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Giurisprudenza

Lexitor: anche per il Tribunale di Roma la Direttiva UE non è self-executing

18 Febbraio 2021

Francesco Concio, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Tribunale di Roma, 11 febbraio 2021 – G.U. Martucci

Di cosa si parla in questo articolo

“Si condivide al riguardo il principio di diritto espresso dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui "non appare applicabile alla fattispecie la sentenza Lexitor", che ha interpretato l’art. 16 della Direttiva UE 48/2008 in contrato con il testo dell’art. 125-sexies TUB come spiega la pronuncia. In effetti la citata direttiva europea non appare self-executing e non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento. Deve perciò, in via generale, ancora ritenersi che, in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, appare opportuno distinguere tra la remunerazione dei servizi temporalmente nella fase collocabile nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale, c.d. up front, e remunerazione di attività destinate a trovare svolgimento nella fase esecutiva, c.d. recurring. Sia la commissione bancaria che la commissione di intermediazione – quando pattuite e completamente maturate al momento della stipulazione del contratto, salva diversa struttura delle previsioni convenzionali – attenendo esclusivamente al momento genetico del rapporto, rientrano tra i costi c.d. up front non oggetto di rimborso, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell’estinguere anticipatamente il finanziamento. Ciò porta ed escludere qualsiasi vessatorietà, ai sensi dell’art. 33 del codice del consumo, della clausola che ne abbia previsto l’irrimborsabilità, posto che l’analisi della vessatorietà o meno della clausola potrebbe essere effettuata soltanto qualora si ritenga che le voci  anzidette maturino nel corso del rapporto perché nel caso in cui i costi contestati siano già completamente maturati al momento della stipulazione del contratto è evidente che alcun significativo squilibrio può ritenersi sussistente a danno del consumatore”.

Questo è quanto deciso dal Tribunale Capitolino, intervenuto proprio qualche giorno fa a definizione di un giudizio ex art. 702 bis c.p.c. promosso da un istituto di credito per ottenere l’accertamento della conformità all’art. 125 sexies T.U.B. della clausola di estinzione anticipata inserita in uno dei suoi finanziamenti, che escludeva il rimborso delle commissioni bancarie e di intermediazione.

La decisione merita di essere segnalata perché rappresenta la coda di una vicenda giudiziale sottoposta dapprima all’Arbitro Bancario e Finanziario e, solo in seguito, avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

In particolare, applicando la Direttiva 2008/48/CE e il principio di diritto sancito dalla CGUE con la sentenza “Lexitor”, l’A.B.F. aveva ritenuto che all’estinzione anticipata di un finanziamento dovesse seguire necessariamente la restituzione, tra le altre cose, del costo della commissione bancaria e di intermediazione.

Il Tribunale di Roma, invece, ribaltando integralmente tale decisione, ha dichiarato che nulla è dovuto disponendo la cancellazione del nominativo della banca dall’elenco degli intermediari inadempienti pubblicato sul sito web dell’A.B.F.

E ciò, come già esaminato e chiarito dal Giudice capitolino, proprio perché la citata Direttiva “non appare self-executing e non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento”.

Nel caso di specie deve pertanto ritenersi ancora operante, “in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento”, una distinzione tra costi up front e costi recurring.

Di conseguenza, la clausola contrattuale che regola gli effetti dell’estinzione anticipata del finanziamento, pur prevedendo la non rimborsabilità di alcuni costi, non può essere ritenuta vessatoria.

Il che, a voler concludere, è perfettamente in linea con altre decisioni pervenute a tali conclusioni, proprio in tema di Lexitor.

Solo per citarne alcune:

  • Tribunale di Napoli (sentenze n. 10489 del 22-09-2019 e n. 2391 del 10-03-2020);
  • Tribunale di Monza (sentenza n. 2573 del 22-11-2019);
  • Tribunale di Piacenza (sentenza n. 241 del 16-03-2020);
  • Tribunale di Pavia (sentenza n. 497 del 2-05-2020);
  • Tribunale di Mantova (ordinanza del 30-06-2020);
  • Tribunale di Torino (ordinanza del 29-06-2020);
  • Giudice di Pace di Roma (sentenza n. 13888 del 28-08-2020);
  • Giudice di Pace di Como (sentenza n. 339 del 13-10-2020);
  • Tribunale di Treviso (sentenza n. 1409 del 13-10-2020);
  • Tribunale di Vicenza (sentenza n. 1907 del 13-11-2020).

L’ordinanza del Tribunale di Roma si inserisce quindi nel solco già tracciato da tempo dalla giurisprudenza di merito, che nell’escludere l’efficacia self-excecuting della Direttiva 2008/48/CE aggiunge, con quest’ultimo provvedimento, un ulteriore e prezioso tassello a tale orientamento.

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