo di comunicazione rientrano, inter alia, tutti i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (i c.d. future), gli “swap”, contratti a termine (i c.d. forward) ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci (di seguito, i “derivati su merci”):

  1. quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall’inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
  2. che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
  3. che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 2) e che non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.

A tale riguardo, l’articolo 58, comma 1, lettera b), della MiFID II (recepito in Italia dall’articolo 68-quater, comma 4, lettera a) del TUF, per come applicabile a partire dal 3 gennaio 2018), prevede che il gestore della sede di negoziazione dove si negoziano derivati su merci, fornisca all’autorità competente, tramite report, almeno una volta al giorno una scomposizione completa delle posizioni assunte da tutti i soggetti, compresi i membri o partecipanti e i relativi clienti, in detta sede di negoziazione.

Al comma 2 del predetto articolo 58 (recepito in Italia dall’articolo 68-quater, comma 2 del TUF), si stabilisce l’obbligo per le imprese di investimento che negoziano derivati su merci anche OTC e quindi al di fuori di una sede di negoziazione (qualora tali operazioni siano economicamente equivalenti a quelle negoziati in una sede di negoziazione), di fornire in ogni caso all’autorità di vigilanza competente, almeno una volta al giorno, un report con la scomposizione delle posizioni su detti contratti. Il report contiene la scomposizione completa delle posizioni aperte sui riferiti derivati su merci, relativamente alle posizioni aperte in conto proprio dall’impresa di investimento, nonché di quelle dei clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale.

Alla luce di tali disposizioni, in data 22 novembre 2017 la CONSOB ha pubblicato sul proprio sito una nota di comunicazione[1] operativa sull’adempimento degli obblighi in questione ai sensi dell’art. 66-quater del TUF, includendo anche un apposito dettagliato Allegato Tecnico[2] che contiene le istruzioni operative per la corretta compilazione dei report. Detti report dovranno essere inviati partire dal 3 gennaio 2018 entro le ore 22:00, ora centrale europea, del giorno feriale successivo a quello rispetto al quale si riferiscono i report stessi.

A tale riguardo, la CONSOB ha avuto modo di precisare che la Comunicazione in questione non è rivolta alle “entità non finanziarie” che operano in derivati su merci (incluse quelle che hanno ottenuto l’esenzione dal regime di position limits per le posizioni in derivati con capacità oggettivamente misurabile di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale, di cui all’Art. 57, primo paragrafo, comma 2, della MiFID II) bensì esclusivamente alle sedi di negoziazione e alle imprese di investimento.


[1] Nota bene: la comunicazione in oggetto non è rivolta alle “entità non finanziarie” (incluse quelle che hanno ottenuto l’esenzione dal regime di position limits per le posizioni con capacità oggettivamente misurabile di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale, di cui all’Art. 57, primo paragrafo, comma 2, della MiFID II), bensì esclusivamente alle sedi di negoziazione e alle imprese di investimento.

[2] http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/mifid-2a

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