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Giurisprudenza

Lehman Brothers: la banca doveva avvisare il cliente del carattere oggettivamente rischioso del titolo

14 Ottobre 2014

Avv. Matteo Acciari, Axiis

Tribunale di Bologna, 07 luglio 2014, n. 2359

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna, IV sez. civile, accoglie la domanda di risoluzione di un negozio di investimento del Febbraio 2008 in obbligazioni emesse dalla Lehman Brothers Inc. promossa da una cliente al dettaglio accertando la responsabilità dell’intermediario finanziario e dichiarando quest’ultimo tenuto alla ripetizione del capitale impiegato dall’attrice ma non legittimato alla restituzione dei titoli default in ragione di una tardiva proposizione della relativa domanda, intervenuta oltre i termini dettati per la costituzione tempestiva del convenuto.

La sentenza contiene alcune statuizioni di interesse: sia in relazione al merito della vicenda Lehman ivi trattata, sia riguardo ad alcuni aspetti della disciplina di settore seguita all’implementazione nel nostro ordinamento della Direttiva CE n. 39/2004 e degli atti comunitari collegati.

Quanto al primo aspetto, il giudice felsineo ritiene violati gli obblighi di informazione attiva e passiva gravanti sull’intermediario che non aveva reso alla risparmiatrice alcuna informazione di rischiosità dell’operazione che si realizzava il 22.02.2008. Al riguardo il Tribunale di Bologna sceglie di non trincerarsi dietro il mero dato formale del rating di piena solvibilità in quel momento attribuito all’emittente, per rilevare che anche solo dal prospetto informativo che ha accompagnato la emissione della obbligazione trattata emergeva che il titolo presentasse una serie di rischi significativi correlati alle caratteristiche dell’emittente “che si erano manifestati già dalla fine del 2006”.

Valorizzando poi la notevole esposizione dell’intermediario su Lehman Brothers emersa nella procedura concorsuale seguita al default, il Tribunale di Bologna giunge inoltre ad affermare che, in ragione di tale esposizione, l’intermediario avrebbe dovuto monitorare “attentamente la situazione economico-finanziaria di Lehman, e quindi essere in possesso delle informazioni più approfondite che circolavano nel mercato”, con l’effetto che il non avere avvertito la cliente del carattere “oggettivamente rischioso” del titolo il 22.02.2008, ha avuto una influenza determinante per la sottoscrizione del relativo ordine d’acquisto, sostanziando così un inadempimento di gravità tale da escludere ogni interesse ed utilità della cliente ad eseguire l’operazione che dichiarava dunque risolta.

Rileva altresì il giudice che, in ragione della succitata esposizione che l’intermediario deteneva su Lehman, difettando nel caso di specie la prova in concreto che l’intermediario all’epoca dei fatti avesse effettivamente attuato una politica di gestione dei conflitti di interesse tale da scongiurare che il servizio di intermediazione nei confronti della clientela al dettaglio fosse gestito nell’ottica di trasferire ad essa un eventuale eccesso di esposizione della banca su prodotti di crescente rischiosità, questo doveva dirsi anche responsabile della violazione della disciplina sul conflitto di interessi, la quale impone l’obbligo di specifica avvertenza dei profili di conflitto delle operazioni laddove non trattati dalle politiche preventive.

Quanto alla disciplina dei servizi di investimento post Mifid, oltre a confermare dunque la permanenza dell’obbligo di informazione specifica delle ragioni del conflitto di interesse per i casi in cui l’intermediario non sia in grado di dimostrare l’adozione in concreto della policy di gestione e delle misure idonee a scongiurare concreto i rischi che si accompagnano alle fattispecie concrete, nell’affrontare il tema della consulenza in materia di investimenti la sentenza in rassegna ricorda che “non vi è dubbio che una forma generica di "consulenza" sia connaturata alla prestazione dei servizi di intermediazione finanziaria” e precisa che la qualificazione del rapporto intercorrente tra l’intermediario e il cliente prodromico ad applicarne la regolamentazione non può essere fondata esclusivamente sulla manifestazione di volontà espressa dalle parti nel contratto quadro bensì richiede una valutazione in concreto del rapporto atta ad identificare l’eventuale ricorrenza di raccomandazioni personalizzate.

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