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Giurisprudenza

Lexitor: sentenza del Tribunale di Monza dopo la Corte Costituzionale

19 Gennaio 2023

Tribunale di Monza, 04 gennaio 2023, n. 20 – G.U. De Giorgio

Di cosa si parla in questo articolo

Con Sentenza n. 20 del 4 gennaio 2023, il Tribunale di Monza (in funzione di giudice d’appello) ha recepito il dettato indicato dalla Corte Costituzionale per quanto riguarda la Sentenza Lexitor.

Nel caso di specie, l’appellato aveva stipulato un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, estinguendo anticipatamente il finanziamento quando mancavano n. 97 rate residue rispetto alle n. 120 previste dal piano di ammortamento e di essersi visto rimborsare dall’istituto solo una parte dei costi del credito, ulteriori rispetto agli interessi pattuiti.

Parte appellante ha ritenuto che anche recependo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza resa in data 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), che ha ritenuto rimborsabili pro quota al mutuatario, in caso di estinzione anticipata, non solo i costi c.d. “recurring”, legati cioè alla durata del contratto, bensì anche quelli c.d. “up front”, sostenuti una volta per tutte all’inizio del rapporto, nell’ordinamento nazionale, la normativa secondaria contenuta nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia ha distinto, a tale proposito, i costi del credito ripartendoli nelle due categorie innanzi citate e stabilendo che solo i costi c.d. “recurring” fossero da rimborsarsi pro quota in caso di estinzione anticipata del contratto.

Sempre sul punto, l’appellante ha evidenziato come l’art. 11-octies D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, intervenendo in materia a seguito della sentenza innanzi citata, se da un lato ha adeguato la norma di cui all’art. 125 sexies T.U.B. a quanto statuito dalla Corte, dall’altro lato ha stabilito l’irretroattività della novella, disponendo che, per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, dovessero applicarsi non solo l’art. 125 sexies T.U.B. nella sua formulazione anteriore, bensì anche la normativa secondaria di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia vigente alla data della sottoscrizione dei contratti.

L’appellante, conformemente a quest’ultima disposizione transitoria, ha sostenuto che in sede di impugnazione che “per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge 106/2021 devono trovare applicazione anche il provvedimento di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” del 29 luglio 2009, sez. XI, par. 2, il “Comunicato del 7 aprile 2011 in materia di finanziamento con cessione del quinto”, l’aggiornamento delle “Disposizioni di trasparenza” del 9 febbraio 2011 e negli “Orientamenti di vigilanza” del 30 marzo 2018”.

Ebbene, evidenzia il Tribunale di Monza sulla Lexitor, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», sicché l’art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.

L’eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea.

Al contempo, il nuovo testo dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l’art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor.

Infatti, pur non avendo dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021 (25 luglio 2021) alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell’art. 125 sexies, comma 1, T.U.B., la Corte ha precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, il che implica che il rimborso della quota non utilizzata dei costi del credito in caso di estinzione anticipata deve contemplare non soltanto i costi c.d. “recurring”, bensì anche quelli c.d. “up front”.

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