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Giurisprudenza

Libretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse

8 Marzo 2016

Tribunale di Verona, 30 dicembre 2015

Di cosa si parla in questo articolo

Contratto di deposito bancario – dipendenza dell’obbligo restitutorio della banca dalla richiesta del cliente – Conseguenze in tema di dies a quo del termine di prescrizione del corrispondente diritto

Poiché il contratto di deposito bancario costituisce un tipico contratto d’impresa, diretto a realizzare finalità speculative e di durata, attraverso l’assicurazione della permanente disponibilità della somma depositata, l’obbligo restitutorio della banca sorge solamente a seguito della richiesta del cliente, atteso che la “esigibilità” del corrispondente diritto deriva soltanto da tale richiesta, che di per sé costituisce una mera facoltà. Da tale inquadramento consegue che soltanto con l’esercizio di tale facoltà inizia a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Termine di prescrizione del diritto ad ottenere gli interessi sulle somme depositate su un libretto nominativo di risparmio – Durata quinquennale in caso di mancata annotazione degli interessi su un conto correlato al deposito

In caso di deposito bancario, non regolato in conto corrente, gli interessi sono annotati dall’istituto di credito, a fine periodo di capitalizzazione e al saggio convenuto contrattualmente ovvero a quello legale, su un conto individuale di deposito correlato al singolo deposito acceso, per poi venire annotati, alla prima occasione (prelievo, anche estintivo, o versamento, ovvero richiesta ad hoc), anche sul libretto. Qualora ciò non accada, e non intervenga nemmeno un comportamento della banca incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, e dunque idoneo a valere quale rinunzia alla prescrizione ex art. 2937 c.c., il relativo diritto si prescrive in cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.).

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