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Approfondimenti

Modifica dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria

14 Luglio 2014

Olivia M. Zonca e Angelica Carlucci, Tax Product Management, BNP Paribas Securities Services

Di cosa si parla in questo articolo

La legge 23 giugno 2014, n. 89 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che con le disposizioni contenute agli articoli 3 e 4 modifica l’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria. L’impianto di tale intervento normativo, pur ponendosi in un’ottica di continuità rispetto alla riforma operata dal legislatore con l’articolo 2, commi da 6 a 34 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che ha portato all’unificazione nella misura del 20 per cento dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, tuttavia presenta alcune novità di notevole impatto operativo per gli intermediari finanziari. A ciò si aggiungono le vicende legate alla decorrenza di altre disposizioni di carattere fiscale contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, di attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi. Su questo ultimo aspetto e su altre questioni di carattere interpretativo è recentemente intervenuta l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 19/E del 27 giugno 2014.

L’articolo 3 del decreto legge n. 66, prevede in linea generale l’aumento dell’aliquota di tassazione delle rendite finanziarie dal 20 al 26 per cento, vale a dire, dei redditi di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) e dei redditi diversi, con esclusione delle plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate di cui all’articolo 67 del Tuir. Nel merito della formulazione della norma in commento, risulta interessante quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate circa il riferimento volutamente “generico” ai redditi di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi piuttosto che ai redditi di capitale, per evidenziare la volontà del legislatore di far rientrare nel perimetro di applicazione della nuova aliquota anche quelle fattispecie di reddito che, se percepite nell’esercizio dell’attività di impresa, non possono tecnicamente qualificarsi come “redditi di capitale”.

In continuità con la logica che ha guidato la precedente riforma, sono state mantenute aliquote ridotte per alcune categorie di redditi relativi a: titoli pubblici italiani ed equiparati, obbligazioni emesse da Stati esteri “white list”, project bond (ma solo per la parte interessi), titoli di risparmio per l’economia meridionale. Analogamente a quanto avvenuto con la riforma del 2011, sono state rispettate le misure agevolate derivanti dalla normativa comunitaria.

In tale contesto, la novità di maggior rilievo è rappresentata dalla previsione contenuta all’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto, che stabilisce una riduzione dell’aliquota di tassazione per le obbligazioni emesse dagli enti territoriali di Stati “white list”, dal 20 al 12,50 per cento, equiparando così il trattamento fiscale di detti titoli a quello degli omologhi italiani. Questa modifica, volta ad evitare un trattamento discriminatorio dei titoli obbligazionari esteri rispetto a quelli italiani, dettata dalla necessità di scongiurare un’eventuale procedura di infrazione da parte degli organi comunitari, presenta alcune difficoltà di carattere operativo. Infatti, nell’impossibilità di redigere una lista degli enti territoriali interessati, gli intermediari per assicurare la corretta applicazione dell’imposta non potranno far altro che fare affidamento sulle informazioni fornite da soggetti terzi, quali gli information provider.

Rimanendo nell’ambito dei redditi soggetti ad un’aliquota ridotta, merita un accenno la disposizione di cui al comma 6-ter dell’articolo 4 del decreto, introdotta in sede di conversione, con la quale è stata aumentata dall’11 all’11,50 per cento la misura dell’imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dei fondi pensione italiani. Tale intervento è finalizzato a dare copertura finanziaria al credito di imposta riconosciuto con la disposizione introdotta dal comma 6-bis del medesimo articolo 4, alle casse previdenziali privatizzate e sterilizzare, in tal modo, gli effetti dell’innalzamento della tassazione sulle rendite finanziarie nei confronti di detti enti in attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali con quelle delle forme pensionistiche complementari.

In sostanza, il credito di imposta riconosciuto alle suddette casse previdenziali privatizzate, sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, è pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Il credito diimposta così calcolato, dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014 e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap. Detto credito di imposta potrà essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Altro aspetto di particolare interesse è rappresentato dalla previsione, analoga a quella della riforma del 2011, della procedura di affrancamento dei plusvalori latenti, che permette di assumere – ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del Tuir -, invece del valore di acquisto, ovvero il valore già affrancato alla data del 1° luglio 19981, il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014. Attraverso tale procedura opzionale, il contribuente ha la possibilità di evitare che l’aumento di aliquota incida sui redditi maturati prima del 1° luglio 2014. Per i soggetti in regime dichiarativo, l’opzione che deve estendersi a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014 (ad esclusione dei titoli pubblici, italiani ed esteri), tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a detta data, comporta il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento entro il 16 novembre 2014, nonché l’indicazione nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2014 dell’ammontare versato e delle compensazioni tra le minusvalenze e le plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014. I contribuenti che, invece, detengono i titoli in regime di risparmio amministrato, potranno comunicare per iscritto al proprio intermediario finanziario, entro il 30 settembre 2014, l’intenzione di affrancare i plusvalori latenti alla data del 30 giugno 2014. In entrambi i casi, le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del Tuir, derivanti dall’esercizio dell’opzione, sono deducibili dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al 48,08 per cento se dette minusvalenze sono state realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 e non sono state compensate al momento dell’applicazione dell’imposta sostitutiva per via dell’esercizio dell’opzione.

Per determinare la base imponibile dell’imposta sostitutiva, l’Agenzia delle entrate ha precisato che i plusvalori latenti devono essere diminuiti prima delle minusvalenze già realizzate alla data del 30 giugno e non ancora compensate e, solo successivamente, le minusvalenze derivanti dall’affrancamento. Come osservato da autorevole dottrina2, questa modalità determina un “rinnovo” delle minusvalenze pregresse con la conseguenza che il contribuente al quale residuano minusvalori a seguito dell’opzione per l’affrancamento, può riportarli in avanti fino al 2018.

Rispetto alla riforma del 2011, l’aspetto peculiare della procedura di affrancamento prevista dal decreto n. 66 è rappresentato dal fatto che non si applica alle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). Per i proventi derivanti dall’investimento in OICR maturati fino alla data del 30 giugno è previsto, invece, un apposito regime transitorio (articolo 3, comma 12). Tale regime transitorio prevede che ai proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, se riferibili a importi maturati fino al 30 giugno 2014, continua ad applicarsi l’aliquota nella misura del 20 per cento. Questa regola apparentemente di semplice applicazione, ha comportato l’implementazione di specifiche procedure in quanto, ai fini dell’individuazione di eventuali proventi maturati al 30 giugno ai quali applicare l’imposta nella misura del 20 per cento, occorre verificare la riconducibilità di tali proventi al numero di quote o azioni possedute alla suddetta data. Infatti, una volta determinato il numero di quote o azioni possedute alla data del 30 giugno, l’aliquota del 20 per cento si applica sui proventi maturati alla stessa data, ma solo nel limite delle quote possedute.In caso di variazione del numero di quote o azioni possedute, successivamente alla data del 30 giugno 2014, ad esempio a causa di nuove sottoscrizioni, il criterio da utilizzare per stabilire l’aliquota di tassazione dei relativi proventi è il FIFO, in base al quale si considerano cedute o rimborsate per prime le quote o azioni detenute alla data del 30 giugno 2014. Dal punto di vista operativo, ciò comporta la necessità di tenere memoria di una serie di informazioni alla data del 30 giugno 2014 e, in relazione alla posizione del singolo cliente, comporta la gestione di quello che gli operatori hanno definito “zainetto”, vale a dire, l’ammontare di proventi maturati alla data del 30 giugno 2014 e del relativo numero di quote.

Quanto alla determinazione dell’importo dei proventi maturati alla data del 30 giugno 2014, occorre distinguere se l’OICR è quotato o meno. In quest’ultimo caso, si prende in considerazione il valore NAV alla data del 30 giugno, ovvero l’ultimo disponibile, per quegli OICR che non calcolano il NAV su base giornaliera. Diversamente, per gli OICR quotati, come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 19, occorre considerare il valore di mercato alla suddetta data, stante la modifica introdotta nell’ambito del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 di attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, di semplificazione delle modalità di determinazione della base imponibile per i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR, in virtù della quale non rilevano più i valori risultanti dai prospetti periodici, ma il valore e il costo effettivi3. In tale contesto, l’Agenzia delle entrate, nella citata circolare ha anche avuto modo di fornire indicazioni riguardo alla decorrenza delle disposizioni fiscali contenute nel suddetto decreto legislativo, il quale pur essendo entrato tecnicamente in vigore il 9 aprile 2014, prevede come termine ultimo per l’adozione delle misure di recepimento della direttiva 2011/61/UE di carattere civilistico, quello del 22 luglio 2014. Ciò significa che le disposizioni fiscali possono esplicare efficacia solo successivamente all’emanazione dei regolamenti di attuazione del TUF. In merito, l’Agenzia, tenuto conto del disallineamento temporale determinatosi fra le disposizioni contenute nel decreto legge n. 66 del 2014 con quelle del decreto legislativo appena menzionato, “fa salvi i comportamenti dei soggetti che per esigenze gestionali nel frattempo hanno adottato una disciplina conforme a quanto previsto dalle suddette disposizioni fiscali”, tuttavia, precisando che per gli OICR quotati, ai fini della determinazione dei proventi maturati fino al 30 giugno 2014, occorre far riferimento al “valore di mercato”, sembrando, di fatto, in questo modo, far decorrere da tale data le previsioni relative alla semplificazione nella determinazione della base imponibile.

Infine, merita un accenno un’ulteriore questione legata al susseguirsi delle modifiche normative degli ultimi mesi e che riguarda la disciplina fiscale dei fondi immobiliari esteri. Le quote partecipazione a tali organismi, fino a poco tempo fa qualificate ai fini fiscali come titoli atipici, con l’intervento operato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 44 del 2014, sono state equiparate alle omologhe quote dei fondi immobiliari italiani, determinando per i relativi redditi, la qualificazione di proventi derivanti dalla partecipazione a OICR. Conseguentemente, le previsioni contenute nel decreto legge n. 66 del 2014, sembrerebbero escludere i proventi derivanti da tali strumenti finanziari dalla procedura di affrancamento.

 

1

Cfr. articolo 14, commi 6 e sgg. del D. Lgs. n. 461 del 1997.


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2

Cfr. M. Piazza, M. Valsecchi, “Affrancamento, rebus minusvalenze”, Il Sole24 Ore, 3 luglio 2014.


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3

Determinati senza alcuna deduzione di spese ed oneri, che, come noto, non possono concorrere alla determinazione dei redditi di capitale.


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