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Giurisprudenza

Leasing traslativo: il rilascio d’urgenza dell’immobile ex art. 700 c.p.c. è legato allo suo stato di manutenzione

16 Ottobre 2014

Tribunale di Bologna, 02 settembre 2014

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 02 settembre 2014 il Tribunale di Bologna ha rigettato un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. con cui era stata chiesta la restituzione di un immobile oggetto di un contratto di locazione finanziaria risolto di diritto dalla concedente per mancato pagamento dei canoni da parte dell’utilizzatore.

Nel caso di specie, la società di leasing ricorrente, per quanto riguarda la sussistenza del periculum in mora, aveva prospettato unicamente il pregiudizio derivante dall’inadempimento della resistente, il danno di natura economica consistente nella mancata disponibilità dei canoni pattuiti, nonché nella mancata possibilità di procedere ad una nuova locazione finanziaria.

Nel respingere il ricorso, il Tribunale ha evidenziato come un simile danno non rivesta il carattere di irreparabilità richiesto dall’art. 700 c.p.c., atteso che, in caso di obbligo di rilascio di bene immobile conseguente a risoluzione contrattuale, l’irreparabilità può eventualmente collegarsi non già al mero pregiudizio di carattere economico (che, come tale, è sempre suscettibile di riparazione pecuniaria), ma va ravvisata nel concreto ed attuale pericolo di deterioramento del bene, fondato sulla ragionevole previsione che l’utilizzatore, già inadempiente all’obbligo di corrispondere i canoni di locazione finanziaria, si astenga dal compiere l’ordinaria e straordinaria manutenzione, con ciò rendendo impossibile la (futura) riconsegna del bene nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della conclusione del contratto.

Pertanto, stante lo stato di manutenzione “soddisfacente” dell’immobile oggetto di leasing, il requisito del periculum in mora non può dirsi integrato.

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