La Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza del 3 giugno 2026, n. 2420 (Pres. Scoditti, Rel. Caprioli), è tornata a pronunciarsi sul calcolo del tasso applicato in un contratto di mutuo ai fini dell’usura, ed in particolare sull’inclusione nello stesso delle spese assicurative.
In particolare, la Corte ha evidenziato come ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo debbano essere conteggiate anche le spese assicurative sostenute dal debitore per l’ottenimento del credito.
Per l’integrazione del reato di usura, infatti, ai sensi dell’art. 644 co. 4 C.p. è sufficiente che le spese sostenute siano collegate alla concessione del credito. Tale connessione, si precisa, è dimostrabile tramite qualunque mezzo di prova e può essere presunto nell’ipotesi di contestualità tra la spesa assicurativa e l’erogazione del mutuo.
Il citato comma, infatti, prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La Cassazione evidenzia, quindi, come non rilevi il fatto che Banca d’Italia non abbia inserito nelle istruzioni per la rilevazione del TEGM del 2006 i costi dell’assicurazione.
Infatti, la Corte – in richiamo della sua pronuncia 16303/2018 – afferma come la non inclusione, nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, di una specifica voce che “dovrebbe esservi inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi […] in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare”.


