Il presente contributo analizza gli ultimi aggiornamenti 2023-2025 al catalogo dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, soffermandosi sulle problematiche applicative e sulla casistica correlata.
1. Il quadro sistemico: criticità e proposte di riforma
A oltre vent’anni dalla sua entrata in vigore, il D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche, il “Decreto 231”) si conferma come uno strumento cardine nella prevenzione e repressione della criminalità d’impresa, segnando una svolta nella disciplina della responsabilità degli enti per reati commessi nel loro interesse o vantaggio. Tuttavia, l’evoluzione del catalogo dei reati presupposto — ossia l’insieme delle fattispecie che, se realizzate da soggetti apicali o sottoposti, possono comportare responsabilità amministrativa per l’ente — ha evidenziato criticità di natura sistemica, operativa e teorica.
Il triennio 2023–2025 ha visto un’ulteriore espansione del catalogo, con l’introduzione di nuove aree di rischio (ambientale, fiscale, informatica), alcune delle quali ancora in fase di recepimento o attuazione. Parallelamente, cresce la difficoltà per gli enti — in particolare per i gruppi societari complessi e gli operatori del settore bancario e finanziario — di garantire una mappatura del rischio aggiornata, coerente e funzionale a modelli ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, “Modello 231”).
L’articolo si propone di analizzare, in primo luogo, le principali criticità del quadro sistemico attuale, con particolare attenzione alla disorganicità dell’espansione del catalogo dei reati presupposto e alla necessità di introdurre criteri selettivi più rigorosi per l’inclusione di nuove fattispecie. In secondo luogo, si offre una ricognizione ragionata delle novità normative introdotte nel triennio 2023–2025, ricostruendo l’evoluzione del perimetro penale della responsabilità degli enti. Infine, si riflette sul principio di pertinenza effettiva tra reato e attività dell’ente, provando a individuare criteri operativi e soluzioni gestionali che consentano di coniugare efficacia preventiva, sostenibilità applicativa e proporzionalità dell’intervento punitivo.
1.1 L’evoluzione del catalogo dei reati presupposto: crescita costante e non organica
Fin dalla sua origine, l’evoluzione del catalogo dei reati presupposto ha seguito una logica di progressiva stratificazione normativa, spesso frammentaria e reattiva. Dai 15 reati originari del 2001 si è passati a oltre 200 fattispecie, oggi distribuite in più di 30 articoli del Decreto 231. Tale ampliamento ha risposto a esigenze contingenti: recepimenti di direttive europee, risposte a emergenze politico-sociali, reazioni a eventi di cronaca.
Negli ultimi anni, l’inserimento di reati eterogenei ha ulteriormente complicato il quadro. Le condotte rilevanti sono spesso molto diverse tra loro per struttura, soggetti attivi, beni giuridici tutelati e modalità esecutive. Ciò rende difficile per gli enti predisporre protocolli realmente efficaci e proporzionati, aumentando il rischio che i Modelli 231 si riducano a strumenti formali privi di reale capacità preventiva.
1.2 Le problematiche derivanti da un elenco in continua espansione
L’espansione continua del catalogo dei reati presupposto, pur rispondendo a esigenze legittime di aggiornamento e adeguamento al contesto normativo nazionale ed europeo, ha generato una serie di difficoltà, sia sul piano pratico che teorico. Per le imprese, in particolare, l’obbligo di aggiornare costantemente i propri Modelli 231 si traduce in un carico procedurale crescente, che non sempre è accompagnato da indicazioni operative chiare. In assenza di linee guida ufficiali o di best practices consolidate, gli enti sono spesso lasciati soli a interpretare come e quando adeguare i propri strumenti di prevenzione.
Dal punto di vista della compliance, questo scenario rischia di trasformare la mappatura dei rischi in un adempimento prevalentemente formale, più orientato alla tutela documentale che alla reale individuazione dei rischi effettivi. La conseguenza più evidente è un indebolimento della funzione sostanziale del Modelli 231, che smette di essere uno strumento dinamico di gestione del rischio per assumere la forma di un documento statico, costruito per “aderire” alla norma più che per supportare l’organizzazione nella prevenzione dei reati.
Un’ulteriore criticità riguarda la crescente eterogeneità dei reati inclusi nel catalogo. L’inserimento di fattispecie molto distanti tra loro per natura, soggetti attivi e contesto applicativo – come i reati in materia agroalimentare, ambientale, informatica o fiscale – può generare una disconnessione tra il modello adottato e il concreto perimetro operativo dell’ente. Non è raro, ad esempio, che un’impresa si trovi a dover valutare l’adeguatezza del proprio Modello 231 rispetto a reati connessi a settori in cui non opera affatto. Ciò comporta il rischio di una duplicazione degli sforzi: da un lato, l’adozione di misure preventive per reati solo astrattamente rilevanti; dall’altro, la trascuratezza nei confronti di rischi più concreti ma meno evidenti.
Sul piano sistemico, inoltre, l’assenza di una visione unitaria ha favorito l’accumulo disordinato di nuove fattispecie nel corpo del Decreto 231, generando una struttura frammentata e talvolta incoerente.
Accanto a queste criticità si aggiunge il tema, sempre più sentito dalle imprese – soprattutto di piccole e medie dimensioni – dell’onere economico e organizzativo derivante dagli aggiornamenti continui, dalla formazione interna, dal monitoraggio costante delle procedure e dall’eventuale coinvolgimento di consulenti esterni. In un contesto normativo così dinamico, il rischio è che solo le organizzazioni con maggiori risorse riescano a garantire una compliance effettiva, generando una disparità strutturale nell’applicazione della norma.
1.3 La necessità di una razionalizzazione normativa
Alla luce delle problematiche appena descritte, emerge con forza l’esigenza di una razionalizzazione normativa che restituisca coerenza e sostenibilità al sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001. In effetti, numerose voci della dottrina[1], così come le principali associazioni di categoria, hanno sollevato la necessità di intervenire non solo per limitare l’espansione indiscriminata del catalogo dei reati, ma anche per definire criteri più chiari e oggettivi per la selezione delle fattispecie realmente rilevanti.
Una proposta condivisa, anche in sede europea, riguarda la possibilità di classificare i reati in macro-aree omogenee (ad esempio ambientale, fiscale, societaria, informatica), ciascuna delle quali accompagnata da standard minimi di prevenzione specifici. Questo approccio permetterebbe di superare l’attuale frammentazione e di semplificare l’adozione dei Modelli 231, soprattutto per le imprese con strutture più snelle, evitando al contempo che l’adempimento si trasformi in un esercizio formale.
In questa direzione si muove anche il Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia, che rappresenta un’occasione concreta per affrontare le criticità sistemiche emerse nell’applicazione del Decreto 231. Tra i temi più rilevanti oggetto di discussione vi è, anzitutto, la razionalizzazione del catalogo dei reati, con l’obiettivo di superare la logica espansiva e reattiva che ha caratterizzato finora l’evoluzione della normativa. Si sta ragionando, ad esempio, sull’introduzione di criteri selettivi per l’inserimento di nuove fattispecie, basati sulla connessione strutturale del reato con l’attività dell’ente o sull’effettiva esposizione a rischio, oltre che sulla possibile eliminazione o riduzione del rilievo penale per reati scarsamente contestati.
Altro punto centrale è la riforma dell’Organismo di Vigilanza, che oggi opera in un quadro normativo privo di una regolamentazione puntuale. Tra le proposte emerse, si segnala l’introduzione di requisiti minimi in termini di indipendenza, professionalità e autonomia, così come l’attribuzione di poteri più incisivi in materia di audit, accesso alla documentazione aziendale e reporting. Si tratta di un’evoluzione necessaria per rafforzare la funzione dell’OdV, che deve essere in grado non solo di vigilare, ma anche di supportare in modo proattivo la governance aziendale[2].
Un ulteriore ambito di riflessione riguarda l’adattamento del Decreto 231 alla realtà delle PMI. È noto come molte micro e piccole imprese fatichino a implementare un Modello 231 per via della sua complessità. Da qui l’idea di introdurre modelli standardizzati e semplificati, costruiti su procedure minime e checklist operative, o di consentire forme di autocertificazione, eventualmente affiancate da consulenti esterni accreditati. Tale approccio permetterebbe di estendere in modo più equo la cultura della compliance, senza sovraccaricare le imprese con obblighi sproporzionati.
Infine, non si può trascurare il tema della transizione digitale. Il Decreto 231, nella sua formulazione originaria, è nato in un contesto profondamente diverso rispetto all’attuale ecosistema tecnologico. Oggi, il rischio informatico è trasversale e riguarda praticamente ogni tipo di ente. Ne consegue la necessità di aggiornare i Modelli 231 anche rispetto alla sicurezza dei dati, alla gestione degli accessi e al controllo delle operazioni sensibili, valorizzando strumenti come l’audit trail, i sistemi di log o, in prospettiva, la blockchain. Inoltre, il progressivo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la recente normativa europea in materia aprono scenari nuovi, destinati a incidere anche sul perimetro applicativo della responsabilità 231.
In questo contesto, d’iniziativa del deputato Morrone e frutto del lavoro del Gruppo di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo, è stata recentemente depositata alla Camera dei Deputati la proposta di legge di legge A.C. 2632, di riforma al D.Lgs. n. 231/2001. In estrema sintesi, il progetto, oltre a introdurre un’ipotesi di esclusione della responsabilità per gli enti di piccole dimensioni e ad eliminare il requisito dell’”elusione fraudolenta”, prevede numerosi istituti di carattere premiale volti a valorizzare il ravvedimento effettivo dell’ente.
In conclusione, è evidente come la razionalizzazione del D.Lgs. n. 231/2001 non possa più essere rinviata. Essa rappresenta una condizione necessaria per rafforzarne l’efficacia preventiva, garantire una maggiore certezza del diritto e assicurare una reale sostenibilità applicativa per tutti gli enti, indipendentemente dalla loro dimensione o settore di appartenenza.
2. L’ampliamento del catalogo dei reati nel triennio 2023–2025
La progressiva evoluzione normativa delle fattispecie incriminatrici ha condotto il legislatore ad apportare notevoli modifiche anche al catalogo dei reati presupposto.
Nel triennio 2023-2025, in particolare, si segnalano alcune grandi riforme che hanno comportato l’introduzione di taluni reati negli artt. 24, 24-bis, 25, 25-ter, 25-quater, 25-octies.1, 25-undecies, 25-sexiesdecies, 25 undevicies D.Lgs. n. 231/2001. Inoltre, di pari passo con le modifiche che hanno interessato numerosi illeciti penali, sono stati aggiornati anche i reati-presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
2.1 Le novità introdotte nel 2023
Nel corso del 2023, il legislatore ha attuato, a più riprese, una serie di interventi di riforma delle normative di interesse per le Società. In particolare:
(a) Con il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023), è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 concernente le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. L’obiettivo della Direttiva è stato quello di agevolare le operazioni societarie che intercorrono fra imprese operanti nello spazio economico europeo mediante la previsione del rilascio, da parte di un notaio, di un certificato preliminare che attesti il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell’operazione (art. 29 D.Lgs. n. 19/2023). La novella incide anche sul “sistema 231” con l’introduzione di un nuovo reato presupposto, in tal modo dimostrando l’intenzione del legislatore a promuovere un registro sanzionatorio a tutto campo.
L’art. 54 del D.Lgs. n. 19/2023 ha inteso rafforzare l’efficacia e la rilevanza del certificato preliminare con l’introduzione nell’art.25-ter D.Lgs. n. 231/2001 (Reati societari) del reato di “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” che punisce “chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
In caso di condanna ad una pena detentiva non inferiore ad otto mesi consegue, in base al secondo comma, la sanzione accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi (amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-bis c.p.).
Il successivo art. 55 è intervenuto modificando l’art. 25-ter nel suo complesso:
- estendendo la punibilità degli enti per gli illeciti previsti da “altre leggi speciali”, superando il precedente limite ai soli reati previsti dal Codice civile in materia societaria (Libro V, titolo XI, “Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati”);
- introducendo la nuova lettera s-ter, che include tra i reati rilevanti per gli enti le condotte delittuose previste dal nuovo art. 54, rubricato «False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare», punendoli con «la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.”
(b) Il 5 maggio 2023, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 104, la L. 5 maggio 2023, n. 50 che converte, con modificazioni, il D.L. 10 marzo 2023, n. 20 recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare” (“Decreto Cutro”).
Il provvedimento ha operato un riordino sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri, sia nell’ambito della prevenzione e del contrasto all’immigrazione irregolare.
Le modifiche apportate dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20 hanno interessato, tra l’altro, alcuni articoli del D.Lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione) richiamati nell’art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).
È noto che l’art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001 sanziona le seguenti fattispecie:
- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, T.U. Immigrazione);
- favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato (art. 12, co. 5, T.U. Immigrazione);
- impiego di cittadini di paesi terzi privi di permesso di soggiorno o il cui permesso è irregolare (art. 22, co. 12, 12-bis, T.U. Immigrazione).
A tal proposito, l’art. 8 del D.L. 20/2023 ha modificato i commi 1 e 3 dell’art. 12 del T.U. Immigrazione (di cui il comma 3 è richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001) aumentando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva per i delitti relativi all’immigrazione clandestina.
L’art. 2 del Decreto Cutro, invece, ha introdotto all’art. 22 del citato T.U. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) alcune modifiche relative alle procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, e agli effetti del medesimo nulla osta, senza tuttavia intervenire sul comma 12-bis richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001. Per questo, con riferimento agli impatti del D.L. 20/2023 sulla responsabilità amministrativa degli enti, si rileva esclusivamente la modifica all’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 286/98, richiamato dall’art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001.
(c) Il 24 luglio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 171, laLegge 14 luglio 2023, n. 93 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”. L’art. 3 della legge, entrata in vigore l’8 agosto 2023, introduce alcune significative novità nella disciplina penale in materia di diritto d’autore, che si ripercuotono sull’ 25-novies D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore). In particolare, la nuova legge:
- interviene sull’ 131-bis c.p. aggiungendo al terzo commail numero 4-bis per escludere che l’offesa possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede “per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge”;
- estende l’ambito applicativo del delitto di cui al comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633aggiungendo una nuova lettera h-bis) che punisce “chiunque abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”;
- modifica la disciplina prevista dall’art. 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, apportando interventi sia al comma 1 sia al comma 2.
(d) Con la Legge 9 ottobre 2023, n. 137, è stato convertito in legge il Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Tra le varie novità apportate dal D.L. n. 105/2023, si segnala l’introduzione nel catalogo dei reati presupposto dei delitti di (i) turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), (ii) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis p.) e (iii) trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).
Vale la pena osservare come le fattispecie di cui agli appena menzionati punti (i) e (ii) abbiano contribuito, di fatto, ad ampliare l’area delle attività a rischio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, interessando altresì le fasi precedenti allo svolgimento delle gare pubbliche. Per i suddetti delitti di cui ai punti (i) e (ii), inseriti all’interno dell’art. 24 D.Lgs. n. 231/2001 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), all’ente potranno dunque essere applicate sanzioni pecuniarie che raggiungere 600 quote nel caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità.
Per quanto attiene al reato di trasferimento fraudolento di valori, si segnala il suo inserimento nell’art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori). La sanzione pecuniaria applicabile all’ente è fissata nella cornice edittale di 250-600 quote.
(e) L’11 gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge 27 dicembre 2023, n. 206 “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023. Per l’effetto, è stato ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci): non è più solamente punita la condotta di vendita e messa in circolazione del prodotto, ma anche la mera detenzione dello stesso finalizzata alla vendita.
Ciò ha condotto ad ampliare la lista di soggetti potenzialmente coinvolti (da commercianti e fabbricanti a magazzinieri, spedizionieri, depositari) e, di riflesso, ad allargare l’area di operatività dell’art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro l’industria e il commercio). Le aree di rischio maggiormente impattate dalla riforma si individuano sicuramente in: (i) ricerca e sviluppo del prodotto, (ii) produzione, (iii) commercializzazione, (iv) distribuzione.
(f) Il 16 gennaio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 12, il D.Lgs. n. 224/2023, recante l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (CCP)[3].
Per quanto riguarda le novità apportate al D.Lgs. n. 231/2001, il citato decreto ha modificato il comma 3-bis dell’art. 2638 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, con ripercussioni sull’art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001 (Reati societari). Oggi il citato comma statuisce che: “Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative”. Nel caso italiano, è sempre il D.Lgs. n. 224/2023 a stabilire che l’unica autorità di risoluzione nei confronti delle CCP con sede legale in Italia è la Banca di Italia.
2.2 Le novità introdotte nel 2024
Anche il 2024 ha apportato grandi cambiamenti all’impianto normativo del D.Lgs. n. 231/2001.
Più nel dettaglio, si segnalano le seguenti novità:
(a) L’8 febbraio 2024 è entrata in vigore la Legge 22 gennaio 2024, n. 6 “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2024.
La legge modifica gli articoli 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici), 635 (Danneggiamento) e 639 (Depauperamento e imbrattamento di cose altrui).
In particolare, all’art. 518-duodecies c.p., incluso nell’art. 25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro il patrimonio culturale), la responsabilità penale di colui che rende i beni culturali o paesaggistici in tutto o in parte non fruibili viene circoscritta ai soli casi in cui tale fruibilità sia stata normativamente prevista.
(b) Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 19, la Legge 29 aprile 2024, n. 56 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza“.
La riforma ha modificato l’articolo 512-bis c.p. “Trasferimento fraudolento di valori” di cui all’articolo 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori), introducendo il seguente secondo comma: “La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societari o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni“.
(c) Il 28 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111“.
La novità di maggiore impatto sulla responsabilità degli enti si rinviene nell’introduzione, nell’articolo 10-quater D.Lgs. n. 74/ 2000 (Indebita compensazione) di cui all’articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 (Reati tributari), di una causa di non punibilità: “La punibilità dell’agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito“.
(d) Il 2 luglio 2024, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 28 giugno 2024, n. 90, “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”.
Oltre all’inasprimento sanzionatorio per i reati di cui agli artt. 615-ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), 615-quater c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici), 617-bis c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), viene introdotto il delitto di estorsione informatica all’interno del terzo comma dell’art. 629 c.p.. Sul fronte delle circostanze, vengono aggiunte le attenuanti ex artt. 623-quater c.p. e 639-ter c.p..
Chiare le ripercussioni sull’art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).
(e) Il 10 agosto 2024 è entrata in vigore la L. n. 112/2024, di conversione al c.d. “Decreto Carceri” (D.L. n. 92/2024), recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.
Il provvedimento ha introdotto all’art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) il nuovo delitto di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”, di cui all’art 314-bis c.p..
(f) Il 25 agosto 2024 è entrata in vigore la legge Nordio (L. n. 114/2024) recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare“. Si segnalano due rilevanti modifiche al codice penale di impatto sul D.Lgs. n. 231/2001:
- è abrogato il delitto di abuso d’ufficio, previsto dall’art. 323 c.p. (con conseguente abrogazione della fattispecie anche nell’ 25 D.Lgs. n. 231/2001);
- viene modificato l’art. 346-bis p. – traffico di influenze illecite – con ripercussioni sull’art. 25 D.Lgs. n. 231/2001.
(g) Il 13 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129 di “Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937“. Il citato decreto introduce una nuova particolare casistica di responsabilità amministrativa degli enti: l’articolo 34, rubricato “Responsabilità dell’ente”, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 30.000,00 euro fino a 15 milioni di euro ovvero, se superiore, fino al 15 % del fatturato totale annuo), nel caso in cui l’ente – per il tramite di soggetti apicali ovvero sottoposti che operino nell’interesse o a vantaggio del medesimo – violi i divieti di cui agli articoli 89, 90 e 91 del Regolamento (UE) 2023/1114. Sul punto, si segnala in particolare:
- il trattamento sanzionatorio pecuniario previsto in caso di violazioni da parte dell’ente non è quantificato in “quote” (come regolato dall’articolo 10 D.Lgs. n. 231/2001), bensì mediante valutazione economica diretta (da 30.000,00 euro fino a 15 milioni di euro ovvero, se superiore, fino al 15% del fatturato totale annuo);
- i divieti oggetto di sanzione sono i seguenti (con specifico riferimento ai mercati legati alle cripto-attività):
- “Divieto di abuso di informazioni privilegiate” ex 89 Regolamento (UE) 2023/1114;
- “Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate” ex 90 Regolamento (UE) 2023/1114;
- “Divieto di manipolazione del mercato” ex 91 Regolamento (UE) 2023/1114;
(h) Il 04 ottobre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 141/2024, recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”. L’art. 4 del citato decreto ha modificato l’ 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 (“Contrabbando”) nei seguenti punti:
- ha modificato il comma 1 dell’art. 25-sexiesdeciesLgs. n. 231/2001 (i) sostituendo il rinvio ai reati di cui al D.P.R. 43/1973 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale”, abrogato dal D.Lgs. n. 141/2024, con il rinvio ai reati previsti dal d.lgs. n. 141/2024, (ii) inserendo l’ulteriore rinvio ai reati previsti dal D.Lgs. N. 504/1995 “Testo Unico Accise”;
- ha modificato il comma 2 del citato art. 25-sexiesdecies, nel quale è stato integrato il riferimento alle «imposte di confine» (così includendo l’IVA all’importazione);
- ha ampliato il numero delle sanzioni interdittive applicabili, includendo, al comma 3, anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, limitatamente alla fattispecie in cui i diritti o le imposte di confine dovuti superino euro centomila.
(i) Il 09 ottobre 2024 è entrata in vigore la Legge di conversione n. 143/2024 del Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. L’art. 6-ter del citato decreto, con l’intento di combattere la pirateria online, ha introdotto il nuovo art. 174-sexies alla Legge n. 633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d’autore). Il terzo comma dell’art. 174-sexies ha introdotto una nuova ipotesi di reato presupposto a carico degli enti in caso di omissione delle segnalazioni, in quanto richiama espressamente l’art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).
Tale comma prevede, nello specifico, che “fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l’art. 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
(j) L’11 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali“.
Il Decreto-legge ha stabilito disposizioni sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri, sia in materia di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. In particolare, il provvedimento ha modificato l’articolo 22 D.Lgs. n. 286/1998 rubricato “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato” (fattispecie contenuta nell’articolo 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) e introdotto l’articolo 18-ter D.Lgs. n. 286/1998 rubricato “Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro“.
Il citato decreto è stato convertito in legge dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187.
(k) Il 14 novembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 14 novembre 2024, n. 166 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano“, definita Legge di conversione del Decreto-legge n. 131/2024 cd. Salva-infrazioni.
Il provvedimento ha modificato l’articolo 25-novies D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) al fine di garantire un più efficace contrasto della pirateria online, ampliando la lista di reati presupposto ed emendando gli artt. 171-bis, 171-ter e 171-septies.
2.3 Le novità introdotte nel 2025
Da ultimo, nel corso del 2025 si segnalano alcune principali modifiche all’impianto sanzionatorio del Decreto 231, quali:
(a) È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2025, la Legge 9 giugno 2025, n. 80,di conversione in legge del Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (c.d. “Decreto Sicurezza”) recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario“.
Il provvedimento ha apportato le seguenti modifiche:
- ha introdotto l’art. 270-3 c.p. rubricato “Detenzione materiale con finalità di terrorismo” e l’art. 435 c.p. “Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti” nell’art. 25-quater D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico).
- ha modificato il testo dell’art. 88 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 (“Circostanze aggravanti del contrabbando”), rientrante fra i reati presupposto di cui all’ 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 (Contrabbando).
(b) Il 13 giugno 2025 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025 “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie” (“Decreto correttivo”), intervenendo in materia doganale e fiscale. In particolare, ha modificato l’art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando) contenuto nel D.Lgs. n. 141/2024, collegato all’ 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 (Contrabbando), definendo un rinnovato impianto sanzionatorio doganale. Le modifiche introdotte hanno in un certo senso valorizzato la gravità economico-fiscale della condotta, nel tentativo di adeguare la risposta sanzionatoria al pregiudizio oggettivo arrecato all’erario. Al tempo stesso, si tiene conto della diversa natura giuridica dei tributi coinvolti: i dazi doganali, ad esempio, in quanto qualificati come risorse proprie dell’Unione Europea, richiedono una tutela più incisiva rispetto ad altri tributi interni.
Questa impostazione si allinea ai principi europei di proporzionalità e riflette l’orientamento consolidato della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha più volte sottolineato l’esigenza che le sanzioni applicate dagli Stati membri siano efficaci, ma non eccessive, soprattutto nei casi di violazioni formali o di modesta rilevanza.
(c) Il 01 luglio 2025 è entrata in vigore la L. n. 82, 6 giugno 2025 recante “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”, che ha modificato i reati ambientali ( 25-undecies n. D.Lgs. n. 231/2001) e ha introdotto i delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies D.Lgs. n. 231/2001) nel catalogo dei reati-presupposto. In particolare, per quanto concerne l’art. 25-undecies, la legge:
- ha aggiornato il contenuto dell’art. 727-bis p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette), aggravando le pene e ampliando il novero delle condotte sanzionabili;
- ha aggiornato il contenuto dell’art. 733-bis p. (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto), prevedendo una maggiore tutela dei siti di interesse naturalistico nazionale e internazionale.
Invece, in relazione all’art. 25-undevicies, la legge ha inserito:
- l’art. 544-bis p. – Uccisione di animali e l’art. 544-ter c.p. – Maltrattamento di animali: subordinano l’applicazione della sanzione penale all’agire “senza necessità” o “per crudeltà”.
- l’art. 544-quater p. – Spettacoli o manifestazioni vietati e l’art. 544-quinquies c.p. – Divieto di combattimenti tra animali: è chiaro che, ai fini dell’aggiornamento del Modello 231, tale condotta dovrebbe essere mappata in relazione a quelle limitate categorie di enti che organizzano spettacoli con animali (ad esempio, gli spettacoli circensi)
- l’art. 638 c.p. – Uccisione o danneggiamento di animali altrui: punisce “chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri”.
- l’art. 544-septiesp. – Circostanze aggravanti: prevede l’innalzamento delle pene stabilite dagli articoli precedenti in caso di: (a) fatto commesso in presenza di minori; (b) fatto commesso nei confronti di più animali; (c) diffusione, per via telematica o informatica, di contenuti relativi alla rappresentazione del fatto commesso.
Per tali condotte, il legislatore ha previsto sanzioni pecuniarie da 100 fino a 500 quote e sanzioni interdittive applicabili per un periodo massimo di due anni.
(c) Il 9 agosto 2025 è entrato in vigore il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi” convertito nella Legge n. 147 del 3 ottobre 2025.
Tale Legge che dispone ulteriori modifiche all’articolo 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001 (Reati ambientali), ha previsto in particolare:
- l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie (mediante l’innalzamento delle quote);
- l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto 231, con l’inclusione delle fattispecie di cui agli articoli:
- 452-septiesp. – Impedimento del controllo,
- 452-terdeciesp. – Omessa bonifica,
- 452-quaterdeciesp. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti,
- articolo 255-bisLgs. n. 152/2006 (c.d. “Testo Unico Ambientale”) – Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari,
- articolo 255-ter Testo Unico Ambientale – Abbandono di rifiuti pericolosi,
- articolo 256 Testo Unico Ambientale – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata,
- articolo 256-bis Testo Unico Ambientale – Combustione illecita di rifiuti,
- articolo 259-ter Testo Unico Ambientale – Delitti colposi in materia di rifiuti, che prevede la punibilità dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 (Spedizione illegale di rifiuti) Testo Unico Ambientale anche se commessi per colpa;
- la modifica di taluni reati presupposto 231 (ad opera degli artt. 1 e 2 del D.L.).
Con la Legge n. 147 del 2025, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, rafforzando in modo significativo il regime sanzionatorio connesso agli illeciti ambientali. L’intervento si è mosso su due direttrici: da un lato, ha inasprito le sanzioni pecuniarie previste per i c.d. ecodelitti già inclusi nel catalogo dei reati presupposto; dall’altro, ha ampliato il perimetro della responsabilità 231, includendo nuove fattispecie delittuose introdotte nel Testo Unico Ambientale. Tra queste, si segnalano in particolare i delitti di abbandono di rifiuti in casi particolari (art. 255-bis), abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (art. 255-ter), e diverse ipotesi di gestione abusiva di rifiuti, comprese le varianti relative a rifiuti pericolosi o situazioni aggravate (art. 256, commi 1 e 1-bis). Anche la realizzazione o gestione di discariche abusive, in varie declinazioni, è stata oggetto di revisione sanzionatoria, così come la fattispecie della combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis), per la quale sono state introdotte soglie sanzionatorie differenziate in base alla natura dei rifiuti (pericolosi o meno) e alla presenza di situazioni di pericolo. In tutti i casi, l’entità delle sanzioni pecuniarie a carico degli enti è stata significativamente aumentata, con un range che può arrivare fino a 1.200 quote.
(d) Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la Legge 132/2025 (“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”), che integra l’AI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689) e introduce nuovi reati legati alla diffusione illecita di contenuti generati con intelligenza artificiale, nonché circostanze aggravanti (comuni e autonome) per chi commette un reato tramite strumenti di AI.
Più nel dettaglio, si segnala:
- la previsione del nuovo reato a dolo generico di “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”, 612-quater c.p., che punisce, a querela di parte (ovvero procedibili d’ufficio in casi tassativi), “chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità”;
- l’introduzione di una nuova circostanza aggravante comune ex 61, comma 1, n. 11-decies c.p. qualora il fatto venga commesso “mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”, quando l’AI, per la sua natura o per le modalità di utilizzo, abbia costituito mezzo insidioso, ovvero quando il suo impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato”.
- la previsione di circostanze aggravanti autonome per i reati di cui agli artt. 294 c.p. (attentati contro i diritti politici del cittadino), 2637 c.c. (aggiotaggio), 185 TUF (manipolazione del mercato), se commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale;
- la modifica dell’art. 171, L. 633/1941 (in materia di diritto d’autore) attraverso l’introduzione di sanzioni penali per “chi riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale”.
Risultano rilevanti i reati di aggiotaggio e manipolazione del mercato, i quali rientrano rispettivamente negli artt. 25-ter e 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001.
3. Pertinenza dei reati rispetto agli enti e azioni richieste
L’ampliamento progressivo del catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001ha determinato una complessità crescente nella gestione dei Modelli 231 e nel presidio dei rischi da parte degli enti. Il continuo inserimento di nuove fattispecie – talvolta anche molto distanti tra loro per natura e ratio – solleva una questione centrale: quali reati sono effettivamente rilevanti per ciascun ente?
Nonostante l’estensione del perimetro normativo sia spesso giustificata da esigenze di prevenzione generale e di armonizzazione con il diritto sovranazionale, la pertinenza concreta delle singole fattispecie rispetto all’attività specifica dell’ente rimane il vero discrimine operativo. Questo impone un approccio selettivo e personalizzato nella valutazione del rischio-reato, in modo da evitare sia l’omessa considerazione di reati effettivamente rilevanti, sia un’applicazione meramente formale e appiattita su modelli standardizzati.
In tale contesto, emerge con chiarezza la necessità di adottare strumenti di analisi e mappatura che tengano conto non solo delle previsioni normative, ma anche delle peculiarità organizzative e operative del singolo ente.
3.1 Il principio di pertinenza effettiva: quali reati sono davvero rilevanti?
L’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 impone agli enti l’adozione e l’attuazione di Modelli 231 idonei a prevenire i reati rientranti nel proprio ambito di operatività. Ne consegue che non tutti i reati inseriti nel catalogo sono automaticamente rilevanti per ogni ente, ma solo quelli che, in relazione all’attività svolta, presentano un concreto rischio di commissione.
Tale impostazione trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha sottolineato l’importanza di un’effettiva connessione tra la struttura e le attività dell’ente e il reato contestato (cfr. Cass. pen., sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 29538). In altri termini, il principio di “pertinenza effettiva” impone una valutazione mirata e non astratta: è necessario verificare se l’attività dell’ente espone al rischio della commissione di determinati reati, e non semplicemente inserire nel Modello 231 tutti i reati previsti dal legislatore.
Ne derivano due corollari fondamentali:
- La necessità di effettuare una mappatura dei processi aziendali che possa evidenziare i presidi già esistenti e le aree di rischio non coperte;
- L’opportunità di evitare l’inclusione indiscriminata di reati irrilevanti, che rischierebbe di diluire l’efficacia del Modelli 231 e compromettere la sua effettiva attuazione.
In tale ottica, il principio di pertinenza effettiva si configura come criterio guida per la progettazione e l’aggiornamento dei Modelli 231, e come parametro di valutazione per l’Organismo di Vigilanza e le autorità giudiziarie.
Alla luce del quadro delineato, è possibile individuare alcune direttrici operative fondamentali per gli enti che intendano assicurare un’effettiva compliance al D.Lgs. n. 231/2001 e ridurre il rischio di responsabilità:
- Analisi di rischio “tailor-made”: la valutazione del rischio-reato deve essere ritagliata sulle specificità dell’ente, considerando fattori come il settore di appartenenza, la dimensione, la struttura organizzativa, la presenza in mercati esteri, e l’interazione con la pubblica amministrazione.
- Aggiornamento periodico del Modello 231: l’evoluzione normativa e giurisprudenziale impone una revisione costante del Modello 231. In particolare, il triennio 2023–2025 ha visto l’ingresso di numerosi nuovi reati presupposto (come il traffico illecito di rifiuti, i reati in materia di sicurezza informatica, e le nuove fattispecie ambientali), che richiedono una rivalutazione tempestiva dell’idoneità del Modello 231.
- Coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza (OdV): l’OdV svolge un ruolo cruciale non solo nella fase di controllo, ma anche nella costruzione del Modelli 231, segnalando eventuali lacune e suggerendo aggiornamenti sulla base di best practices e dell’analisi dei flussi informativi.
- Formazione e sensibilizzazione interna: la compliance non può ridursi a un adempimento formale. È necessario promuovere una cultura della legalità all’interno dell’ente, attraverso iniziative formative rivolte al personale e momenti di confronto con i vertici aziendali.
- Documentazione del processo decisionale: è essenziale documentare puntualmente le scelte fatte in sede di costruzione del Modello 231, soprattutto con riferimento all’esclusione motivata di alcuni reati presupposto. Tale documentazione può costituire un elemento difensivo determinante in sede giudiziaria.
3.2 Spunti operativi per gli enti
Le novità normative introdotte tra il 2023 e il 2025 hanno ampliato il catalogo presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 in aree che interessano in modo differenziato vari settori imprenditoriali. Alcune famiglie di reato hanno un impatto particolarmente rilevante su specifiche tipologie di enti:
(a) Reati ambientali: con le modifiche al D.L. 116/2025 e alla Legge n. 147/2025, si sono estesi i reati ambientali presupposto (omessa bonifica, traffico illecito di rifiuti, abbandono rifiuti, combustione illecita, etc.).
In questo caso, l’impatto è particolarmente forte per gli enti operanti nei settori industriali pesanti, nella gestione dei rifiuti, nelle bonifiche ambientali, nelle attività ambientali in genere (settore chimico, petrolchimico, estrazione, discariche, impianti di trattamento rifiuti), ma anche per le imprese agricole o zootecniche qualora comportino gestione di reflui o scarichi. Le aziende che operano in aree con vincoli ambientali stringenti sono costrette a rafforzare i loro Modelli 231, i controlli interni, le pratiche di due diligence ambientale.
(b) Reati contro gli animali: con la legge n. 82 del 6 giugno 2025 è stato introdotto il nuovo articolo 25‑undevicies nel Lgs. n. 231/2001, includendo i “delitti contro gli animali” (uccisione, maltrattamenti, spettacoli con animali, etc.).
Questo tipo di fattispecie interessa in modo diretto le imprese agricole, zootecniche, strutture di allevamento, imprese di produzione o commercio di animali, attività con spettacoli o eventi con animali, imprese del florovivaismo o di pet‑care, ecc. Anche le imprese che usano animali come oggetto pubblicitario o per ricerca / sperimentazione possono essere chiamate a verificare la pertinenza di tali reati nel proprio Modello 231.
(c) Reati informatici / cybersicurezza: la Legge n. 90/2024 ha rafforzato la disciplina in materia di reati informatici, ampliando fattispecie già presupposto nel Lgs. n. 231/2001 (es. danneggiamento informatico, interruzione di sistemi, installazione abusiva, etc.).
Qui gli enti maggiormente impattati sono quelli che operano in settori ad alta digitalizzazione: banche, assicurazioni, servizi finanziari, telecomunicazioni, aziende tech, società che gestiscono dati sensibili, società che operano nella fornitura di infrastrutture digitali, servizi cloud, e imprese che usano sistemi informativi complessi anche per la gestione della supply chain.
(d) Reati tributari / fiscali: con la riforma fiscale del 2024 (es. D.Lgs. n. 87/2024) si è rafforzata l’inclusione dei reati tributari nel sistema sanzionatorio per gli enti, anche con modifiche all’art. 19 e altri strumenti[4].
Queste modifiche impattano in modo marcato su imprese con livelli significativi di operazioni fiscali complesse: grandi imprese, gruppi multinazionali, società che operano in più Stati, imprese con presenza internazionale, business con numerose transazioni fiscali, imprese del commercio, dell’import/export, della manifattura industriale che devono controllare molto bene gli aspetti fiscali per evitare duplicazioni di sanzioni o rischi di doppia responsabilità.
(e) Reati contro la Pubblica Amministrazione / peculato, indebita destinazione: la legge n. 112/2024 (“Decreto Carceri”) ha introdotto l’art. 314‑bisp. tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente, espandendo il fronte della responsabilità anche rispetto a indebite destinazioni di denaro[5].
Settori particolarmente esposti sono quelli che interagiscono frequentemente con la P.A.: appalti pubblici, opere pubbliche, società partecipate, enti del terzo settore che usufruiscono di contributi pubblici, imprese fornitrici della P.A., enti con concessioni, cooperative che operano nel pubblico, servizi pubblici locali, etc.
(f) Reati legati al lavoro e immigrazione irregolare / sfruttamento del lavoro: il Decreto Legge 145/2024 ha introdotto nuove fattispecie connesse all’impiego di cittadini stranieri in soggiorno irregolare, caporalato, intermediazione illecita.
Impatto maggiore per enti operanti in settori con forte presenza di lavoro manuale o stagionale: agricoltura, edilizia, logistica, ristorazione, turismo, imprese con filiere di produzione che utilizzano manodopera non sempre formalizzata.
(g) Reati relativi al “Made in Italy”, contraffazione e tutela del patrimonio culturale: le leggi introdotte dal periodo considerato (es. la Legge “tutela del Made in Italy” L. n. 206/2023, tutela del patrimonio culturale L. n. 6/2024) ampliano il novero delle fattispecie che riguardano marchi, segni distintivi, patrimonio culturale.
Queste novità incidono soprattutto su imprese manifatturiere, agroalimentari, moda, alimentare, turismo, aziende che esportano, industrie del design, editoria, case editrici, attività culturali, beni artistici, musei, imprese che operano nel commercio internazionale.
Allegato – Tabella riepilogativa dei reati 2023-2025
Aggiornato alla data del 10 ottobre 2025 (ultimo provvedimento inserito: Legge 132/2025)
| Anno di modifica | ||
|
Art 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture |
Articolo modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023 |
2023 |
| Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
[articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024] |
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5); 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter. |
2024 |
| Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] |
Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà. |
2023 |
| Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)
[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. | 2023 |
| Art. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati | Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 | |
| Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] |
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l’inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio. |
2024 |
| Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024] |
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.
La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all’articolo 615-ter, terzo comma. |
2024 |
| Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024] |
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell’articolo 615-ter, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema. |
2024 |
| Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
(art. 617-quinquies c.p.)
[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024] |
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.
Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni. |
2024 |
| Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato. |
2024 |
| Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a
distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l’inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3). |
2024 |
| Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni
o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato. |
2024 |
| Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
(art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024] |
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.
La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all’articolo 615-ter, terzo comma. |
2024 |
| Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis ovvero attraverso l’ introduzione o la trasmissione di dati, informazioni
o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3). |
2024 |
| Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)
[articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024] |
Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635- bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro
10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell’articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità. |
2024 |
| Art. 25 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione | Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024 | 2024 |
| Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
[articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024] |
Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358). 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi. |
2024 |
| Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
[articolo modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024] |
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. |
2024 |
| Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)
[articolo introdotto dalla L. n. 112/2024] |
Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000. |
2024 |
|
Art. 25-bis.1 – Delitti contro l’industria e il commercio |
Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 |
|
| Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
[articolo modificato dalla L. n. 206/2023] |
Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474]. | 2023 |
| Art. 25-ter – Reati societari | Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. 2 marzo n. 19/2023 | 2023 |
| Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
[articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023] |
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative. |
2023 |
| False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)
[aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023] |
Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 32-bis del codice penale. |
2023 |
| Art. 25-quater – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali | Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003 | |
| Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.)
[Articolo inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025] |
Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni. | 2025 |
| Art. 25-octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori | Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023 | 2023 |
| Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)
[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024] |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni. |
2024 |
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Art. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore |
Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 |
2023 |
| Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)
[articolo modificato dalla L. 166/2024] |
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. | 2024 |
| Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)
[articolo modificato dalla L. 166/2024] |
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. | 2024 |
| Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art.
171-ter L. n. 633/1941)
[articolo modificato dalla L. 166/2024] |
È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l’apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell’art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. |
2024 |
| Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)
[articolo modificato dalla L. 166/2024] |
1. La pena di cui all’articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. |
2024 |
| Art. 25-undecies – Reati ambientali | Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023 | 2023 |
| Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
[articolo modificato dalla L. n. 137/2023] |
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. |
2023 |
| Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
[articolo modificato dalla L. n. 137/2023] |
Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. |
2023 |
| Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
[articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dalla Legge n. 147/2025] |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. |
2025 |
| Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
[articolo modificato dalla Legge n. 82/2025] |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. | 2025 |
| Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
[articolo modificato dalla Legge n. 82/2025] |
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto da tre mesi a due anni e con l’ammenda non inferiore a 6.000 euro. | 2025 |
| Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n.152/2006, art. 256)
[articolo modificato dalla Legge n. 147/2025] |
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. 1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all’articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236. |
2025 |
| Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259)
[articolo modificato dalla Legge n. 147/2025] |
1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. |
2025 |
| Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, art. 258)
[articolo modificato dalla Legge n. 147/2025]
|
1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. 2-bis. All’accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All’accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. 6. I soggetti di cui all’articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all’articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall’articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall’articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. 9. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato. 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all’articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. 11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell’articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. 12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all’articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo |
2025 |
| Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
[articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018 e modificato dal Legge n. 147/2025]
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Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. |
2025 |
| Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis)
[articolo introdotto dal Decreto Legge n. 147/2025] |
Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
2025 |
| Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter)
[articolo introdotto dal Decreto Legge n. 147/2025] |
1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. |
2025 |
| Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis)
[articolo introdotto dal Decreto Legge n. 147/2025] |
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1. 3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa; ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l’incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà. 4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell’articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato. |
2025 |
| Aggravante dell’attività d’impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-
bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 147/2025] |
Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. | 2025 |
| Art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare | Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023 | 2023 |
| Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
[articolo modificato dal D.L. n. 20/2023] |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. |
2023 |
| Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)
[articolo modificato dalla Legge n. 187/2024] |
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale. |
2024 |
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Art. 25-quinquesdecies – Reati tributari |
Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 |
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| Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)
[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024] |
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 2-bis. La punibilità dell’agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito. |
2024 |
| Art. 25-sexiesdecies – Contrabbando | Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024 | 2024 |
| Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024) | È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell’articolo 19, comma 2. |
2024 |
| Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024) | Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione. | 2024 |
| Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024) | È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: | 2024 |
| a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell’Agenzia;
b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al: a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all’articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l’àncora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse; b) comandante dell’aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l’atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all’articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l’aeromobile. |
2024 | |
| Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024) | Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti. | 2024 |
| Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024) | Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere. | 2024 |
| Contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024) | Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti. | 2024 |
| Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024) | Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall’articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000. |
2024 |
| Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024) | Se i fatti previsti dall’articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
Nelle ipotesi previste dall’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando. |
2024 |
| Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024) | Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 84 ovvero dall’articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più. Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall’articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall’articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dall’articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. |
2024 |
| Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024) | Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato. | 2024 |
| Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)
[articolo modificato dal D.Lgs. 81/2025] |
Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l’autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l’autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita; e) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro; e-bis) quando l’ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni: a) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000; b) quando l’ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000. |
2025 |
| Art. 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale | Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024 | 2024 |
| Art. 25-undevicies – Delitti contro gli animali | Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025 | 2025 |
| Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) | Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000. |
2025 |
| Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) | Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell’animale. |
2025 |
| Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.) | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale . |
2025 |
| Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.) | Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma 4. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. |
2025 |
| Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.) | Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni | 2025 |
| Art. 12, L. n. 9/2013 – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva] | ||
| Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
[articolo modificato dalla L. n. 206/2023] |
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. | 2023 |
| Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
[articolo modificato dalla L. n. 206/2023] |
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. | 2023 |
| D.Lgs. 129/2024 – Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. |
2024 | |
| Responsabilità dell’ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)
|
L’ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). Si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 32. L’ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo. |
2024 |
| Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114) | Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L’uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.
Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un’altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate: a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività. Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione; b) ha una partecipazione al capitale dell’emittente, dell’offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione; c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure d) è coinvolto in attività criminali. Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate. Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione. |
2023 |
| Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114) | Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell’ambito del normale esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione.
La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate. |
2023 |
| Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114) | A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.
Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti: a) salvo che per motivi legittimi, concludere un’operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che: i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività; ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale; b) concludere un’operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più cripto- attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente; c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una o più cripto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione |
2023 |
| di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.
Sono considerate manipolazione del mercato, tra l’altro, le condotte seguenti: a) l’acquisizione di una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di una cripto- attività, che abbia o possa avere l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique; b) l’inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso: i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto; ii) l’esecuzione di azioni intese a ostacolare l’individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l’inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto- attività; iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l’inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto; c) l’uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace. |
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[1] M. Ceresa-Gastaldo, Procedura Penale delle Società, 3 ed., G. Giappichelli Editore, Torino, 2019.
[2] Audizione presso il tavolo tecnico del Ministero della Giustizia per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231), 5/2025, Assonime.
[3] Si definiscono controparti centrali (CCP) ai fini del Regolamento, in particolare, le controparti centrali in relazione alla quale è avviata un’azione di risoluzione, ovvero l’applicazione di uno o più strumenti di risoluzione di cui al titolo V, capo III del regolamento (UE) 2021/23.
[4] Riforma fiscale e responsabilità degli enti per i reati tributari, , Alessandra Palma Rivista 231.
[5] Sistema 231: qual è l’impatto del decreto Carceri e con quali sanzioni per le imprese, IPSOA.


