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Giurisprudenza

Liberazione del fideiussore e obblighi informativi della banca

21 Febbraio 2023

Cassazione Civile, Sez. I, 17 febbraio 2023, n. 5017 – Pres. Genovese, Rel. Vannucci

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 5017 del 17 febbraio 2023, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla liberazione del fideiussore ex art. 1956 cod. civ e sui relativi obblighi informativi della banca in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale.

Doveri informativi della banca e liberazione del fideiussore

In funzione dell’applicazione dell’art. 1956 cod. civ., se nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto non conseguente all’erogazione di ulteriore credito, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, nel momento in cui viene a conoscenza di tale significativo peggioramento determinato dall’assunzione da parte del debitore principale di debiti di pregressi debiti di terzi verso la banca medesima (nel caso di specie, per effetto di conferimento al debitore principale di azienda fatto da un terzo, a sua volta debitore della banca) è tenuta, a tutela dell’interesse del fideiussore per obbligazioni future, inconsapevole di tale peggioramento, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede e in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a porre immediatamente termine al rapporto bancario impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, ovvero ad avvisare il fideiussore di tale significativo peggioramento, pena la perdita di efficacia della garanzia: tale dovere sorge solo nel momento in cui la banca abbia consapevolezza di tale significativo peggioramento.

Infatti, evidenzia la Cassazione, la banca creditrice, se non vuole perdere la garanzia prestata dal fideiussore, non ha sua disposizione solo l’esercizio del potere di autotutela sopra indicato (id est, chiusura immediata del conto corrente bancario al darsi del presupposto indicato dal citato art. 1956); ben potendo, sempre in adempimento del dovere di buona fede e di correttezza di cui è titolare nel corso dell’esecuzione del rapporto di fideiussione relativa ad apertura di credito in conto corrente, informare il fideiussore (inconsapevole) del significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, onde provocare una, possibile, espressa autorizzazione dello stesso fideiussore al mantenimento della garanzia.

Effetti sulla fideiussione della trasformazione da società di persone a società di capitali

In funzione dell’applicazione dell’art. 1956 cod. civ., in tema di liberazione del fideiussore di un’obbligazione futura, quando il debitore garantito sia una società di persone la sua trasformazione in società di capitali successiva alla prestazione di tale tipo di fideiussione non determina di per sé, in ragione degli effetti della trasformazione disciplinati dall’art. 2498 cod. civ., alcun peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice in riferimento alla responsabilità dei soci della società trasformata, in quanto:

  • delle obbligazioni sociali passive anteriori alla trasformazione costoro continuano a rispondere personalmente e illimitatamente, salvo che creditori sociali non abbiano prestato il proprio consenso alla trasformazione (art. 2500-quinquies cod. civ.);
  • per le obbligazioni sociali sorte dopo la trasformazione la non sussistenza di una responsabilità solidale e illimitata dei soci della società di capitali non determina alcun mutamento della consistenza quantitativa e qualitativa dell’indebitamento della società e del suo patrimonio anteriore alla trasformazione.
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