WEBINAR / 14 novembre
Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari


Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 227

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 25/10


WEBINAR / 14 novembre
Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Non vessatoria la clausola di estinzione anticipata del finanziamento con oneri

4 Gennaio 2023

Segnalata da: Avv. Roberto Rainone, Rainonelawfirm

Tribunale di Siracusa, 15 dicembre 2022, n. 2444 – G.U. Patti

Di cosa si parla in questo articolo

La clausola contemplante oneri per l’anticipata estinzione del finanziamento non determina alcun significativo squilibrio idoneo a radicare l’applicazione delle disposizioni di cui agli art. 33 e ss. del decr. lgs. n. 206/2005.

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Siracusa si è pronunciato sulla presunta vessatorietà della clausola di estinzione anticipata del finanziamento.

Con atto di citazione, l’opponente ha inteso contrastare la domanda monitoria avversaria eccependo, tra le altre, la vessatorietà della clausola relativa alla estinzione anticipata del finanziamento.

Parte convenuta ha resistito variamente argomentando l’infondatezza dell’avanzata eccezione.

Il giudice di prime cure ha statuito che la clausola de qua non determina alcuno squilibrio sanzionabile dalla normativa prevista dal codice del consumo, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la commissione di estinzione anticipata […] costituisce […] una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio […]”, ed inserendosi in quel filone della giurisprudenza di merito per cui “la scelta di estinguere anticipatamente il contratto è comunque rimessa alla decisione della parte mutuataria, che ha la possibilità di liberarsi dal vincolo a propria discrezione, sicché la prestazione a carico della parte mutuataria in caso di estinzione anticipata rappresenta il corrispettivo per la facoltà di recesso accordata dal mutuante configurando dunque una sinallagmaticità che esclude il presupposto stesso dell’applicazione dell’art. 33 del codice del consumo”.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 7 novembre
Finanza sostenibile e servizi di investimento: novità regolamentari


Indicazioni Consob, evoluzioni del contesto regolamentare UE e di revisione SFDR

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 17/10


WEBINAR / 25 Ottobre
La gestione degli incidenti ICT nel contesto DORA


Gli obblighi di classificazione e segnalazione degli incidenti ICT e di programmazione dei test di resilienza operativa digitale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 04/10

Iscriviti alla nostra Newsletter