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Giurisprudenza

Non è necessariamente elusiva la vendita di un immobile ad un prezzo inferiore a quello indicato in un listino prezzi

20 Febbraio 2017

Alessandro Liotta, dottorando in diritto e impresa, LUISS Guido Carli, Roma

Cassazione Civile, Sez. V, 18 gennaio 2017, n. 1104 – Pres. Canzio, Rel. D’Isa

Non integra necessariamente il fenomeno elusivo la vendita di un immobile ad un prezzo inferiore a quello indicato in un listino prezzi. Tale documento, difatti, non è idoneo di per sé, ad attestare il valore effettivo del bene, giacché rileva, piuttosto, come una proiezione necessaria per stimare il bene. Pertanto, non può costituire un elemento certo relativo al fatto che il bene sia stato alienato per un valore maggiore rispetto a quello fatturato. Avendo esso valore indiziario, i requisiti della gravità, precisione e concordanza devono essere apprezzati dal giudice di merito in sede di valutazione dei mezzi di prova.

Affinché un’operazione possa definirsi elusiva, ai sensi dell’art. 37-bis, D.P.R: n. 600/1973, (n.d.r.: la disciplina dell’elusione fiscale è associata a quella dell’abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 212/2000, c.d. Statuto del contribuente, come introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015. L’art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973 è stato abrogato), è necessario che essa avvenga mediante l’uso distorto di forme negoziali, non giustificate da esigenze di mercato o commerciali, la cui unica finalità è l’ottenimento di un indebito beneficio fiscale.

 

Nel caso di specie, alla società Alfa s.r.l. (divenuta poi Gamma s.r.l.) veniva notificato un avviso di accertamento per l’anno 2002 ai fini IRPEG, IVA e IRAP, avendo essa acquistato ad un’asta pubblica un immobile per 609.419,14 euro, in data 26 luglio 2002, e avendo rivenduto tale immobile nello stesso anno alla società Beta s.r.l. per il prezzo fatturato di 1.038.528,00 euro, poi integrato di 32.734 euro. Da controlli effettuati dall’amministrazione finanziaria veniva reperito un listino prezzi da cui emergeva che il valore di mercato dell’immobile in oggetto fosse pari a 1.780.743 euro. Inoltre, veniva rilevato un intreccio di operazioni, anche di vendita di quote societarie tra Alfa s.r.l. (poi Gamma s.r.l.) e Beta s.r.l., idonee a sottrarre a tassazione i ricavi della società e la plusvalenza derivante dalla vendita.


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