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Tesi di laurea

Lo ius variandi nel credito ai consumatori

10 Febbraio 2023

Flavia Verona

Di cosa si parla in questo articolo

Il lavoro proposto si pone l’obbiettivo di analizzare lo ius variandi nei contratti di credito al consumo.

La possibilità di modificare unilateralmente il contratto viene riconosciuta alle banche per esigenze che vanno oltre il singolo contratto; infatti, nei contratti di durata, il bisogno di intervenire sul regolamento negoziale risponde alla necessità gestire le sopravvenienze imprevedibili e mantenere in vita il contratto, al fine di garantire la complessiva stabilità del sistema.

Tuttavia, è necessario bilanciare questa esigenza con quella di tutelare il consumatore, fisiologicamente posto in una posizione di inferiorità rispetto alla sua controparte.

Così, in sede precontrattuale, è divenuto centrale l’adempimento degli obblighi di informazione e trasparenza, che mirano a rendere consapevole il consumatore che stipula un contratto di credito.

Stipulato il contratto, le modifiche unilaterali possono essere effettuate in conformità alla disciplina ex 118 t.u.b., che, in ottica di tutela, prevede una procedimentalizzazione del ius variandi mediante la necessaria sottoscrizione della singola clausola; modalità di esercizio del ius e comunicazione, che assicurano un margine di ponderazione finalizzato a comprendere la portata della variatio; necessaria sussistenza di un giustificato motivo, che permette al consumatore di sollevare la questione circa la fondatezza della ragione posta a fondamento della modifica.

Tuttavia, nonostante i contrappesi all’esercizio del diritto hanno limitato i margini di discrezionalità riconosciuti alle banche, il meccanismo operativo dell’istituto promette più di ciò che assicura.

Sul piano rimediale è possibile reagire alla modifica solo mediante recesso, che lascia il consumatore privo di una valida alternativa tra il tollerare gli effetti peggiorativi della modifica ovvero scegliere per la via della caducazione, dovendo sopportare le obbligazioni restitutorie che discendono dal recesso e lo pongono in una situazione nel quale sul mercato non vi sono alternative di contratti di credito sprovvisti della clausola di ius variandi.

Per questa ragione il dibattito sull’istituto è ancora molto vivo, in quanto le riforme che hanno interessato la disciplina costituiscono un’evoluzione della tutela garantita, senza che però ci si possa ritenere integralmente soddisfatti rispetto il livello di protezione raggiunto, che non assicura dal rischio che le banche abusino del potere ad esse riconosciuto.

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