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Attualità

MiFID II: il nuovo schema di Decreto prevede una specifica norma sul whistleblowing

31 Maggio 2017

Dott. Marcello Fumagalli, Direttore Area consulenza banche ed intermediari finanziari, Dott. Michelangelo Gendusa, Divisione Area consulenza banche ed intermediari finanziari, Unione Fiduciaria

Di cosa si parla in questo articolo

L’art. 1 della nuova Legge di delegazione europea 2016, impone al Governo l’attuazione di una serie di Direttive europee, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge, tra cui sono ricompresi quelli delle Commissioni parlamentari (che entro il termine di 40 giorni sono tenute ad esprimere un parere in merito ai provvedimenti esaminati).

Tra le direttive che il Governo sarà tenuto a recepire con un apposito decreto legislativo, figura la Direttiva (UE) 2016/1034 che modifica la direttiva 2014/65/UE (MiFid II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Tale direttiva risulta l’unica, tra quelle indicate nella predetta legge di delegazione, che non prevede un termine preciso di recepimento.

Le disposizioni contenute nello schema del Decreto legislativo[1] in oggetto introducono sostanziali novità nell’ambito dei mercati degli strumenti finanziari e prevedono talune modifiche al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico Finanziario, di seguito anche solo TUF). Tra le novità individuate con l’analisi del citato schema di decreto si evidenzia l’introduzione nella Parte I del TUF, dopo l’art. 4-decies, dei nuovi artt. 4-undecies e 4-duodecies i quali richiedono agli intermediari di cui alla Parte II del TUF, ai soggetti di cui alla Parte III del TUF (tra cui sistemi multilaterali di negoziazione, internalizzatori sistematici, controparti centrali e altri) nonchè alle imprese di assicurazione, di dotarsi di procedure specifiche per la segnalazione di violazioni dell’attività svolta (c.d. whistleblowing), dettando altresì le procedure che i predetti soggetti sono tenuti a seguire al fine di effettuare segnalazioni all’Autorità di Vigilanza.

Le procedure di cui al citato art. 4-undecies riguardano altresì la segnalazioni di violazioni del regolamento n. 596/2014 che disciplina gli abusi di mercato le quali devono essere idonee a garantire:

  • la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione;
  • la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
  • un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione.

L’articolo 4-undecies stabilisce inoltre che l’eventuale segnalazione effettuata nell’ambito della procedura sopra descritta non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, escludendo i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione nonché i casi di responsabilità per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile il quale prevede quanto segue: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

La Banca d’Italia e la Consob sono tenute ad emanare, ciascuna per le proprie competenze, i regolamenti volti all’attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo. Anche l’IVASS dovrà elaborare, sentita la Consob, le rispettive disposizioni attuative al fine di regolamentare l’osservanza dei novellati articoli da parte delle imprese di assicurazione.

Gli interventi del legislatore italiano in materia di whistleblowing si sono moltiplicati nel tempo in recepimento di vincoli sovraordinati, aventi fonte nella produzione normativa del legislatore europeo, fino a registrare una notevole estensione della disciplina ad una pluralità di soggetti, rimarcando la crescente volontà del legislatore di coinvolgere in modo progressivo un numero sempre più ampio di organizzazioni nell’implementazione di sistemi interni volti alla promozione di valori etici e di legalità.

Il trasversale inserimento nei sistemi organizzativi degli enti dello strumento del whistleblowing, determinerà notevoli impatti sul quotidiano agire dei soggetti sottoposti a tale disciplina ed è dimostrato, tra l’altro, dall’introduzione dei sistemi interni di segnalazione di illeciti in due importanti provvedimenti legislativi indirizzati al settore privato:

  • limitatamente al settore bancario e finanziario, con le disposizioni contenute all’interno del Decreto legislativo 8 maggio 2015 recante “recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013” (c.d. CRD IV) che ha introdotto modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), prevedendo, tra le altre, specifiche disposizioni per la segnalazione interna di eventuali violazioni normative da parte del personale degli intermediari (c.d. whistleblowing). Tali disposizioni sono confluite nell’11° aggiornamento della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, che recependo le disposizioni contenute nell’art. 52-bis del TUB e nell’art. 8-bis del TUF, ha disposto l’introduzione obbligatoria di sistemi interni di segnalazione delle violazioni da parte di banche e intermediari finanziari (c.d. whistleblowing);
  • con l’introduzione del Decreto legislativo di recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE), approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri n. 31 del 24 maggio 2017, tra le cui disposizioni si evidenzia, per la prima volta nell’ambito della legislazione antiriciclaggio, la previsione di sistemi di whistleblowing (Capo VIII “Segnalazione di violazioni”, Articolo 48 “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni” del richiamato Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2015/849/UE) che impone ai soggetti obbligati (tra gli altri: iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati) di adottare procedure idonee per la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile (di seguito indicati anche solo come “segnalante”), di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La possibilità, per i membri di un’organizzazione, di poter segnalare violazioni mediante un canale anonimo e protetto, può consentire agli enti di acquisire nuove informazioni e di provvedere a bloccare in tempo eventuali condotte illecite nonchè di individuare ed irrogare le relative sanzioni. Tuttavia la segnalazione di dette infrazioni possono essere allo stesso tempo scoraggiate dal timore di ritorsioni, discriminazioni o divulgazione dei dati personali, per tale ragione sono state ritenute necessarie disposizioni adeguate in materia di segnalazioni e di tutela dei diritti fondamentali dei soggetti segnalanti da una parte e dei soggetti accusati dall’altra.



[1] Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CEE la direttiva 2011/61/UE , così come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016; e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016.

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